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Regolamento 28 marzo 2017, n. 12/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in materia di concertazione con le parti sociali.

Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31 marzo 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in particolare l’articolo 23 relativo alla Commissione regionale permanente tripartita;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”), in particolare gli articoli da 96 a 109 relativi alla Commissione regionale permanente tripartita;


Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 9 febbraio 2017;


Visto il parere della competente struttura di cui all’articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;


Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 marzo 2017;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 253;


Considerato quanto segue:


1. la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 , intervenendo a modifica della l.r. 32/2002 , ha sostituito il riferimento alle “organizzazioni sindacali dei datori di lavoro” con quello delle “organizzazioni rappresentative delle imprese”. Conseguentemente è necessario sostituire tale riferimento anche nel regolamento attuativo, che disciplina i criteri per l’individuazione delle parti sociali e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale nella Commissione regionale permanente tripartita;


2. la modifica completa l’intervento normativo, già avviato con la modifica alla l.r. 32/2002 , per superare le problematiche che si sono verificate nella procedura di rinnovo della nomina della Commissione regionale permanente tripartita a seguito della sentenza n. 1566/2016 del Consiglio di Stato, che ha annullato il d.p.g.r. 22/R/2005 di modifica del d.p.g.r. 47/R/2003 nella parte in cui disciplina i criteri per l'individuazione del grado di maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro;


3. è infine opportuno disporre l’entrata in vigore del regolamento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, in considerazione dell’urgenza a provvedere al rinnovo della Commissione regionale permanente tripartita il cui procedimento di nomina è stato sospeso a seguito della sentenza di cui al punto 2.


Si approva il presente regolamento:


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.