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Regolamento 6 marzo 2017, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 5 (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

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Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 6
1. L’infrastruttura per l’informazione territoriale (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

si compone delle basi informative di cui all'articolo 3, dei metadati di documentazione e del relativo catalogo di cui all'articolo 5, dei servizi e delle tecnologie di rete di cui al presente articolo per l’implementazione, il funzionamento, l’accesso e l’utilizzo pubblico del sistema informativo regionale integrato (19)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

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2. La Regione, in collaborazione con gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, realizza l’infrastruttura per l'informazione territoriale per la gestione della BIT (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

con riferimento agli indirizzi formulati dalla Unione Europea nell'ambito della direttiva 2007/2/CE, finalizzata a consentire l'accesso a tutti gli archivi costituenti la BIT stessa (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

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3. La Regione provvede a supportare, tramite i propri servizi infrastrutturali, gli enti che non dispongono di risorse strumentali adeguate, purché le basi informative di cui all'articolo 3 e i (20)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

metadati di documentazione di cui all'articolo 5 siano conformi agli standard previsti dal presente regolamento.
4. L'infrastruttura per l’informazione territoriale (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

costituisce una delle componenti delle infrastrutture della Rete telematica regionale toscana i cui servizi, realizzati in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) assicurano la cooperazione tra gli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.
5. L'infrastruttura per l’informazione territoriale (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

, anche avvalendosi di quanto già predisposto nel contesto della Rete telematica regionale di cui al comma 4, garantisce servizi di rete ad accesso pubblico quali i servizi di ricerca, consultazione e scarico dei dati territoriali componenti la BIT (20)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

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6. Con la deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2, sono descritte le caratteristiche tecnologiche e funzionali richieste per una organizzazione distribuita e cooperante dell’infrastruttura per l’informazione territoriale (18)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.

e dei soggetti partecipanti, al fine di garantire l’implementazione e il coordinamento dei servizi di cui al precedente comma.
7. La Regione assicura il coordinamento e favorisce la cooperazione con gli altri soggetti pubblici sia a livello regionale che interregionale e nazionale, nell’ottica dell’evoluzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di dati territoriali geografici quale sistema integrato dei soggetti che realizzano la BIT e quale componente dell’infrastruttura nazionale di dati territoriali. (21)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 34.


Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.