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Regolamento 6 marzo 2017, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 5 (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

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Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 5
Metadati di documentazione
1. Al fine di agevolare la fruibilità, l’interoperabilità e il riuso dei dati territoriali nell’ambito nel sistema regionale (15)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 33.

, sia a livello regionale che locale, le basi informative della BIT (15)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 33.

e i servizi di rete di cui all'articolo 6 sono documentati in coerenza con gli indirizzi della direttiva 17 marzo 2007, n. 2007/2/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea “Inspire”) e con gli indirizzi di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso).
2. I metadati di documentazione delle basi informative territoriali di cui all’articolo 55 (16)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 33.

della l.r. 65/2014 contengono informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, di qualità e di validità dei dati;
b) competenza e responsabilità della creazione e manutenzione dei dati;
c) modalità di distribuzione e di accesso ai dati;
d) diritti e limitazioni d’uso dei dati.
3. I metadati di documentazione dei servizi dell'infrastruttura territoriale (15)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 33.

di cui al successivo articolo 6 contengono informazioni relativamente ai seguenti aspetti:
a) caratteristiche tecniche, qualitative e di validità del servizio;
b) diritti e limitazioni d'uso dei servizi;
c) riferimento ai metadati di documentazione dei dati serviti.
4. Gli enti pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, ciascuno per il proprio livello di competenza, curano la creazione e l'aggiornamento dei metadati di documentazione contestualmente alla creazione delle basi informative territoriali (15)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 33.

e all’attivazione di servizi di rete.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione istituisce un catalogo regionale dei metadati che si configura come nodo in cui la metainformazione prodotta dagli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, è resa disponibile al livello nazionale nel catalogo istituito con il il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 10 novembre 2011 (Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso). Con la medesima deliberazione sono definite le modalità di compilazione dei metadati di documentazione dei dati territoriali e dei servizi di rete, al fine di garantire la coerenza dei metadati di documentazione con quanto previsto dalla direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e dal suddetto d.m. 10 novembre 2011.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.