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Regolamento 6 marzo 2017, n. 7/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 56 , comma 5 (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 27.

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Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 8 marzo 2017

Art. 4
Programmi di realizzazione della base informativa territoriale (13)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 32.

regionale. Atto d'indirizzo
1. La Regione provvede, con risorse proprie, alla realizzazione delle basi informative previste dall'articolo 3, comma 2, in coerenza con la normativa europea e nazionale in materia di dati territoriali ed ambientali.
2. I programmi di realizzazione delle basi informative di cui al comma 1 sono definiti con atto di indirizzo approvato annualmente dalla Giunta regionale che definisce le priorità di realizzazione delle nuove basi informative o di aggiornamento di quelle esistenti tenendo conto del fabbisogno informativo della Regione e degli altri enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1. I programmi di realizzazione ed aggiornamento della base topografica alla scala 1:2.000 sono definiti con particolare riferimento alle necessità di nuova formazione, variazione o adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica.
3. Con l'atto di indirizzo di cui al comma 2, la Regione procede all'aggiornamento e alle integrazioni delle disposizioni contenute nella deliberazione di cui all'articolo 1, comma 2.
4. Le basi informative tematiche d'interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio territoriale di cui all'articolo 3, comma 3, costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della suddetta l.r.65/2014 , il riferimento unitario per la formazione e l’aggiornamento dei quadri conoscitivi degli atti di governo del territorio nonché dei piani di settore che producono effetti territoriali di cui, rispettivamente, all’articolo 10 e all’articolo 11 della l.r.65/2014 .
5. Le basi informative sullo stato di fatto e di diritto di cui all'articolo 3, comma 3 sono costituite dalle componenti cartografiche degli atti di governo del territorio concernenti le previsioni di trasformazione territoriali nonché da quelle dei piani di settore che producono effetti territoriali, di cui, rispettivamente, all’articolo 10 e all’articolo 11 della l.r.65/2014 .
6. La Regione provvede alla realizzazione delle basi informative di propria competenza di cui all' articolo 3, comma 3, mediante le proprie strutture regionali, il consorzio Lamma e le agenzie regionali che concorrono, congiuntamente, all'implementazione del sistema regionale (13)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 32.

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7. Ai fini del coordinamento dei programmi di realizzazione delle basi informative di cui ai commi 4 e 5 e della loro armonizzazione, la concessione dei contributi che la Regione assegna a province, città metropolitana, comuni, unioni di comuni, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 (14)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 32.

della l.r.65/2014, è condizionata alla effettiva realizzazione degli archivi previsti costituenti la base informativa e alla loro conformità al presente regolamento.
8. Per la concessione dei contributi di cui al comma 7 è prevista la stipula di apposita convenzione per la definizione delle condizioni di rendicontazione delle spese sostenute e di revoca del contributo in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella convenzione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 26 luglio 2023, n. 30/R, art. 30 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.