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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma 6 della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40;

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 13 ottobre 2016;

Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo 17, commi 4 e 5 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 11 gennaio 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017;


Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 5 dicembre 2016, n.1230 con la quale è stato adottato lo schema di regolamento;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 78;


Considerato che:


1. è necessario disciplinare le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione per assicurare l’informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza della Regione, delle province, della Città metropolitana o dei comuni;


2. in attuazione di quanto previsto nell’articolo 36, comma 2 della l.r.65/2014 , è necessario fissare livelli prestazionali di informazione e partecipazione, uniformi su tutto il territorio regionale nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio;


3. è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio dell’attività dei garanti dei comuni, delle province e della città metropolitana, da parte del garante regionale;


4. è necessario garantire la collaborazione e il sostegno del garante regionale ai garanti delle province, della Città metropolitana e dei comuni;


5. è necessario disciplinare il raccordo tra i procedimenti partecipativi previsti da altre leggi regionali con le modalità di informazione e partecipazione disciplinate dalla l.r. 65/2014 e dal presente regolamento;


5. è necessario precisare che le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli già in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio;


Si approva il presente regolamento:


CAPO I
- Oggetto e definizioni
Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolitana. Esso disciplina, inoltre:
a) l’istituzione e l’individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione sul territorio regionale;
b) la nomina del garante regionale;
c) la conferenza dei garanti;
d) il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;
e) il rapporto del garante regionale con l’Autorità della partecipazione;
f) il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”) e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008 );
g) forme, modalità e livelli prestazionali dell’informazione e della partecipazione.
Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) per “garante regionale” si intende il garante che svolge tale funzione per la Regione, ai sensi dell’articolo 39 della l.r. 65/2014 ;
b) per “garante” si intende il garante dell'informazione e partecipazione che svolge tale funzione per le province, la Città metropolitana e i comuni, ai sensi dell’articolo 37 e dell’articolo 38 della l.r. 65/2014 ;
c) per “informazione sugli atti di governo del territorio”, si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall’amministrazione procedente, tra l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r.65/2014 , fino alla pubblicazione dell’avviso di approvazione dell’atto ai sensi dell’articolo 19 della l.r.65/2014 ;
d) per “partecipazione” alla formazione degli atti di governo del territorio, si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo;
e) per “autorità”, si intende l'autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n.46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);
f) per “livelli prestazionali” dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi “livelli prestazionali”), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio;
g) per “livelli partecipativi”, si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;
h) per “linee guida”, si intendono le linee guida che, ai sensi dell’articolo 36, comma 5 della l.r.65/2014 e dell’articolo 17 del presente regolamento, la Giunta regionale emana per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.
CAPO II
- Garante dell'informazione e della partecipazione
Art. 3
- Istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e della partecipazione
1. La Regione, le province, la Città metropolitana e i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell’informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della l.r.65/2014 e del presente regolamento.
2. Ferma restando la facoltà di istituirlo ai sensi del comma 1, i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell’informazione e della partecipazione nell’atto di avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r. 65/2014 .
3. Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all’amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell’articolo 37, comma 3 della l.r.65/2014 .
4. Nei procedimenti di pianificazione intercomunale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r.65/2014 , il garante è individuato dall’ente responsabile dell’esercizio associato.
Art. 4
- Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
1. Il garante dell’informazione e della partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014 .
2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il garante dell’informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell’atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonchè alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.
4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r.65/2014 sull’attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014 ;
b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.
5. Nel rispetto dell’articolo 36, comma 3 della l.r.65/2014 , il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l’amministrazione procedente ai fini:
a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
b) delle determinazioni motivatamente assunte.
6. A seguito dell’adozione dell’atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3 della l.r.65/2014 .
7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
d) la deliberazione di approvazione dell’atto, a conclusione del procedimento.
8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:
a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r.65/2014 ;
b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
c) la deliberazione di approvazione dell’atto a conclusione del procedimento.
9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell’informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12.
Art. 5
- Rapporto dei garanti con il garante regionale
1. La collaborazione dei garanti con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate negli articoli 4, 11 e 12.
2. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale sull'esito della collaborazione dei garanti di cui al comma 1, mediante la relazione di cui all'articolo 12.
CAPO III
- II garante regionale della informazione e della partecipazione
Art. 6
- Nomina del garante regionale
1. Il garante regionale, nominato ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 65/2014 , qualora sia individuato all'interno della struttura regionale, è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale.
2. Se il garante regionale è scelto all'esterno della struttura regionale, allo stesso spetta l'indennità di funzione, indicata dall’articolo 39, comma 4 della l.r 65/2014 .
Art. 7
- Durata dell'incarico
1. Il garante regionale è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere e confermato una sola volta.
2. La nomina del nuovo garante regionale o la conferma del garante ai sensi del comma 1, avviene entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della legislatura.
Art. 8
- Sede e ufficio del garante
1. L'ufficio del garante regionale ha sede presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante regionale si avvale del personale assegnato dalla Regione. Il garante regionale può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in base alle esigenze legate all’esercizio delle sue funzioni.
3. Nel caso di cui al comma 2, il garante attiva la collaborazione delle strutture regionali mediante comunicazione al direttore della struttura regionale competente in materia di governo del territorio e al direttore dell’altra struttura regionale.
Art. 9
- Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale
1. Per gli atti di governo del territorio di competenza regionale, il garante regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della l.r. 65/2014 , secondo le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.
Art. 10
- Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti
1. In relazione agli atti di governo del territorio di competenza di province, Città metropolitana e comuni, il garante regionale collabora con i rispettivi garanti assicurando loro il supporto metodologico per lo svolgimento efficace delle loro funzioni.
2. La collaborazione e il supporto metodologico sono finalizzati al rispetto dei livelli prestazionali previsti dal presente regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il supporto metodologico dell'ufficio del garante regionale al garante delle province, della città metropolitana o dei comuni avviene con le seguenti modalità:
a) incontri e riunioni con l’ufficio del garante regionale presso la sede del garante regionale;
b) seminari e corsi di formazione organizzati dall’ufficio del garante regionale sulle funzioni del garante e sulle modalità di svolgimento della funzione;
c) convegni sul tema della partecipazione alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
d) conferenza dei garanti di cui all'articolo 11.
Art. 11
- Conferenza dei garanti
1. La conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, coordinata dal garante regionale, costituisce:
a) una modalità procedimentale diretta a garantire una collaborazione e un raccordo più efficace tra il garante regionale e i garanti delle amministrazioni locali;
b) uno strumento diretto a facilitare il monitoraggio del garante regionale sull'attività degli altri garanti.
2. La conferenza dei garanti è convocata dal garante regionale almeno due volte all'anno con il compito di:
a) evidenziare le criticità dell'informazione e partecipazione riscontrate;
b) proporre soluzioni sulle modalità di raggiungimento dei livelli partecipativi;
c) proporre ipotesi di modifica delle linee guida.
Art. 12
- Monitoraggio del garante regionale
1. Il garante regionale provvede al monitoraggio delle attività di informazione e di partecipazione espletate dagli enti nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio attraverso la raccolta e l'analisi degli atti di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, nonché tramite la conferenza dei garanti di cui all’articolo 11.
2. All'esito del monitoraggio, il garante regionale può proporre alla Giunta regionale di attivare iniziative dirette ad assicurare il miglioramento dei livelli partecipativi, nonchè iniziative di formazione o di supporto dei garanti locali.
3. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente presentando entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sul monitoraggio effettuato.
Art. 13
- Rapporto del Garante regionale con l'Autorità della partecipazione
1. Il garante regionale, in relazione all'attività della autorità regionale di cui alla l.r. 46/2013 , esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, della medesima legge.
2. A seguito della convocazione della seduta dell'Autorità per l'esame delle domande, il garante regionale redige un parere non vincolante, sulla base degli atti trasmessi al garante regionale dall'autorità, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta.
3. Il parere di cui al comma 2, può contenere, in particolare:
a) le valutazioni del garante regionale in ordine alla coerenza e alla compatibilità del percorso partecipativo proposto, con lo stato di elaborazione del relativo atto di governo del territorio;
b) le valutazioni del garante regionale in ordine all’utilità del percorso partecipativo in relazione allo stato di elaborazione dell’atto di governo del territorio ed in ordine alle possibilità di discussione e di confronto tra opzioni diverse.
CAPO IV
- Informazione e partecipazione
Art. 14
- Raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015
1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010 , n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015 , il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.
2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.
Art. 15
- Forme e modalità dell'informazione della partecipazione
1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 nonché delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate dai comuni, in relazione all’entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16.
Art. 16
- Livelli prestazionali
1. L'informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio si svolge nel rispetto dei livelli prestazionali indicati al comma 2.
2. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:
a) disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;
b) attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio;
Art. 17
- Linee guida
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del garante regionale e previa comunicazione alla commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le linee guida che, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16, garantiscono un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, adeguato ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio.
CAPO V
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
- Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e di cui al titolo III, capo I della l.r. 65/2014 che sono avviati a seguito della sua entrata in vigore.
2. Ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già avviati, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
Art. 19
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).
Art. 20
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni) è abrogato.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.