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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

CAPO V
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 18
- Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e di cui al titolo III, capo I della l.r. 65/2014 che sono avviati a seguito della sua entrata in vigore.
2. Ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già avviati, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.
Art. 19
- Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Toscana (BURT).
Art. 20
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni) è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.