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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

CAPO IV
- Informazione e partecipazione
Art. 14
- Raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015
1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010 , n.10 e ai sensi della legge regionale 1/2015 , il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.
2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r.1/2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.
Art. 15
- Forme e modalità dell'informazione della partecipazione
1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 nonché delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate dai comuni, in relazione all’entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16.
Art. 16
- Livelli prestazionali
1. L'informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio si svolge nel rispetto dei livelli prestazionali indicati al comma 2.
2. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:
a) disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;
b) attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio;
Art. 17
- Linee guida
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del garante regionale e previa comunicazione alla commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le linee guida che, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16, garantiscono un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, adeguato ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.