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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 7
- Durata dell'incarico
1. Il garante regionale è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere e confermato una sola volta.
2. La nomina del nuovo garante regionale o la conferma del garante ai sensi del comma 1, avviene entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della legislatura.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.