Menù di navigazione

Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 6
- Nomina del garante regionale
1. Il garante regionale, nominato ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 65/2014 , qualora sia individuato all'interno della struttura regionale, è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale.
2. Se il garante regionale è scelto all'esterno della struttura regionale, allo stesso spetta l'indennità di funzione, indicata dall’articolo 39, comma 4 della l.r 65/2014 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.