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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 5
- Rapporto dei garanti con il garante regionale
1. La collaborazione dei garanti con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate negli articoli 4, 11 e 12.
2. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale sull'esito della collaborazione dei garanti di cui al comma 1, mediante la relazione di cui all'articolo 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.