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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 4
- Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione
1. Il garante dell’informazione e della partecipazione è responsabile dell’attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014 .
2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il garante dell’informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell’atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonchè alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.
4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r.65/2014 sull’attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:
a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014 ;
b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.
5. Nel rispetto dell’articolo 36, comma 3 della l.r.65/2014 , il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l’amministrazione procedente ai fini:
a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;
b) delle determinazioni motivatamente assunte.
6. A seguito dell’adozione dell’atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell’articolo 19, commi 2 e 3 della l.r.65/2014 .
7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:
a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;
b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;
c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
d) la deliberazione di approvazione dell’atto, a conclusione del procedimento.
8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:
a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all’articolo 17 della l.r.65/2014 ;
b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;
c) la deliberazione di approvazione dell’atto a conclusione del procedimento.
9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell’informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.