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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 17
- Linee guida
1. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del garante regionale e previa comunicazione alla commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le linee guida che, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16, garantiscono un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, adeguato ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.