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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 15
- Forme e modalità dell'informazione della partecipazione
1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 nonché delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate dai comuni, in relazione all’entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.