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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 11
- Conferenza dei garanti
1. La conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, coordinata dal garante regionale, costituisce:
a) una modalità procedimentale diretta a garantire una collaborazione e un raccordo più efficace tra il garante regionale e i garanti delle amministrazioni locali;
b) uno strumento diretto a facilitare il monitoraggio del garante regionale sull'attività degli altri garanti.
2. La conferenza dei garanti è convocata dal garante regionale almeno due volte all'anno con il compito di:
a) evidenziare le criticità dell'informazione e partecipazione riscontrate;
b) proporre soluzioni sulle modalità di raggiungimento dei livelli partecipativi;
c) proporre ipotesi di modifica delle linee guida.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.