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Regolamento 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione.

Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 17 febbraio 2017

Art. 10
- Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti
1. In relazione agli atti di governo del territorio di competenza di province, Città metropolitana e comuni, il garante regionale collabora con i rispettivi garanti assicurando loro il supporto metodologico per lo svolgimento efficace delle loro funzioni.
2. La collaborazione e il supporto metodologico sono finalizzati al rispetto dei livelli prestazionali previsti dal presente regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
3. Il supporto metodologico dell'ufficio del garante regionale al garante delle province, della città metropolitana o dei comuni avviene con le seguenti modalità:
a) incontri e riunioni con l’ufficio del garante regionale presso la sede del garante regionale;
b) seminari e corsi di formazione organizzati dall’ufficio del garante regionale sulle funzioni del garante e sulle modalità di svolgimento della funzione;
c) convegni sul tema della partecipazione alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
d) conferenza dei garanti di cui all'articolo 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.