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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto (articolo 1, comma 2, articolo 19, comma 1 ed articolo 48 l.r. 51/2009)
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Modalità di individuazione dei processi assistenziali (articolo 48, comma 1, lettera f) della l.r. 51/2009)
chudere cartella Capo II - Strutture sanitarie
chudere cartella Sezione I - Strutture sanitarie pubbliche e private
Art. 4 - Requisiti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private
chudere cartella Sezione II - Strutture sanitarie private
Art. 5 - Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione (articolo 4 della l.r. 51/2009)
Art. 6 - Modalità di effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti (articolo 6 della l.r. 51/2009)
Art. 7 - Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 della l.r. 51/2009)
Art. 8 - Compiti del direttore sanitario o tecnico (articolo 11 della l.r. 51/2009)
Art. 9 - Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico (articolo 11, comma 6 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Sezione III - Strutture sanitarie pubbliche
Art. 10 - Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo15 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Sezione IV - Servizi trasfusionali, unità di raccolta sangue ed emocomponenti
Art. 11 - Verifica sul possesso dei requisiti delle unità di raccolta sangue ed emocomponenti, nonché dei servizi trasfusionali (articolo 6 bis e articolo 15 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Capo III - Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti
chudere cartella Sezione I - Ambito di applicazione
Art 12 - Ambito di applicazione (articolo 48, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2009)
chudere cartella Sezione II - Prestazioni erogabili negli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia e di endoscopia e negli studi odontoiatrici
Art. 13 - Studi medici che erogano prestazioni di chirurgia (articolo 48, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2009)
Art. 14 - Studi medici che erogano prestazioni di endoscopia (articolo 48, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2009)
Art. 15 - Studi odontoiatrici (articolo 48, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2009)
Art. 15 bis - Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti (articolo 17 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Sezione III - Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente
Art. 16 - Criteri per la distinzione delle prestazioni invasive e di minore invasività
Art. 17 - Elenco delle prestazioni di minore invasività (articolo 19, comma 1, della l.r. 51/2009)
Art. 17 bis - Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali (articoli 17 e 19 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Sezione IV - Studi soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività
Art. 18 - Studi professionali soggetti ad autorizzazione (articolo 17 della l.r. 51/2009)
Art. 19 - Studi professionali soggetti a segnalazione certificata di inizio attività
Art. 20 - Attività libera (articolo 48, comma 1, lettera e) della l.r. 51/2009)
Art. 21 - Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione (articolo 18 della l.r. 51/2009)
Art. 22 - Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (articolo 18 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Sezione V - Adempimenti degli studi professionali
Art. 23 - Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale (articolo 25 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Capo IV - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private
Art. 24 - Costituzione di nuovi processi assistenziali (articolo 29 della l.r. 51/2009)
Art. 25 - Accreditamento delle strutture private (articolo 29 della l.r. 51/2009)
Art. 26 - Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (articolo 30 della l.r. 51/2009)
Art. 27 - Modalità e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale (articolo 32 della l.r. 51/2009)
Art. 28 - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Capo V - Gruppi tecnici regionali
Art. 29 - Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di verifica (articolo 40 ter della l.r. 51/2009)
Art. 30 - Criteri di scelta del gruppo tecnico regionale di valutazione (articolo 42 della l.r. 51/2009)
Art. 31 - Modalità di funzionamento dei gruppi tecnici regionali (articolo 40 ter ed articolo 42 della l.r. 51/2009)
Art. 32 - Ipotesi di astensione dei membri dei gruppi tecnici regionali (articolo 40 ter ed articolo 42 della l.r. 51/2009)
chudere cartella Capo VI - Norme transitorie e finali
Art. 33 - Attestazione dei requisiti di esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche (articolo 50 della l.r. 51/2009)
Art. 34 - Attestazione dei requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private (articolo 50 della l.r. 51/2009)
Art. 35 - Validità degli accreditamenti rilasciati (articolo 50 della l.r. 51/2009)
Art. 36 - Adeguamento ai requisiti (articolo 50 della l.r. 51/2009)
Art. 36 bis - Adeguamento ai requisiti
Art. 37 - Termine per la costituzione del gruppo di verifica (articolo 48, comma 1, lettera l) della l.r. 51/2009)
Art. 38 - Termine per la definizione dei requisiti di qualità, i correlati indicatori di valutazione e le modalità di attribuzione dell'accreditamento di eccellenza
Art .39 - Riconversione e formazione del personale
Art. 40 - Abrogazione del d.p.g.r. 24 dicembre 2010, n. 61/R
Art. 41 - Entrata in vigore
allegato A
allegato B
allegato C
allegato D

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.