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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Sezione V
Adempimenti degli studi professionali
Art. 23
Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale (articolo 25 della l.r. 51/2009 )
1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche di cui all'articolo 3 della l.r. 40/2009 :
a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell’autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività;
b) la temporanea sospensione dell’attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
c) la definitiva cessazione dell’attività.
2. Il titolare dello studio professionale è inoltre tenuto a curare l’organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.
3. Gli studi associati medici, di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell’associazione o della società. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 21 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 21.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.