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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Sezione I
Ambito di applicazione
Art 12
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1 ter o siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 9 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 9.

1 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti. (13)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 9 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 9.

1 ter. Gli studi singoli dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rispettano quanto disposto dall’accordo collettivo nazionale in relazione ai requisiti minimi; nell’esercizio delle funzioni di controllo il dipartimento delle cure primarie dell'azienda sanitaria può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi delle competenze del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009. (14)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 9 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 9.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.