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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Sezione III
Strutture sanitarie pubbliche
Art. 10
Ampliamento, trasformazione e trasferimento (articolo15 della l.r. 51/2009 )
1. In caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento in altra sede delle strutture sanitarie esistenti, che non comporti una modifica del processo assistenziale, l’attestazione in ordine al possesso dei requisiti prevista dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2009 è accompagnata dall’attestazione in ordine al permanere dei requisiti di accreditamento di processo specifici.
2. Per ampliamento dell’attività si intende un aumento del numero di posti letto o l’avviamento di attività sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte; per trasformazione dell’attività si intende la modifica di attività sanitarie già comunicate alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2009 .
3. La competente struttura regionale, nei casi previsti al comma 1, provvede all'integrazione del provvedimento di accreditamento rilasciato ai sensi di quanto previsto al capo IV, laddove necessario.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.