Menù di navigazione

Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Sezione II
Strutture sanitarie private
Art. 5
Modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione (articolo 4 della l.r. 51/2009 )
1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata presenta istanza di autorizzazione al comune ove ha sede la struttura.
2. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata può, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione al comune, manifestare la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento istituzionale.
3. Nel caso di cui al comma 2 il Comune, o, nei casi previsti dalla normativa, il soggetto interessato, acquisisce dalla Giunta regionale sia il parere di compatibilità che quello di funzionalità.
Art. 6
Modalità di effettuazione delle verifiche sul possesso dei requisiti (articolo 6 della l.r. 51/2009 )
1. Le verifiche sul possesso dei requisiti sono effettuate dal comune territorialmente competente, che si avvale del gruppo tecnico regionale di verifica, sui requisiti definiti in relazione all'opzione espressa dal legale rappresentante della struttura sanitaria privata al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione secondo le seguenti modalità:
a) verifica sul possesso dei requisiti di cui agli allegati A e B per le strutture che abbiano optato per la sola domanda autorizzativa;
b) verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato A per le strutture che abbiano manifestato la volontà di procedere alla successiva domanda di accreditamento.
Art. 7
Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 della l.r. 51/2009 )
1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche di cui al l’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009):
a) le variazioni del direttore sanitario;
b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 5 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 5.

d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie;
e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 5 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 5.

f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
g) la ripresa dell’attività sospesa ai sensi della lettera f);
h) la definitiva cessazione dell’attività;
i) con periodicità triennale la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti;
i bis) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare; (6)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 5 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 5.

2. È inoltre tenuto a:
a) verificare l’assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del direttore e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento;
Art. 8
Compiti del direttore sanitario o tecnico (articolo 11 della l.r. 51/2009 )
1. Al direttore sanitario viene affidata la direzione tecnica complessiva delle attività erogate dalla struttura al fine di assicurare la continuità ed il collegamento tra le diverse componenti professionali ed, in particolare, tra le esigenze clinico assistenziali e quelle amministrativo gestionali, attraverso specifiche funzioni che devono essere calate nelle specifiche realtà; il direttore collabora, altresì, all’attuazione degli interventi previsti dal piano aziendale per la sicurezza del paziente e l’implementazione del sistema della qualità.
1 bis. Per attività di cui all’articolo 11, comma 2 della l.r. 51/09 si intende l’aver svolto attività formalmente documentata, per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzarsi nell’aver svolto attività di direttore sanitario, vice direttore sanitario con delega diretta, anche temporanea, direttore di presidio ospedaliero e direttore di una struttura semplice o complessa con funzioni di gestione e organizzazione tecnico sanitaria. (8)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 6 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 6.

2. Nelle strutture di ricovero pubbliche e private il direttore sanitario svolge compiti e funzioni di direzione medica del presidio ospedaliero, in particolare: sviluppo e controllo della logistica degli ambienti sanitari; tutela dell'igiene degli ambienti; coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti ospedalieri; gestione dei provvedimenti da applicare in caso di malattie infettive diffusive; controllo delle infezioni ospedaliere; organizzazione dei turni di guardia e di reperibilità; organizzazione e controllo dei servizi alberghieri e della ristorazione ospedaliera; gestione della documentazione clinica in relazione all’accettazione amministrativa dei pazienti ricoverati; corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; verifica ed analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza; adempimenti in materia di farmacovigilanza ed attività relative alla polizia mortuaria previste dalle norme vigenti.
3. Nelle strutture sanitarie ambulatoriali e residenziali private il direttore sanitario favorisce l'integrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasversali di supporto, compresa la corretta conservazione della documentazione e consegna all'utente in caso di richiesta; il supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza; la verifica e l'analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica; la completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura e vigila sulla conduzione igienico-sanitaria. Fornisce disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza e controlla l’applicazione delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari. E' garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.
4. Nelle tipologie di strutture ove è prevista la direzione affidata anche a professionista non medico il direttore assicura la responsabilità complessiva della struttura e, nello specifico, l'organizzazione tecnica-funzionale dei servizi mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e vigila sul possesso dei prescritti titoli professionali da parte dei personale impiegato. Cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura ed è garante del corretto esercizio delle prestazioni sanitarie erogate e del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura.
4 bis. Le strutture sanitarie polispecialistiche qualora sussista un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio della attività di odontoiatria devono dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura. (8)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 6 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 6.

Art. 9
Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico (articolo 11, comma 6 della l.r. 51/2009 )
1. Per lo svolgimento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico è garantito un orario congruo rispetto alle specifiche tipologie ed attività:
a) per le strutture private che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo nonché diurno per acuti e le strutture residenziali per la continuità ospedale territorio, la presenza del direttore medico è garantita dal lunedì al venerdì con il seguente impegno orario settimanale:
posti letto fino a 50: almeno 18 ore;
posti letto compresi tra 51 e 100: almeno 28 ore;
oltre 100 posti letto: tempo pieno;
b) l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso le strutture sanitarie private ambulatoriali è garantita in base al volume dell'attività svolta e comunque per almeno il 30 per cento delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura, anche su più sedi, e per almeno il 50 per cento per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria; (9)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 7 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 7.

c) per le strutture residenziali in fase post-acuta di riabilitazione funzionale, le strutture residenziali psichiatriche e le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d’azzardo, la presenza del direttore tecnico è soggetta ai seguenti vincoli orari:
12 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto fino a 60, eccetto le strutture terapeutiche per persone con disturbi da uso di sostanze e da gioco d'azzardo che svolgono esclusivamente attività semiresidenziale ed quelle residenziali con un numero di posti letto inferiore a 30 ove non sono previsti vincoli orari di presenza, fatta salva la necessità di assicurare il buon funzionamento della struttura;
18 ore settimanali per le strutture residenziali con numero di posti letto compreso fra 61 e 100.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti, per le quali non si prevede obbligo di orario.
3. La funzione del direttore sanitario o tecnico è comunque assicurata per tutto l'arco della settimana, anche attraverso la contattabilità, al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità.
3 bis. Durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all’interno della struttura. (10)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 7 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 7.

4. La funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.