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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Capo IV
Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private
Art. 24
Costituzione di nuovi processi assistenziali (articolo 29 della l.r. 51/2009 )
1. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono l’accreditamento istituzionale nei casi di costituzione di nuovi processi assistenziali così come previsto dall'articolo 3.
2. Le strutture sanitarie pubbliche richiedono, altresì, la conferma dell'accreditamento istituzionale nei casi di modifica dei processi. (27)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 22 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 22.

Art. 25
Accreditamento delle strutture private (articolo 29 della l.r. 51/2009 )
1. Le strutture sanitarie private richiedono l’accreditamento istituzionale con riferimento ai processi assistenziali così come previsto dall'articolo 3.
2. Nella fattispecie disciplinata dall'articolo 5, comma 2, la presentazione della domanda di accreditamento istituzionale deve pervenire alla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di adozione del provvedimento autorizzativo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia stata presentata la domanda di accreditamento, il settore regionale competente provvede ad effettuare, attraverso il gruppo tecnico regionale di verifica, un'ulteriore verifica sul possesso dei requisiti di cui all'allegato B.
Art. 26
Requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (articolo 30 della l.r. 51/2009 )
1. I requisiti organizzativi di livello aziendale necessari all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private sono individuati dall'allegato D; i requisiti di processo necessari all'accreditamento istituzionale sono individuati negli atti della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
2. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie che raggiungono almeno il 70 per cento, quale punteggio medio, del punteggio attribuito ai requisiti organizzativi di livello aziendale e ai requisiti dei diversi processi assistenziali. (28)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 23 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 23.

Art. 27
Modalità e procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale (articolo 32 della l.r. 51/2009 )
1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria pubblica o privata presenta domanda di accreditamento alla Giunta regionale, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche di cui all’articolo 3 della l.r. 40/2009 , utilizzando la modulistica definita con atto del dirigente della competente struttura regionale, corredata dalla dichiarazione sostitutiva o attestazione dei requisiti richiesti e della data di inizio attività del processo oggetto dell'accreditamento.
2. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento istituzionale.
3. Le strutture sanitarie di nuova istituzione, all'atto di presentazione della domanda di cui al comma 1, attestano i requisiti organizzativi di livello aziendale mentre i requisiti di processo, comuni e specifici, sono attestati trascorsi almeno sei mesi dall'inizio dell'attività. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 24 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 24.

4. Nei casi disciplinati dal comma 3 la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di accreditamento, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo.
4 bis. Nei casi di attivazione di nuovi processi la Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dalla presentazione dell'attestazione del mantenimento dei requisiti organizzativi di livello aziendale, a rilasciare un accreditamento che è perfezionato, a pena di decadenza, entro il termine massimo di dodici mesi dall'inizio dell'attività, tramite presentazione dell'attestazione dei requisiti di processo; per l’attivazione delle nuove attività è facoltà della struttura presentare una nuova attestazione dei requisti di processo nei termini di cui al comma 3 o attestarne l’invarianza. In quest’ultima fattispecie la Giunta regionale procede alla conferma dell’accreditamento istituzionale nelle modalità di cui al comma 2. (30)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 24 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 24.

Art. 28
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale (articolo 29, comma 6 della l.r. 51/2009 )
1. L’accreditamento istituzionale ha durata quinquennale e può essere rinnovato previa attestazione del permanere delle condizioni richieste per il rilascio con le modalità di cui al comma 2.
2. Almeno novanta giorni prima della scadenza, il legale rappresentante della struttura presenta alla Giunta regionale, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche di cui all’articolo 3 della l.r. 40/2009, domanda di rinnovo dell’accreditamento utilizzando la modulistica allo scopo predisposta con atto del dirigente della competente struttura regionale.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.