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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Capo III
Studi professionali medici odontoiatrici e di altre professioni sanitarie e società tra professionisti (11)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 8 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 8.

Sezione I
Ambito di applicazione
Art 12
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli studi dei medici di medicina generale e dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati per l'esercizio dell'assistenza primaria, eccetto quando siano ricompresi nella fattispecie di cui al comma 1 ter o siano allocati in strutture che richiedono autorizzazione e accreditamento. (12)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 9 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 9.

1 bis. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli studi medici professionali, agli studi associati di altre professioni sanitarie e alle società tra professionisti. (13)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 9 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 9.

1 ter. Gli studi singoli dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta rispettano quanto disposto dall’accordo collettivo nazionale in relazione ai requisiti minimi; nell’esercizio delle funzioni di controllo il dipartimento delle cure primarie dell'azienda sanitaria può, laddove ne ravvisi la necessità, avvalersi delle competenze del gruppo tecnico regionale di verifica di cui all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009. (14)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 9 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 9.

Sezione II
Prestazioni erogabili negli studi medici che erogano prestazioni di chirurgia e di endoscopia e negli studi odontoiatrici
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
Abrogato.
Art. 15
Abrogato.
Art. 15 bis
Studi associati di altre professioni sanitarie e società tra professionisti (articolo 17 della l.r. 51/2009) (18)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 13 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 13.

1. Ai fini del presente regolamento sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che non richiedono, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r.. 51/2009, l’accreditamento istituzionale.
2. Sono, invece, soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiederanno, ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV della l.r. 51/2009, l’accreditamento istituzionale.
Sezione III
Criteri per la definizione delle procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente (19)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 14 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 14.

Art. 16
1. Sono da considerare a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
a) non apertura delle sierose;
b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero;
c) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni immediate tali da prevedere un basso rischio di ricovero ospedaliero.
2. Sono invasive tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche considerate non a minore invasività.
Art. 17
Abrogato.
Art. 17 bis
Individuazione e relativa invasività delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali (articoli 17 e 19 della l.r. 51/2009) (22)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 17 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 17.

1. Le prestazioni diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali erogate presso le strutture sanitarie, pubbliche e private, gli studi soggetti ad autorizzazione o SCIA sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili esclusivamente in strutture sanitarie ospedaliere o territoriali, pubbliche e private, di cui all’articolo 3 della l.r. 51/2009, che sono sottoposte ad autorizzazione all'esercizio in relazione al possesso dei requisiti specifici previsti.
Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali, ivi comprese quelle indicate con le lettere H, R nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 29 luglio 2013, n. 638 oltre a tutte le altre tipologie di prestazioni ivi contenute laddove erogate all'interno di una articolazione organizzativa (unità locale) complessa con le caratteristiche di struttura così come definita dalla normativa regionale;
b) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportano un rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi che sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di cui all’articolo 17 della l.r. 51/2009.
Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali escluse quelle indicate con lettera H, R nel Catalogo regionale di cui alla d.g.r. 638/2013;
c) le prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente sono erogabili anche presso gli studi di cui all’articolo 19 della l.r. 51/2009 che sono sottoposti a SCIA. Rientrano in questa tipologia tutte le prestazioni ambulatoriali indicate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla d.g.r. 638/2013 e nei relativi allegati.
Sezione IV
Studi soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività
Art. 18
Studi professionali soggetti ad autorizzazione (articolo 17 della l.r. 51/2009 )
1. Sono soggetti ad autorizzazione tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano le prestazioni di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), nonché procedure di diagnostica strumentale invasiva non complementare all’attività clinica con refertazione per terzi. (23)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 18 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 18.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per refertazione per terzi la produzione di documentazione utilizzabile con valore equivalente alla refertazione, contenente una valutazione diagnostica strumentale non complementare alla visita clinica.
Art. 19
1. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività tutti gli studi medici ed odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività che normalmente non comportano rischio per la sicurezza del paziente individuate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni e nei relativi allegati di cui alla d.g.r. 638/2013.
2. Sono altresì soggetti a segnalazione certificata di inizio attività gli studi medici che erogano anche visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica senza refertazione per terzi.
Art. 20
Abrogato.
Art. 21
Requisiti per gli studi soggetti ad autorizzazione (articolo 18 della l.r. 51/2009 )
1. Gli studi soggetti ad autorizzazione devono essere in possesso dei requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi generali e specifici di cui all’allegato C.
Art. 22
Requisiti per gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (articolo 18 della l.r. 51/2009 )
1. Gli studi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali di cui all’allegato C.
Sezione V
Adempimenti degli studi professionali
Art. 23
Adempimenti a carico del titolare dello studio professionale (articolo 25 della l.r. 51/2009 )
1. Il titolare dello studio professionale è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche di cui all'articolo 3 della l.r. 40/2009 :
a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato al fine del conseguimento dell’autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività;
b) la temporanea sospensione dell’attività dello studio per periodi superiori ai sei mesi;
c) la definitiva cessazione dell’attività.
2. Il titolare dello studio professionale è inoltre tenuto a curare l’organizzazione tecnico-sanitaria dello studio sotto il profilo igienico ed organizzativo.
3. Gli studi associati medici, di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti, oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, comunicano tempestivamente al comune ogni variazione intervenuta nella composizione dell’associazione o della società. (26)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 21 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 21.


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.