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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto (articolo 1, comma 2, articolo 19, comma 1 ed articolo 48 l.r. 51/2009 )
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 1, comma 2, 19, comma 1 e 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), disciplina:
a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;
b) i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;
c) i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) i requisiti per l’esercizio degli studi professionali;
e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività;
f) le modalità per l’individuazione dei processi assistenziali;
g) i requisiti organizzativi di livello aziendale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti titolari di studi;
h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e dei professionisti titolari di studi;
i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico regionale di verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione nonché le ipotesi di astensione dei suoi componenti;
k) l'individuazione delle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 51/2009 ;
l) le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente.
2. Le dimensioni di cui al comma 1, lettera k), sono contenute nell’allegato D.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per processo, la sequenza strutturata di attività sanitarie omogenee per scopo, aggregabili anche per specifiche fasi, tra loro logicamente correlate e riferibili a variabili organizzative, nonchè all'ambiente di erogazione;
b) per percorso, il piano multidisciplinare ed interprofessionale, relativo ad una specifica categoria di pazienti, che esplicita la migliore sequenza temporale e spaziale possibile delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali, definita sulla base di raccomandazioni riconosciute.
Art. 3
Modalità di individuazione dei processi assistenziali (articolo 48, comma 1, lettera f) della l.r. 51/2009 )
1. I processi vengono individuati, con atto della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con riferimento all'ambito clinico-assistenziale al quale è correlata una diversa catena assistenziale, composta dalle attività cliniche ed organizzative atte a risolvere una determinata problematica di salute e che corrispondono alle linee di produzione primarie delle organizzazioni sanitarie.
2. Ogni processo, in relazione alla complessità organizzativa, legata sia ai volumi di attività che ad aspetti logistici, può essere suddiviso, ai fini della attestazione di cui all'articolo 27, in una o più fasi.
3. Le strutture sanitarie definiscono l'elenco delle unità organizzative, di linea e di supporto, che concorrono al processo ed al relativo sottoprocesso e che sono interessate dai requisiti; tutte le unità organizzative partecipano ad almeno un processo o ad un suo sottoprocesso. (3)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 3 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 3.

4. L'unità organizzativa ha un responsabile formalmente nominato, è un centro di responsabilità e partecipa al processo di budget; l'unità organizzativa, inoltre, afferisce ad una struttura organizzativa funzionale (area dipartimentale o dipartimento) o, in alternativa, afferisce direttamente alla direzione sanitaria od al responsabile di zona.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.