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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Art. 7
Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 della l.r. 51/2009 )
1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, attraverso l’utilizzo di modalità telematiche di cui al l’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009):
a) le variazioni del direttore sanitario;
b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 5 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 5.

d) le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie;
e) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 5 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 5.

f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
g) la ripresa dell’attività sospesa ai sensi della lettera f);
h) la definitiva cessazione dell’attività;
i) con periodicità triennale la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti;
i bis) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare; (6)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2020, n. 85/R, art. 5 e con d.p.g.r. 16 settembre 2020, n. 90/R, art. 5.

2. È inoltre tenuto a:
a) verificare l’assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del direttore e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento;

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.