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Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie.

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 23 novembre 2016

Art. 1
Oggetto (articolo 1, comma 2, articolo 19, comma 1 ed articolo 48 l.r. 51/2009 )
1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 1, comma 2, 19, comma 1 e 48 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), disciplina:
a) gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private e degli studi professionali;
b) i compiti, l’impegno orario e le incompatibilità del direttore sanitario delle strutture sanitarie private;
c) i requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) i requisiti per l’esercizio degli studi professionali;
e) gli studi professionali soggetti ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività;
f) le modalità per l’individuazione dei processi assistenziali;
g) i requisiti organizzativi di livello aziendale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche e private e dei professionisti titolari di studi;
h) le modalità e le procedure per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e dei professionisti titolari di studi;
i) il numero dei componenti, i criteri di scelta e le modalità di funzionamento del gruppo tecnico regionale di verifica e del gruppo tecnico regionale di valutazione nonché le ipotesi di astensione dei suoi componenti;
k) l'individuazione delle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 51/2009 ;
l) le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o minor rischio per l'utente.
2. Le dimensioni di cui al comma 1, lettera k), sono contenute nell’allegato D.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.