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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 13 bis
Condizioni per la realizzazione di manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 (articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014) (15)

Articolo inserito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 9.

1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") è consentita ai cacciatori aventi i seguenti requisiti:
a) abilitazione alla gestione faunistico venatoria del cinghiale ai sensi dell’articolo 73, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 36 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)); (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

b) iscrizione ad una squadra di caccia al cinghiale iscritta nel registro delle squadre di caccia di cui all’articolo 74 del d.p.g.r. 36/R/2022; (23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

c) possesso di titolo idoneo legittimante la disponibilità del terreno per la realizzazione del manufatto.
2. Per ogni squadra di caccia al cinghiale non può essere realizzato più di un manufatto di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994.
3. La realizzazione dei manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. (24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

4. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti di cui all’articolo 34 bis della l.r. 3/1994 la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. (24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

5. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti (25)

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3.

;
b) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, orientandone prioritariamente la realizzazione in prossimità di aree già urbanizzate al fine di garantire la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.
a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c);
b) la dichiarazione della necessità di realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ritrovo ed organizzazione delle attività della squadra di caccia al cinghiale;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014, al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
7. La disciplina comunale del territorio rurale subordina la formazione del titolo abilitativo all’impegno alla rimozione del manufatto nel caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.