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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 13
Condizioni per la realizzazione di manufatti per il ricovero di animali domestici (articolo 78, comma 3, della l.r. 65/2014 )
1. Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti per il ricovero di animali domestici, diversi da quelli disciplinati all’articolo 137, comma 1, lettera a), numero 6) della l.r. 65/2014, è consentita previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo. (19)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2.

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti per il ricovero di animali domestici la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. (19)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2.

3. Ove gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di installare i manufatti per il ricovero degli animali domestici di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti e del benessere degli animali, definisce in particolare:
a) i requisiti che danno diritto all’installazione di tali manufatti;
b) il numero massimo di capi ricoverabili in base alla specie domestica (avicunicoli, ovicaprini, bovini, equini, suini, cani);
c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti anche nel rispetto del (20)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2.

al Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 - Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo);
d) le distanze minime rispetto alle abitazioni della stessa proprietà esistenti sul fondo, da tutte le altre abitazioni, dal confine di proprietà e dalle strade pubbliche;
e) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo, al fine di assicurare la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.(13)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
b) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione alle esigenze di ricovero degli animali;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto in relazione al numero di capi;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
5. La disciplina comunale del territorio rurale (14)

Parole eliminate con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

subordina la formazione del titolo abilitativo all’impegno a rimuovere il manufatto al cessare delle esigenze di ricovero degli animali.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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