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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'articolo 84;


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 4 luglio 2016;


Visto il parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 19 luglio 2016, n. 704;


Visto il parere favorevole, con suggerimenti, formulato in forma congiunta dalla II commissione e dalla IV commissione consiliare espresso nella seduta del 3 agosto 2016;


Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2016, n. 817;



Considerato quanto segue:


1. al fine di garantire che l’installazione delle serre temporanee risponda a requisiti omogenei sull’intero territorio regionale sono stabiliti alcuni criteri tecnici per la loro installazione;


2. le tipologie di manufatti per cui non deve essere presentato il Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale sono individuate tenendo conto delle caratteristiche degli stessi non assimilabili a quelle degli annessi agricoli;


3. al fine di dimostrare che la realizzazione di una nuova abitazione è necessaria alla conduzione del fondo sono previsti specifici requisiti che fanno riferimento alle ore lavoro impiegate per lo svolgimento delle attività agricole e delle attività connesse tenendo conto anche delle zone ove si svolgono tali attività. Inoltre per garantire l'uniformità degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che ove sia prevista la possibilità di realizzare tali manufatti vengano stabiliti anche alcuni specifici elementi relativi alla tipologia costruttiva e alle dimensioni delle unità abitative;


4. le superfici fondiarie minime da mantenere in produzione nei casi previsti dalla l.r. 65/2014 , qualora non siano fissati dalle province e dalla Città Metropolitana, sono stabilite tenendo conto della tipologia di coltura. Inoltre, per tener conto di fondi agricoli composti da diversi ordinamenti colturali che non raggiungono i minimi, viene stabilita una formula da utilizzare per il calcolo delle superfici fondiarie. La definizione di tali superfici si rende necessaria al fine di dare una indicazione generale utilizzabile nel caso in cui nei piani della Provincia o della Città Metropolitana non siano presenti tali disposizioni; l’entità di tali superfici riprende quelle già definite con il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 09 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) che sono state ritenute tecnicamente tuttora adeguate;


5. al fine di attuare le disposizioni stabilite nella l.r. 65/2014 sono indicati le specifiche condizioni e le tipologie di attività in presenza delle quali è consentito realizzare annessi agricoli senza la presentazione del Programma aziendale. Per individuare le suddette fattispecie sono state considerate sia le aziende agricole che non raggiungono le dimensioni minime per la presentazione del Programma aziendale, sia le aziende agricole che svolgono specifiche attività per le quali non è possibile collegare la dimensione degli annessi alle superfici aziendali minime. Inoltre, per assicurare l'uniformità nella disciplina degli strumenti urbanistici comunali si stabilisce che, laddove questi ammettano tali interventi, siano indicate, oltre alle zone in cui realizzare i suddetti annessi, anche le dimensioni massime e le relative tipologie costruttive;


6. al fine di garantire modalità uniformi nella redazione del Programma aziendale vengono definiti i contenuti e le specifiche informazioni tecniche. Inoltre al fine di semplificare il procedimento di presentazione del Programma aziendale si prevede l'utilizzo del sistema informativo dell'Agenzia regionale per le erogazione in agricoltura (ARTEA) in quanto soggetto che gestisce l’Anagrafe regionale delle aziende agricole;


7. sono stabilite le fattispecie di varianti al Programma aziendale che per le loro caratteristiche possono essere assoggettate ad un procedimento semplificato volto a valutare i soli contenuti edilizi;


8. sono definite le modalità e le condizioni per l’utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale, anche nel territorio urbanizzato, per adibirli ad usi connessi all'attività agricola;


9. i requisiti per la realizzazione di manufatti per l'esercizio dell'agricoltura amatoriale o per il ricovero di animali domestici sono stabiliti tenendo conto delle effettive esigenze di utilizzo. Pertanto sono previsti differenti tipologie costruttive con conseguente assoggettamento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o al permesso di costruire. Inoltre, nei casi in cui gli strumenti urbanistici comunali prevedano la possibilità di realizzare tali manufatti sono indicati gli elementi della disciplina comunale e ciò al fine di avere sul territorio regionale discipline diverse in ragione delle specificità territoriali, ma al tempo stesso omogenee in relazione ai contenuti;


10. tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 240 bis della l.r. 65/2014 , in presenza di manufatti o serre già legittimamente installati ai sensi del d.p.g.r. 5/R/2007 e per i quali permangono esigenze di utilizzo, al fine di evitarne la rimozione, si prevede la possibilità di mantenerli installati previa presentazione della SCIA a condizione che ricorrano le condizioni dell’articolo 240 bis e che abbiano le caratteristiche previste dalla l.r. 65/2014 e dal presente regolamento per l'istallazione di manufatti per periodi superiori ai due anni;


11. di accogliere il parere congiunto della II e della IV commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;


12. il Consiglio delle autonomie locali non ha espresso il parere obbligatorio ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto in quanto, come è stato comunicato con nota del 26 luglio 2016, non si è potuto riunire in tempo utile.


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.