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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 9
Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale delle aziende sovracomunali (articolo 74 della l.r. 65/2014 )
1. Il programma aziendale descrive la situazione attuale e gli edifici esistenti in riferimento all’intero ambito aziendale, anche se sovracomunale. Nel calcolo delle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5, devono essere computate le superfici aziendali anche se localizzate nei territori di più comuni contigui. Nel caso di superfici aziendali localizzate in comuni non contigui il programma aziendale deve computare esclusivamente quelle collegate funzionalmente in modo diretto all’interno dell’unità tecnico-economica (UTE).
2. Il programma aziendale delle aziende sovracomunali deve essere presentato, con le modalità indicate all’articolo 7, comma 1, nell'identico testo, in ciascuno dei comuni nel cui territorio ricadano le superfici aziendali interessate dal programma medesimo.
3. Il programma aziendale è approvato da tutti i comuni interessati dalle trasformazioni edilizie nell’ambito della conferenza di servizi convocata d'intesa fra i comuni medesimi o ad iniziativa di uno di essi, ai sensi dell’articolo 74, comma 4, della l.r. 65/2014. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.