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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 7
Contenuti del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (articolo 74, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. Il programma aziendale è presentato dall’avente titolo al comune o ai comuni competenti per territorio mediante lo sportello unico, avvalendosi anche del sistema informativo dell’ARTEA.
2. Il comune richiede il parere di cui all’articolo 74, comma 4 della l.r. 65/2014 , di coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti utilizzando la modulistica predisposta dal settore regionale competente. Nel caso in cui il programma aziendale abbia valore di piano attuativo, secondo quanto previsto dall’articolo 74, comma 13 della l.r. 65/2014 , esso è approvato secondo le procedure stabilite all’articolo 111 della l.r. 65/2014 e la documentazione aggiuntiva necessaria è predisposta da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
3. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale.
4. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 73, comma 1 della l.r. 65/2014 e, nel caso in cui non sia possibile procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, in quanto non coerente con la tipologia di questi ultimi, il programma deve contenere una apposita documentazione, anche al fine di dimostrare l’eventuale superamento dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTC o PTCM.
Tale documentazione è predisposta e asseverata da professionisti abilitati per le materie di rispettiva competenza.
5. Il programma aziendale contiene i dati e le informazioni seguenti:
a) l’anagrafica aziendale;
b) la descrizione della situazione attuale dell’azienda con riferimento a:
1) la superficie fondiaria aziendale individuata in termini catastali e graficamente rappresentata, con l’indicazione delle parti interessate dal programma aziendale;
2) la superficie agraria utilizzata, comprensiva degli ordinamenti colturali;
3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’ azienda sulla base dell’ordinamento colturale sopra indicato conformemente alle previsioni di cui alla tabella A allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1250 del 21 dicembre 2015 e successive modifiche.
4) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali;
5) gli edifici esistenti con specificazioni in termini di ubicazione, volumi edificati complessivi (VE) e superfici calpestabili (Scal), (8)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

legittimità urbanistico-edilizia, tipologia e caratteristiche costruttive, stato di manutenzione ed effettiva utilizzazione a carattere residenziale o produttivo;
6) la dimostrazione della possibilità o meno di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti quale alternativa alla nuova edificazione, in relazione alla loro coerenza tipologica rispetto alle esigenze produttive;
7) l’individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, oggetto di trasformazione a seguito dell’attuazione del programma, laddove presenti, nei rispetto dei contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico,
c) la descrizione degli interventi programmati e della situazione aziendale a regime in ordine a:
1) l’utilizzazione delle superfici aziendali e gli ordinamenti colturali adottati;
2) le eventuali attività programmate e connesse a quelle agricole;
3) la determinazione delle ore lavoro necessarie alla conduzione dell’azienda sulla base dell’ordinamento colturale a seguito degli interventi adottati, conformemente alla tabella A allegata alla d.g.r. n. 1250/2015 e successive modifiche.
4) gli eventuali interventi di miglioramento ambientale connessi con le attività di trasformazione colturale programmate, con riferimento all’articolo 68 della l.r. 65/2014 , e gli eventuali interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze degli edifici di cui all’articolo 74, comma 6, lettera c) della l.r. 65/2014 ;
5) gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati;
d) la descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive e delle attività connesse accompagnata da idonea rappresentazione grafica, articolata a seconda dell’intervento edilizio prospettato, evidenziando:
1) gli edifici esistenti ritenuti non necessari e non coerenti con l’assetto complessivo dell’azienda e con le finalità economiche e strutturali del programma e non più collegati o collegabili, anche con adeguamenti edilizi, all'attività programmata, con la individuazione delle relative pertinenze;
2) gli edifici da realizzare, in rapporto di stretta funzionalità con gli interventi programmati sui fondi rurali, con specificazioni in termini di ubicazione, volumi edificati (VE) e superfici calpestabili (Scal), (8)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

tipologia, caratteristiche costruttive e porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito;
3) gli edifici esistenti, con l'individuazione delle superfici dell'azienda cui ciascun edificio sia funzionale, nonché gli eventuali interventi di ristrutturazione urbanistica, trasferimenti di volumetrie ed ampliamenti volumetrici di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a) della l.r. 65/2014 o di mutamento della destinazione d’uso agricola di cui all’articolo 82 della l.r. 65/2014 ;
e) la verifica di conformità degli interventi programmati con la vigente strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;
f) la relazione descrittiva degli interventi concernente gli effetti attesi degli interventi programmati sui sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali anche in relazione ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico;
g) l’indicazione di massima dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso. Tale indicazione consiste in un coerente cronoprogramma delle attività con indicati:
1) gli interventi agronomici;
2) gli interventi di miglioramento ambientale ove previsti in relazione all’articolo 68, comma 3, lettera b) della l.r. 65/2014 ;
3) gli interventi di natura edilizia subordinati alla effettiva messa in coltura delle superfici minime ad essi collegate.
6. Il comune registra sull’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della l.r. 23/2000 gli estremi della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 74, comma 5 della l.r. 65/2014 per singola particella catastale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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