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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 6
Costruzione di annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono i requisiti per la presentazione del Programma Aziendale (articolo 73, comma 5, della l.r. 65/2014 )
1. La costruzione di annessi da parte di aziende che non raggiungono i requisiti minimi per presentazione del programma aziendale o la costruzione di annessi non collegabili alle superfici minime fondiarie di cui all’articolo 5 è ammessa solo se prevista e disciplinata dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. La costruzione di tali annessi è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134 della l.r. 65/2014 , non richiede la presentazione del programma aziendale e deve comunque essere commisurata alle reali esigenze dell’attività dell’azienda nel rispetto delle vigenti normative.
2. La costruzione degli annessi agricoli da parte di aziende agricole che non raggiungono le superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 è consentita per fondi sprovvisti di annessi agricoli o con annessi agricoli di dimensioni inferiori a quelle stabilite per classi di superficie dalla disciplina degli strumenti della pianificazione urbanistica comunali.
3. Per gli annessi di cui al comma 2, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:
a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
b ) la dimensione massima degli annessi da correlare alle superfici coltivate in ragione degli ordinamenti colturali;
c) le tipologie costruttive anche in relazione ai caratteri paesaggistici del territorio rurale.
4. La costruzione di annessi agricoli non collegabili alle superfici fondiarie minime di cui all’articolo 5 è consentita nel caso di imprenditori agricoli la cui impresa risulta in attività ed iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e che esercitano in via prevalente una delle seguenti attività:
a) allevamento intensivo di bestiame;
b) trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento;
c) acquacoltura;
d) allevamento di fauna selvatica;
e) cinotecnica;
f) allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori;
g) allevamento di equidi.
5. Per gli annessi di cui al comma 4, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale attraverso la disciplina del territorio rurale definiscono in particolare:
a) le parti del territorio rurale in cui escludere la costruzione di tali annessi;
b) le superfici fondiarie minime comunque necessarie per la costruzione degli annessi;
c) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali degli annessi in rapporto alle attività previste.
6. Per il conseguimento del titolo abilitativo per la costruzione degli annessi di cui al presente articolo sono dichiarate:
a) la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione alle esigenze dell’attività svolta;
b) le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso;
c) la conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.