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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 4
Condizioni ulteriori per la realizzazione di nuove abitazioni rurali (articolo 72, comma 1, lettera b ter) e articolo 73, comma 3, della l.r. 65/2014 )
1. Per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alla realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo, anche attraverso il recupero di annessi agricoli, il Programma aziendale è presentato dall’imprenditore agricolo professionale al Comune con le modalità ed i contenuti di cui all’articolo 7.
2. Non è consentita la realizzazione di nuove abitazioni rurali agli imprenditori agricoli professionali in possesso di riconoscimento provvisorio ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
3. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alla conduzione del fondo, deve risultare che per la conduzione sono necessarie almeno 1728 ore lavorative annue, corrispondenti al tempo annuo complessivo di un’unità lavorativa uomo (ULU), per ogni unità abitativa, comprese le unità esistenti. Le 1728 ore lavorative devono essere riferite in modo prevalente alle attività agricole e, solo per la parte residua, alle attività connesse. Nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, le ore lavorative annue per ogni unità abitativa sono ridotte alla metà. In altre zone collinari o svantaggiate il piano territoriale di coordinamento della provincia (PTC) o il piano territoriale della città metropolitana (PTCM) può prevedere valori intermedi tra 1728 ore e 864 ore nelle diverse parti del territorio.
4. Nel programma aziendale, al fine di dimostrare che la realizzazione di un nuovo edificio ad uso abitativo è necessaria alle proprie esigenze, a quelle dei familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo indeterminato impegnati nell’attività agricola, l’imprenditore agricolo professionale deve inoltre soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
a) avere necessità di risiedere sul fondo;
b) avere dei familiari coadiuvanti iscritti all’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che necessitano di risiedere sul fondo;
c) avere degli addetti a tempo indeterminato che necessitano di risiedere sul fondo.
5. Laddove la realizzazione di nuove residenze rurali sia ammessa dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) la dimensione massima e minima ammissibile di ogni unità abitativa;
b) i materiali e gli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, anche in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico, nonché alla utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con il piano di indirizzo energetico regionale (PAER) e con il piano d’indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, tenendo conto degli indirizzi contenuti nel PTC o nel PTCM.
c) la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del paesaggio in conformità con la disciplina del PIT con valenza di piano paesaggistico.
6. In mancanza della definizione della superficie massima ammissibile di ogni unità abitativa nella disciplina comunale del territorio rurale, che comunque non può eccedere i 150 metri quadrati di superficie utile (SU) (7)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

, essa è fissata in 110 metri quadrati di superficie utile abitabile o agibile (Sua)

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.