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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 2
Disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali e di serre per periodi superiori ai due anni (articolo 70, comma 3, lettera a) della l.r. 65/2014 )
1. L’installazione per un periodo superiore a due anni di serre e di altri manufatti per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, secondo le disposizioni del presente regolamento e le eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, con le modalità di cui al comma 3 e a condizione che:
a) siano realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie;
b) non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1, l’installazione di serre di cui al presente articolo per periodi superiori a due anni è consentita alle seguenti condizioni:
a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
b ) le distanze minime, nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di altra localizzazione, non devono essere inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
3. L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 134, comma 1, della l.r. 65/2014, e realizzabile, in alternativa, mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 134, comma 2 della l.r. 65/2014, da presentare allo sportello unico del comune, pena l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 196 della l.r. 65/2014, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 70, commi 4, 4 bis e 5 della l.r. 65/2014. La richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, la SCIA contengono in particolare i seguenti elementi: (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n,3/R, art. 1.

a) descrizione del manufatto in relazione alle esigenze produttive;
b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
d) dichiarazione asseverata in ordine al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, delle eventuali condizioni previste dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali;
e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, o se i manufatti ricadono in zona tutelata estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata, o richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.
4. Alla richiesta del permesso di costruire o, in alternativa, alla (2)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

SCIA sono allegati:
a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell’ambito della superficie della azienda;
b) schemi grafici con indicazione delle dimensioni del manufatto o della serra;
c) documentazione fotografica dell'area interessata dalla localizzazione del manufatto;
d) relazione contenente in particolare: l’indicazione della superficie agricola totale interessata, i materiali dei manufatti, nonché indicazione delle opere di mitigazione previste, ove necessarie, nonché per le serre la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 2.
5. Lo sportello unico trasmette i permessi di costruire e (3)

Parole inserite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

le SCIA di cui al comma 3 all’Agenzia regionale per le erogazione in agricoltura (ARTEA) ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.