Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016
Art. 14
Disposizioni transitorie (articolo 240 bis della l.r. 65/2014 )
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 240 bis, comma 1, della l.r. 65/2014 , i manufatti e le serre aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino già legittimamente installati ai sensi del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 5/R (Regolamento di attuazione del Titolo IV, capo III (Il territorio rurale), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) e per i quali perdurino le esigenze di utilizzo, possono essere mantenuti previa presentazione della SCIA, secondo quanto disposto dall’articolo 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.