Menù di navigazione

Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 12
Condizioni per la realizzazione di manufatti per l’attività agricola amatoriale (articolo 78, comma 3 della l.r. 65/2014 )
1 Nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, la realizzazione dei manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale è consentita, previo rilascio del permesso di costruire al proprietario del fondo o altro soggetto avente titolo, a condizione che tali manufatti non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1.

2. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante SCIA ai sensi dell’articolo 134, comma 2 ter della l.r. 65/2014 i manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale la cui realizzazione non comporti alcuna trasformazione permanente del suolo e che:
a) siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri anche tradizionali tipici della zona;
b) siano semplicemente ancorati al suolo, senza opere murarie. (16)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1.

3. Ove gli strumenti della pianificazione urbanistica comunali prevedano la possibilità di realizzare i manufatti di cui al presente articolo, la disciplina comunale del territorio rurale definisce in particolare:
a) i requisiti che danno diritto all’installazione di tali annessi;
b) le caratteristiche tipologiche, costruttive e dimensionali dei manufatti (17)

Parole soppresse con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1.

;
c) le superfici fondiarie minime contigue necessarie per l’installazione dei manufatti anche con riferimento alle effettive esigenze di utilizzo;
d) le parti del territorio rurale nelle quali è consentita l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo al fine di garantire il mantenimento dell’attività agricola e la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio rurale e assicurare, al contempo, la tutela di immobili ed aree di rilevante interesse paesaggistico o ambientale, in attuazione dell’articolo 92, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014.(12)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

a) la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 3, lettera a);
b ) la necessità della realizzazione del manufatto in relazione all’attività agricola prevista;
c) le caratteristiche e le dimensioni del manufatto;
d) la dichiarazione di conformità dell’intervento alla l.r. 65/2014 , al presente regolamento, nonché alle disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale.
5. La formazione del titolo abilitativo di cui al comma 4 è subordinata all’impegno a:
a) non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste;
b) rimuovere il manufatto al cessare dell’attività agricola.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.