Menù di navigazione

Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 11
Modalità per l’utilizzo di immobili industriali o commerciali per lo svolgimento dell’attività agricola (articolo 75, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. L’imprenditore agricolo, in attività ed iscritto alla CCIAA che intende utilizzare immobili industriali o commerciali, di cui all’articolo 99, comma 1, lettere b), c) e f) della l.r. 65/2014 , per lo svolgimento dell’attività agricola anche per periodi di tempo determinati, presenta, ai fini della verifica del rispetto delle normative di cui all’articolo 75, comma 1, della l.r. 65/2014 , preventivamente all’utilizzo, apposita comunicazione allo sportello unico del Comune nel quale è ubicato l’immobile in oggetto.
2. La comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) individuazione catastale dell’immobile;
b) dichiarazione della necessità dell’utilizzo dell’immobile a fini agricoli in coerenza con l’ordinamento produttivo/colturale e le dimensioni aziendali;
c) dichiarazione del rispetto delle normative igienico-sanitarie e di settore e in relazione alle attività previste;
d) titolo che legittima la proprietà dell’immobile o, in alternativa, gli estremi del contratto di locazione stipulato ai sensi della normativa vigente.
3. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 75, comma 5 della l.r. 65/2014 , qualora per l’utilizzo degli immobili di cui al presente articolo si renda necessario eseguire opere edilizie, i contenuti della comunicazione di cui al comma 2 integrano la documentazione da trasmettere allo sportello unico del Comune ai fini di quanto previsto dalla normativa per l’esecuzione di interventi edilizi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.