Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.
Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016
Art. 10
Modifiche al Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale con procedimenti semplificati (articolo 74, comma 12, della l.r. 65/2014 )
1. Nei casi previsti dall’articolo 74, comma 8 della l.r. 65/2014 , a condizione che siano mantenuti l’indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite in ogni tempo varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3, relativamente alle seguenti modifiche:
a) attuazione di interventi connessi con le azioni del programma di sviluppo rurale e di altri programmi comunitari, nazionali o regionali;
b) diversa localizzazione degli edifici previsti dal programma aziendale resasi necessaria a seguito di eventi naturali che abbiano comportato significative modifiche allo stato dei luoghi;
c) adeguamento degli edifici previsti dal programma a sopravvenute disposizioni igienico-sanitarie o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro che comportino un aumento non superiore al 20 per cento della superficie edificabile (SE) (10) complessiva di nuova realizzazione prevista dal programma.
2. Nei casi previsti dall’articolo 74, comma 11, della l.r. 65/2014 , a condizione che siano mantenuti l’indirizzo produttivo e le relative superfici previsti dal programma aziendale, sono consentite, a scadenze non inferiori a un anno, varianti al programma aziendale col procedimento semplificato di cui al comma 3 relativamente a modifiche della localizzazione degli edifici previsti.
3. Nel procedimento per l’approvazione delle modifiche di cui ai commi 1 e 2 il comune verifica esclusivamente la conformità urbanistica degli interventi ed acquisisce gli eventuali pareri ed i nulla osta in materia di vincolo idrogeologico e di tutela dei beni paesaggistici anche attraverso conferenza dei servizi ai sensi del capo IV della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). (11)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.