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Regolamento 25 agosto 2016, n. 63/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale.

Bollettino Ufficiale n. 38, parte prima, del 31 agosto 2016

Art. 1
Disposizioni per l’installazione di manufatti aziendali temporanei e di serre temporanee per periodi non superiori ai due anni (articolo 70, comma 1, della l.r. 65/2014 )
1. L’installazione di manufatti temporanei per lo svolgimento delle attività agricole è consentita agli imprenditori agricoli, per un periodo non superiore a due anni, con le modalità di cui ai comma 4 e 5 secondo le disposizioni del presente regolamento e di quelle eventualmente contenute negli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, o della città metropolitana, nonché le eventuali disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, ai sensi dell’articolo 70, comma 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
2. Fermo restando il rispetto di quanto previsto al comma 1 i manufatti aziendali temporanei di cui al presente articolo sono realizzati con strutture in materiale leggero e con semplice ancoraggio a terra senza opere murarie. L’installazione di tali manufatti, comprese le serre temporanee aventi le medesime caratteristiche, non deve comportare alcuna trasformazione permanente del suolo.
3. L’installazione di serre temporanee è consentita alle seguenti condizioni:
a) l'altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
b) la localizzazione deve garantire la massima distanza possibile dalle abitazioni; nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di rispettare tale distanza massima, le distanze minime da rispettare non devono essere inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni; questa distanza è ridotta a 5 metri qualora la serra non abbia alcuna apertura nel lato prospiciente l'abitazione;
3) metri 3 dal confine se l'altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se questa altezza è 5 metri o inferiore;
4) le distanze minime dalle strade pubbliche previste dal codice della strada.
4. L’installazione dei manufatti e delle serre di cui al presente articolo è effettuata, previa comunicazione allo sportello unico del Comune, quale attività di edilizia libera di cui all’articolo 136, comma 2, lettera f) della l.r. 65/2014 . La relativa comunicazione contiene i seguenti elementi:
a) descrizione sommaria del manufatto;
b) dati relativi al sito di collocazione del manufatto: ubicazione e riferimenti catastali;
c) dati relativi al sottoscrittore della domanda: proprietario o avente titolo;
d) data di installazione del manufatto e data di rimozione prevista;
e) dichiarazione che i manufatti non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o dichiarazione che i manufatti ricadono in zona tutelata e relativi estremi dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata;
f) impegno alla rimozione del manufatto e al ripristino dello stato dei luoghi al termine del periodo di utilizzazione fissato.
5. Alla comunicazione di cui al comma 4 sono allegati:
a) cartografia aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 con la localizzazione dell'area interessata dal manufatto nell’ambito della superficie dell’azienda;
b) relazione contenente in particolare: una breve esposizione delle esigenze produttive, l’indicazione della superficie agricola totale interessata, gli schemi grafici, le dimensioni e i materiali del manufatto, nonché per le serre temporanee la dimostrazione del rispetto delle distanze minime di cui al comma 3.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 6.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 gennaio 2020, n, 3/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 1 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 3 agosto 2023, n. 38, art. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.