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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 89
Disposizioni per le derivazioni esistenti
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all’articolo 3.
2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), della l.r. 80/2015 e all'articolo 18, comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all’articolo 14 e dall’applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento.
3. La deliberazione di cui al comma 1 può rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016.
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti:
a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 80/2015 , successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933;(69)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 ;
c) nell’ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione;
d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le autorizzazioni per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'articolo 20 con i tempi e le modalità previste al comma 4. (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'articolo 93 del r.d. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di tre anni (68)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 44.

dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.