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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 73
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:
a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4;
d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l’avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT. (55)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

3. L’avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.
4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.
5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all’articolo 2, comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell’Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
8. Qualora (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.
9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.
10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).
12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.