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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 4
Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni (13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4.

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.152/2006 ed in coerenza:
a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
b) con gli atti di intesa interregionale;
c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di:
a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l’eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un’autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L’autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell’impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell’autodichiarazione;
d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l’impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all’indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, fra le quali, in particolare:
a) l’utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento;
b) l’integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l’accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all’entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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