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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 3
Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche
1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:
a) “uso domestico”: l’utilizzazione dell’acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell’utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
b) “uso potabile”: l’utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
c) “uso agricolo”: qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; (11)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

d) “uso produzione di beni e servizi”: qualora l’uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
e) “uso civile”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all’abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all’articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
f) “uso idroelettrico/forza motrice”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
g) “uso ittiogenico”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all’allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
h) “uso privato da acque superficiali”: l’utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché' tali usi siano destinati al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità' di lucro.
h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale; (12)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l’alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni. (12)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

2. Ciascuna categoria d’uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell’allegato A al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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