Menù di navigazione

Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

Art. 18
Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (20)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11.

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:
a) l’ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all’articolo 3, ad eccezione dell’uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.
b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).
2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):
a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all’onere del contributo di cui all’articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;
b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;
c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.