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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. (Direttiva Quadro sulle Acque);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua);


Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alla legge regionale n. 32/2002 , alla legge regionale n. 67/2003 , alla legge regionale n. 41/2005 , alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014 ”;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettere a) b) c) d) h), e comma 2, articolo 12 e articolo 13;


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 50/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere a), b), c) , d) e h), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disposizioni per la riduzione dei consumi di acqua prelevata ad uso diverso dal potabile);


Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Definizione degli obblighi e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni);


Visti i Piani di Gestione dei Distretti dell’Appennino settentrionale, dell’Appennino centrale e del Serchio;


Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 14 maggio 2016;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Visti i pareri, resi ai sensi degli articoli 95 e 98 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 delle Autorità di bacino ed in particolare:


a) il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di bacino del Fiume Arno reso in data 27 maggio 2016;


b) il parere favorevole con prescrizioni dell’Autorità di bacino del fiume Serchio reso in data 25 maggio 2016;


c) il parere favorevole dell’Autorità di bacino del Tevere reso in data 26 maggio 2016;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 570 del 14 giugno 2016.


Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1° agosto 2016, n. 815;


Considerato quanto segue:


1. il presente regolamento, in attuazione della l.r. 80/2015 , detta disposizioni per il razionale uso e la riduzione dei consumi di acqua al fine di tutelare la risorsa idrica, contenerne i consumi e prevenire le crisi idriche, tenuto conto dei criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorse per i vari settori di impiego dell'acqua approvati con d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015; le disposizioni del presente regolamento sostituiscono le disposizioni già contenute nel d.p.g.r. 50/R/2015, attuativo della l.r. 91/1998 - ora abrogata dalla l.r. 80/2015 - rivisitandone i contenuti, alla luce del nuovo assetto delle competenze determinato dalla l.r. 22/2015 , nonché delle nuove (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

norme di attuazione della legislazione nazionale in materia di tutela delle acque;


2. le finalità di cui al punto 1 sono perseguite attraverso:


a) la definizione di criteri e condizioni omogenee per l’intero territorio regionale in materia di rilascio e rinnovo delle concessioni per l’utilizzo dell’acqua pubblica, che consentano un equo riparto della risorsa idrica disponibile;


b) la definizione di disposizioni concernenti l’estrazione di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, del r.d. 1775/1933;


c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’articolo 12 della l.r. 80/2015 , nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ;

d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee in ottemperanza a quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs.152/2006 ;


3. è necessario condizionare il rilascio ed il rinnovo di concessioni all’accertata impossibilità tecnica ed economica, da parte del richiedente, di ricorrere all’uso di risorsa alternativa ed allo stesso tempo l’opportunità di prevedere forme di semplificazione (4)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.

attraverso la sostituzione della documentazione che comprova la non sostenibilità economica mediante autodichiarazione ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa );


4. è necessario comunque subordinare il rilascio ed il rinnovo delle concessioni all’adozione, da parte del richiedente, di misure di risparmio idrico;


5. è inoltre opportuno prevedere:


a) l’esclusione dalle misure di risparmio delle concessioni che prevedono un prelievo inferiore a 3000 metri cubi annui e quindi un consumo già molto contenuto, per le quali le suddette misure, in termini di rapporto costi-benefici risultano sovradimensionate e scarsamente rilevanti ai fini della riduzione dei consumi complessivi della risorsa;


b) una tempistica più ampia per l’adozione delle misure di risparmio previste, in caso di rinnovo delle concessioni, al fine di evitare che il necessario adeguamento possa pregiudicare le attività in esercizio;


6. è opportuno limitare le soglie di prelievo degli usi domestici delle acque sotterranee rendendole più coerenti (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

con gli effettivi attuali usi e le mutate condizioni di estensione dei servizi idrici. Le soglie sono state dimensionate tenendo conto dei consumi idrici pro-capite su base ISTAT ed i fabbisogni di un giardino ed orto a conduzione familiare;


7. per quanto attiene la disciplina dei canoni di concessione, è sorta l'esigenza di rivisitare le procedure del r.d. 1775/1993 alla luce delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 152/2006 , nonché del d.m. ambiente e della tutela del territorio e del mare 39/2015, dando attuazione ai principi di internalizzazione dei costi ambientali e della risorsa, di risparmio idrico, nonché di razionalizzazione ed equa distribuzione della risorsa che impongono la giusta relazione tra i quantitativi assentiti e dei reali fabbisogni dell’utenza;


8. è sorta altresì l'esigenza di modificare il regolamento approvato con decreto d.p.g.r. n. 51/R/2015 che disciplina gli obblighi di misurazione (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

dei prelievi e restituzioni e la gestione dei connessi oneri informativi, sia per l'adeguamento formale alla nuova l.r. 80/2015 , sia per recepire le disposizioni del d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015, anche ai fini dell'ottemperanza alle condizionalità ex ante per l'erogazione dei fondi strutturali. In particolare è stato ritenuto opportuno ridurre a 4 anni il termine di assoggettamento agli obblighi di misurazione e trasmissione nel caso di prelievi e restituzioni esistenti di portata superiore a 100 litri al secondo, effettuati da enti irrigui nonchè (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

disciplinare soggetti obbligati, modalità e tempi e di trasmissione dei dati relativi ai volumi misurati alla banca dati SIGRIAN;


9. il presente regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua;


10. la concessione di derivazione per l’utilizzazione dell’acqua pubblica è rilasciata nel rispetto dei principi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici) e delle disposizioni del Sito esternod.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché in conformità alle linee guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE e per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico, a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità, definiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE di cui rispettivamente ai decreti della Direzione per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 29, come modificato dal decreto 25 maggio 2017, n. 293, e 13 febbraio 2017, n. 30; (5)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.



11. è comunque necessario ed opportuno rivisitare la disciplina del r.d. 1775/1933, dettagliandone l’applicazione, in coerenza al quadro legislativo statale e regionale vigente, in particolare:


a) attualizzando la stessa sulla base del mutato panorama di richieste attraverso la previsione di procedure semplificate nei casi in cui vi è una bassa probabilità di presentazione di domande concorrenti;


b) introducendo criteri di preferenza per domande concorrenti ad uso idroelettrico, da inquadrare in un contesto pianificatorio a livello di distretto e regionale che definisca gli obiettivi ambientali per i corpi idrici e ne dettagli le misure per il loro raggiungimento, in considerazione della completa operatività delle Autorità di bacino, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 5 ottobre 2016, n. 294 (Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorita' di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183); (6)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.



c) definendo forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio;


d) definendo forme di coordinamento con altri procedimenti come la verifica di assoggettabilità a VIA, la VIA, la valutazione d’incidenza; l' autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;


e) definendo l’entità delle garanzie finanziarie da presentare, nei casi e secondo le modalità stabilite, per il rilascio delle concessioni di derivazione, prevedendo anche un sistema di verifica e monitoraggio periodico delle stesse;


f) introducendo forme di snellimento e procedure semplificate, correlate all'entità modesta dei volumi di prelievo, per il rilascio di licenze d'uso e di attingimento nonché di concessioni per piccole derivazioni, anche preferenziali;


g) disciplinando gli usi plurimi delle acque da parte degli Enti irrigui, in coerenza con la normativa nazionale;


12. è inoltre necessario determinare la durata massima delle concessioni, calibrandola sulla base degli impatti potenzialmente prodotti in relazione all’uso e sull’entità degli investimenti necessari per il corretto esercizio delle stesse;


13. è infine necessario introdurre un complesso di norme finali e transitorie, con particolare riferimento alle modalità e alle tempistiche di adeguamento delle concessioni esistenti alla nuova disciplina, all'applicazione dei criteri per il rilascio e rinnovo dei titoli concessori, alla gestione dei flussi informativi in adempimento alla normativa comunitaria, alla definizione dei procedimenti amministrativi pendenti nonché al rilascio, con modalità procedurali speditive, dei procedimenti di concessione preferenziale non conclusi alla data del 1 gennaio 2016;


13 bis. è altresì necessario prevedere disposizioni transitorie per:

a) la definizione della portata media annua dei prelievi concessionati in atto ed in regime di concessione preferenziale;

b) la disciplina dei procedimenti e delle vicende amministrative connesse al prelievo di acqua ad uso idroelettrico coerente con le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico); (7)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 1.



14. sono state recepite le prescrizioni dettate dall’Autorità di bacino e accolte le raccomandazioni formulate, compatibilmente alla loro attinenza con la disciplina oggetto del presente regolamento;


15. sono state recepite le osservazioni nonché gran parte dei suggerimenti di carattere redazionale formulati dalla Commissione consiliare. In particolare è stato ritenuto opportuno modificare, eliminando la disciplina di dettaglio, le disposizioni che riguardano i procedimenti complessi, riferiti ai casi in cui vi sia sovrapposizione con le procedure di autorizzazione unica, verifica di assoggettabilità a VIA e VIA al fine di mantenerne la coerenza con i contenuti del Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi in attuazione dell'Sito esternoart. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) approvato, ma ancora non pubblicato alla data di prima approvazione dello schema di regolamento in oggetto - rimandando la definizione delle modalità organizzative e operative di tali procedure ad un successivo atto della Giunta regionale, in ragione degli snodi interpretativi e delle problematiche di prima applicazione della normativa nazionale. In sede di adeguamento redazionale sono state inoltre risolte alcune contraddizioni interne presenti nel testo;


16. è necessario definire le modalità di determinazione dei canoni anche al fine di consentire la rideterminazione e la riscossione dei canoni 2016 in attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016);


17. al fine di consentire una rapida attivazione delle procedure previste dal presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana.


Si approva il presente regolamento:



Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.