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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

TITOLO III
PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI CONCESSORI E AUTORIZZATORI RELATIVI AL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA
CAPO I
Avvio del procedimento e istruttoria
SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 41
Domanda di concessione
1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 42. (21)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

2. Può presentare domanda di concessione chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare la risorsa idrica.
3. Il richiedente che per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività necessiti di realizzare più opere di presa ascrivibili alla tipologia di singolo campo-pozzi o campo-sorgenti, presenta un'unica domanda di concessione, purché l'utilizzazione sia finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o recapiti mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta. (22)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 12.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, presentano un'unica domanda di concessione.
5. Al fine di cui al comma 4, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.
Art. 42
1. La domanda per nuova concessione, è predisposta, a pena d’inammissibilità, secondo le specifiche indicate nell'allegato D, parte III ed è presentata al settore competente in relazione al territorio in cui insistono le opere di presa o la parte prevalente di esse.
2. La domanda, di cui al comma 1 è altresì corredata, a pena d’inammissibilità, degli elaborati indicati nell'allegato D, parte III, in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.
3. Alle domanda di concessione di acque pubbliche richieste per l’esercizio di attività imprenditoriali è altresì allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
b) in caso di concessione assegnata mediante procedura di evidenza pubblica di cui all’articolo 47, dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, attestante l'assenza delle cause di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
c) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, della persona fisica o dei soggetti dotati di rappresentanza legale della persona giuridica o associazione, della comunicazione antimafia di cui all’articolo 89 del d.lgs. 159/2011, in caso di rinnovo;
d) delle informazioni e dei dati richiesti per l'acquisizione dell’informazione antimafia nei casi di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs. 159/2011, ove prevista.
4. Ove necessario, il settore competente acquisisce dal proponente, prima della sottoscrizione del disciplinare, l'aggiornamento delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3.
5. Alle domande di concessione è altresì allegata, a pena d’inammissibilità, l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria.
Art. 43
Abrogato.
Art. 44
Inammissibilità della domanda e improcedibilità istruttoria. Infondatezza della domanda (24)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14.

1. Sono dichiarate inammissibili le domande di concessione presentate:
a) in assenza dei contenuti, dei documenti delle dichiarazioni di cui all’articolo 42, commi 1, 2 e 3;
b) senza l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 42, comma 5 ;
c) oltre la scadenza dei termini indicati nell’articolo 46, commi 1 e 2 e nell’articolo 47, comma 3, in caso di domande presentate in concorrenza.
2. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi dell’articolo 42, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’istruttoria, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria.
3. Qualora dall'esame preliminare della domanda e dell'allegata documentazione emergano elementi palesemente in contrasto con la normativa o con la pianificazione di bacino vigenti, con il buon regime delle acque o con l'interesse generale, atti a dimostrare la palese infondatezza della domanda, la stessa è rigettata con atto dirigenziale motivato senza effettuare ulteriore istruttoria.
4. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.
Art. 45
1. Espletati gli adempimenti di cui all’articolo 44, il settore competente provvede a dare notizia della domanda e del relativo avvio del procedimento mediante la pubblicazione di apposito avviso di istruttoria sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito ufficiale della Regione Toscana e negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi. L'avviso contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi del richiedente;
b) dati principali della derivazione richiesta ed in particolare:
1) luogo di presa;
2) luogo e modalità di eventuale restituzione;
3) uso della risorsa idrica;
4) portata massima e media di acqua richiesta espressa in litri al secondo e volume annuo di prelievo;
5) salto e potenza nominale media annua nel caso di uso idroelettrico;
6) superficie irrigua nel caso di uso agricolo;
c) settore competente e nominativo del responsabile del procedimento;
d) modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali;
e) ufficio presso il quale sono depositate, per la visione, copie della domanda e degli elaborati progettuali e indicazioni dei giorni in cui questi sono visibili al pubblico;
f) i comuni e i giorni di pubblicazione nell'albo pretorio telematico;
g) il giorno ed il luogo della visita locale di istruttoria, con l'espressa indicazione che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita può essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio.
2. Nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, l’avviso di cui al comma 1 è pubblicato solamente negli albi pretori telematici dei comuni territorialmente interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
3. La pubblicazione, corredata dagli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, della l. 241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, comma 3, della medesima l. 241/1990. I termini del procedimento di concessione sono sospesi fino alla scadenza per la presentazione delle domande in concorrenza ai sensi dell’articolo 46, commi 1, 2 e 3 e dell’articolo 47, comma 3.
4. L'avviso è trasmesso al richiedente, nonché a tutti i soggetti pubblici interessati ai fini dell'acquisizione di eventuali pareri valutazioni o contributi istruttori nonché alle amministrazioni competenti al rilascio di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990.
5. Ai fini del comma 4 l’avviso corredato dalla relativa documentazione è trasmesso ai seguenti enti:
a) autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'articolo 7, comma 2, del r.d. 1775/1933;
b) enti parco ed enti gestori competenti, per le derivazioni ubicate all'interno dei parchi e delle aree protette, siti della rete natura 2000, nonché nei casi di cui all'articolo 164, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
c) all’autorità competente in materia di invasi e sbarramenti di ritenuta ove la derivazione preveda la realizzazione di tali opere o comunque l'interferenza con le medesime;
d) in caso di derivazioni in aree soggette a tutela del paesaggio, all’autorità competente ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ove necessario in relazione alle tipologie di opere o attività connesse con la derivazione;
e) all'autorità idrica toscana di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), in caso di richiesta di concessione per uso diverso dal potabile che possa interferire con le zone di protezione di cui all'articolo 94 del d.lgs. 152/2006 ed altre zone considerate strategiche per gli approvvigionamenti presenti e futuri, come individuati negli atti di pianificazione di settore;
f) all'autorità di vigilanza sulle attività minerarie della Regione Toscana, in caso di richiesta di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee quando, sulla base dei dati del catasto delle concessioni minerarie, risulti che la ricerca possa interferire con attività inerenti risorse minerarie;
g) alla struttura regionale competente in materia di acque minerali, di sorgente e termali, ove l’opera di captazione ricada in:
1) aree interessate da permessi di ricerca e concessioni rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9 e 14 della l.r. 38/2004;
2) zone di protezione ambientale di cui all’articolo 18, comma 3 della l.r. 38/2004, nonché nelle aree eventualmente individuate ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 38/2004.
h) al comando militare territorialmente interessato ai sensi dell'articolo 8 del r.d. 1775/1933.
6. Nel caso di richiesta di concessione di acqua ad uso potabile, distribuita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, l'avviso di istruttoria è altresì trasmesso:
a) all’azienda unità sanitaria locale e al dipartimento ARPAT territorialmente competente, ai fini dell'acquisizione di eventuali valutazioni tecniche e contributi istruttori, anche in ordine alla localizzazione delle opere di presa;
b) ai comuni il cui territorio è potenzialmente interessato dalle opere di captazione e dagli strumenti di tutela relativi alle aree di salvaguardia, ai fini dell’individuazione delle attività e degli insediamenti che costituiscono centri di pericolo e ai fini dell'adeguamento degli atti di pianificazione e di governo del territorio di loro competenza.
7. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al settore competente entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso, o entro quindici giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio telematico del comune territorialmente interessato nel caso di richieste di concessione per l'utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui.
Art. 46
1. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste se corredate dalla documentazione di cui all'allegato D e se presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
2. Nel caso di richieste di concessione per l’utilizzo di acque sotterranee tramite pozzo, inferiori a 3.000 metri cubi annui, le domande di cui al comma 1 che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande pubblicate, sono presentate entro sette giorni dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio telematico dei comuni interessati, dell'avviso relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con le nuove domande.
3. Sono sempre da considerare in concorrenza tra loro le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che rientrano nei casi di incompatibilità di cui all’articolo 90 bis, comma 1.
4. Nel caso in cui tutte le domande tra loro concorrenti siano compatibili con i prelievi esistenti, la situazione di concorrenza di cui al comma 1 e 2 può essere superata mediante la presentazione da parte di tutti i concorrenti di specifica documentazione utile a dimostrare la compatibilità dell’insieme delle derivazioni richieste con le caratteristiche quantitative, qualitative e di conservazione degli habitat del corso d'acqua o, ove previsti, con il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati. La documentazione è presentata al settore competente, entro il termine stabilito per la visita locale istruttoria di cui al comma 5.
5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall’articolo 45, comma 1, indicando, quando necessario, una nuova data per lo svolgimento della visita locale di istruttoria di cui all’articolo 48. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
6. Il settore competente, a conclusione della procedura di concorrenza, provvede a formare la graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra loro quella da preferire. La scelta tra domande concorrenti è effettuata mediante la ponderazione dei criteri di cui all'articolo 9 del r.d. 1775/1933 con particolare riferimento a:
a) minore incidenza sul raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico o dei corpi idrici oggetto di prelievo e restituzione;
b) maggior rispondenza al soddisfacimento di interessi pubblici.
7. Ai fini del comma 6 il progetto della derivazione è corredato da una relazione tecnica contenente tutti gli elementi di sostenibilità ambientale conseguenti il prelievo e le opere strettamente connesse.
8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare, e comunque, per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, il settore competente può invitare i richiedenti ad integrare la relazione di cui al comma 7 ed eventualmente modificare i rispettivi progetti entro un congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, se necessario, ad una istruttoria abbreviata a tutela dei diritti di terzi limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.
9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti della relazione di cui al comma 7 ed i criteri omogenei per le valutazioni di cui al comma 6, lettere a) e b).
10. Gli esiti della concorrenza sono resi pubblici con apposito atto che indica anche gli elementi del progetto prescelto che costituiscono condizione per il rilascio della concessione.
Art. 47
Procedura in materia di concorrenza per l’impiego di strutture idrauliche esistenti ai fini di derivazioni di acque superficiali
1. Nel caso di derivazione di acque superficiali da attuarsi tramite opere idrauliche esistenti di cui all’articolo 5, comma 4, il soggetto che intenda attuarla deve avanzare manifestazione di interesse presso il competente settore.
2. La manifestazione di interesse deve contenere almeno i seguenti dati:
a) individuazione dell'opera idraulica che si intende utilizzare;
b) relazione di prefattibilità dell'intervento.
3. Ricevuta la manifestazione di interesse, il settore competente, se ritiene compatibile l'intervento proposto con il buon regime delle acque, provvede alla pubblicazione di specifico bando di gara al fine di individuare eventuali ulteriori manifestazioni di interesse per l’utilizzo delle medesime opere idrauliche. Il termine della data di presentazione delle domande indicato nel bando di gara soddisfa anche il termine per la presentazione di domande in concorrenza ai fini dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933.
4. Ai fini dell'individuazione delle manifestazioni d'interesse in concorrenza, la pubblicazione del bando cui al comma 3 tiene luogo della (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana di cui all'articolo 45.
5. Conclusi i termini per la presentazioni di eventuali ulteriori manifestazioni di interesse, il soggetto proponente iniziale e gli eventuali soggetti in concorrenza ritenuti ammissibili, sono invitati dal settore competente nei termini indicati dal bando a presentare il progetto per la derivazione oggetto del bando, completo di tutti gli elaborati previsti all’articolo 42. Delle manifestazioni d'interesse pervenute è data notizia mediante la pubblicazione di cui all'articolo 46, comma 5. (27)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.

6. L'aggiudicazione al concessionario, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, comma 6, (28)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16bis.

tiene conto degli eventuali esiti della verifica di assoggettabilità sulle domande concorrenti.
Art. 48
Visita locale di istruttoria
1. Qualora l'istruttoria della domanda di concessione richieda la necessità della visita dei luoghi o l’esame contestuale dei vari interessi pubblici, il settore competente indice la visita locale d'istruttoria che può assumere valore di conferenza istruttoria oppure di una seduta preliminare istruttoria della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 17.

2. Nel corso della visita, alla quale può intervenire chiunque vi abbia interesse, il settore competente:
a) raccoglie le memorie scritte ed i documenti degli intervenuti ivi compreso i contributi istruttori delle amministrazioni di cui al comma 5;
b) procede alla visita dei luoghi, ove ritenuto necessario;
c) redige apposito verbale, che è sottoscritto da tutti i presenti alla visita, contenente anche gli interventi dei partecipanti e le eventuali controdeduzioni prodotte sul luogo dal richiedente la concessione.
3. Ove il settore competente non ritenga necessaria la visita dei luoghi, l'eventuale conferenza istruttoria è convocata presso la sede del settore medesimo.
4. Nel caso di osservazioni di particolare complessità, al richiedente è assegnato un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.
5. Nel corso della visita locale o della conferenza istruttoria diversamente indetta, i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, possono esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.
Art. 49
1. Il settore competente acquisisce, oltre al parere dell’autorità di bacino distrettuale previsto dall’articolo 7, comma 2 del r.d. 1775/1933, i nulla osta, gli atti ed i pareri tecnici nonché i contributi necessari per la definizione dell’istruttoria preordinata al rilascio della concessione in favore del richiedente o, se diverso del proponente della domanda ritenuta preferibile in esito alle procedure dell’articolo 46 o 47.
2. All’istruttoria di cui al comma 1, ove ne sussistano le condizioni, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di silenzio assenso di cui alla l. 241/1990. In tal caso i termini per i lavori della conferenza di servizi decorrono dallo spirare dei termini di cui all’articolo 46, commi 1 e 2 e all’articolo 47, comma 3.
3. La conferenza di servizi convocata in modalità simultanea ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990 può articolarsi:
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali necessari ai fini dell’istruttoria per rilascio della concessione e degli altri atti di assenso ;
2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, si provvede al rilascio coordinato della concessione e di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio della derivazione.
4. Il settore competente assicura il coordinamento tecnico istruttorio con le altre strutture regionali ed enti regionali competenti nelle materie di riferimento, per l’acquisizione di valutazioni tecniche, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, necessari al rilascio della concessione.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonte idraulica
Art. 50
Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica (31)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19.

1. Il soggetto richiedente il rilascio di una concessione ad uso idroelettrico presenta al settore competente un’unica domanda per il rilascio contestuale della concessione e dell’autorizzazione unica prevista dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e dal combinato disposto degli articoli da 11, 12, 13, e 14 della l.r. 39/2005, allegando il progetto preliminare dell’intervento da realizzare. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. Nell'ambito delle sedute istruttorie della conferenza di servizi di cui all'articolo 49, comma 3 convocata anche agli effetti delle conferenza dei servizi dell'articolo 12, comma 2 della l.r. 39/2005, è effettuata l'eventuale ricognizione delle esigenze di regolarizzazione o integrazione in esito alla verifica di completezza formale della documentazione di cui all’articolo 13, comma 4 della l.r 39/2005.
3. Nell'ambito delle sedute, a carattere decisorio, della conferenza di cui all'articolo 49, comma 3, sono rilasciate la concessione e l'autorizzazione unica e sono acquisiti tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto e dell'esercizio dell'impianto.
4. La determinazione conclusiva della conferenza è adottata previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
SEZIONE III
Disposizioni in materia di acque sotterranee
Art. 51
Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico
1. Il procedimento volto al rilascio di concessioni per l'utilizzo di acque sotterranee (32)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.

assorbe la specifica fase inerente la ricerca prevista dall’articolo 95 e seguenti del r.d. 1775/1933. A tal fine la richiesta di autorizzazione alla ricerca è presentata, contestualmente alla domanda di concessione, con le modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte III.
2. Il settore competente, espletati gli adempimenti di cui agli articoli 43, 44, 45, 46, 48, rilascia al richiedente o al proponente della domanda ritenuta preferibile in caso di concorrenza, l'autorizzazione alla ricerca, nel termine massimo di novanta giorni e centoventi giorni a far data dell’avvio del procedimento, rispettivamente nei casi di piccole e grandi derivazioni.
3. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) le modalità di esecuzione degli eventuali indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;
b) le modalità di realizzazione della perforazione con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;
c) l'obbligo di comunicare al settore competente la data di inizio e conclusione dei lavori fornendo altresì l’indicazione della ditta incaricata e del tecnico direttore dei lavori;
d) il termine da osservarsi per la conclusione dei lavori, che non può essere superiore a un anno, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi su espressa richiesta motivata;
e) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;
f) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde, anche derivanti dalla messa in comunicazione di più falde diverse;
g) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della Regione;
h) l'obbligo relativo alla eventuale installazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua derivati e restituiti e alla trasmissione dei risultati delle misurazioni, resi in conformità a quanto previsto dal d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca ha la durata di un anno, rinnovabile una o più volte per periodi di sei mesi, e può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato, qualora l’area di ricerca sia interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico o per esigenze di tutela della risorsa.
5. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, motivatamente prorogabili per altri trenta giorni, il richiedente trasmette al settore competente una relazione tecnica completa di elaborati grafici, a firma di un tecnico abilitato, che contiene quanto riportato nell'allegato D, parte III. La relazione è corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori e di conformità delle opere eseguite al progetto. Il settore competente conclude il procedimento per il rilascio della concessione ai sensi degli articoli da 53 a 58. (33)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 20.

6. In caso di inerzia o ritardo da parte del richiedente nella presentazione della documentazione di cui al comma 5, il settore competente, previa diffida ad adempiere, assegna al richiedente medesimo un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Decorso inutilmente tale termine, la concessione s'intende ritirata ed il settore competente applica la sanzione di cui all'articolo 85, comma 2, lettera h), disponendo il ripristino dei luoghi, a cura e spese del richiedente.
7. I termini del procedimento di concessione sono sospesi al rilascio dell’autorizzazione alla ricerca e ripresi alla presentazione, da parte del richiedente, della relazione sui lavori di perforazione.
8. Il parere dell’Autorità di bacino non è richiesto nei casi in cui l’autorizzazione alla ricerca non sia preordinata al rilascio di concessione per l’utilizzo di acqua, ferme restando le tempistiche e la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 52
Disposizioni particolari per il rilascio di concessione di acque destinate al consumo umano
1. L'utilizzazione di acque destinate al consumo umano è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dalla normativa vigente. A tal fine il disciplinare di concessione indica la responsabilità del concessionario al rispetto di tali norme, con particolare riferimento al giudizio di idoneità all’uso potabile, reso dalla competente Autorità sanitaria ai sensi del Sito esternod.lgs. n. 31/2001 .
2. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste o dal provvedimento delimitazione delle aree di salvaguardia, o comunque decise in sede di istruttoria.
CAPO II
Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori
Art. 53
Diniego della concessione
1. Il diniego della concessione, e del rinnovo ai sensi all'articolo 73, può essere pronunciato in qualunque momento dell’istruttoria sulla base dei seguenti motivi:
a) incompatibilità del prelievo con la pianificazione regionale di settore, la pianificazione di bacino, la pianificazione di ambito;
b) incompatibilità rispetto alle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2;
c) incompatibilità con le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 90 bis, comma 1, fatti salvi i casi in cui tale incompatibilità possa ritenersi superata ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera d) e dell’articolo 90 bis, comma 3; (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 21.

e) incompatibilità rispetto alla disciplina delle aree di salvaguardia di cui all’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
f) incompatibilità con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità di cui all’Sito esternoarticolo 164 del d.lgs. 152/2006 e valutazione di incidenza nei casi previsti;
g) decorrenza del termine per la sottoscrizione del disciplinare, senza valida motivazione.
Art. 54
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolata la concessione ed è redatto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale. Il disciplinare contiene gli elementi minimi riportati nell'allegato D, parte III.
2. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della l.r. 80/2015, qualora il prelievo di acqua comporti l’occupazione di aree demaniali su cui insistono l'opera di presa e di eventuale restituzione, il disciplinare contiene anche gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione dell’area.
3. Nei casi di cui al comma 2 la durata dell’occupazione dell’area demaniale è pari alla durata della concessione per l’uso di acqua.
4. Il settore competente procede alla redazione del disciplinare solo dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.
5. Il disciplinare è redatto in forma di scrittura privata non autenticata.
6. Il settore competente assegna al concessionario un termine per la sottoscrizione del disciplinare, previo pagamento della cauzione di cui all'articolo 60, e costituzione della garanzia di cui all'articolo 61, ove dovuta, nonché previo pagamento della prima annualità del canone e del contributo di cui all’articolo 14 bis.
7. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 da parte del richiedente costituisce causa di rigetto della domanda, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
8. Il disciplinare sottoscritto è parte integrante dell’atto di concessione ed è, ove possibile, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente.
Art. 55
Obblighi del concessionario e ulteriori condizioni della concessione
1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:
a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
b) pagamento dei canoni nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
c) consenso a tutte le verifiche ed ispezioni che il settore competente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico;
d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare;
e) divieto di sub concessione.
2. La concessione è sempre rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua e le eventuali indisponibilità dell'acqua dovute a cause naturali non costituiscono in alcun modo responsabilità del concedente nei confronti del concessionario.
2 bis. Il rilascio della concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l’accesso e l’occupazione o l’uso della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per l’esercizio della derivazione. (37)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 23.

Art. 56
Provvedimento finale
1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate si conclude con atto (38)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 24.

espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il termine è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente e può essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non più di trenta giorni.
2. Il provvedimento finale, dando atto degli esiti dell’istruttoria e degli eventuali procedimenti connessi al rilascio della concessione, approva il progetto delle opere di derivazione ed il disciplinare di concessione, sottoscritto dal concessionario.
3. Qualora una derivazione di acqua pubblica presupponga, per la realizzazione delle opere e l'esercizio della stessa, l'occupazione di aree demaniali, è adottato un unico provvedimento di concessione per la derivazione di acqua e per l'occupazione dell'area ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l.r. 80/2015 . La concessione di uso dell’acqua comprende anche, ove necessaria, l’autorizzazione idraulica rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904.
4. Il provvedimento finale indica termini e modalità per la sua impugnazione.
Art. 57
Registrazione ai fini fiscali. Pubblicazioni e notifiche
1. A seguito dell'adozione del provvedimento finale (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.

, il concessionario provvede agli adempimenti di registrazione fiscale dell'atto di concessione (39)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 25.

presso il competente ufficio finanziario, nei casi previsti dal Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro).
3. Il settore competente provvede:
a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso il settore il provvedimento stesso;
b) alla trasmissione per via telematica del provvedimento ai competenti uffici regionali per gli adempimenti relativi al canone;
c) al contestuale aggiornamento del censimento delle utilizzazioni idriche in atto.
Art. 58
Durata della concessione
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da norme nazionali speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
c) i trent'anni negli altri casi.
2. Per gli usi promiscui, ai fini della determinazione della durata della concessione il settore competente fa riferimento all'uso per il quale è prevista la durata minore.
3. Fermi restando i limiti di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture acquedottistiche, per gli impianti consortili, per gli impianti industriali nonché per quelli idroelettrici, la durata minima è determinata anche in rapporto al piano di ammortamento dei costi delle opere da realizzare e, per le opere acquedottistiche del servizio idrico integrato, da quanto previsto dal piano d'ambito.
4. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni e degli aggiornamenti della pianificazione di bacino e degli atti della pianificazione regionale, può definire ulteriori parametri per la determinazione della durata delle concessioni nel rispetto dei limiti e dei criteri generali stabiliti (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

dal presente articolo.
5. In nessun caso può essere previsto il rinnovo tacito né la proroga della scadenza della concessione.
Art. 59
1. Il concessionario di derivazioni da acque superficiali è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori al settore competente, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.
2. Al termine dei lavori, il concessionario invia al settore, i seguenti documenti, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:
a) entro sessanta giorni, la relazione di regolare esecuzione dei lavori, in cui siano accertate la conformità, in base al progetto approvato, delle opere realizzate e dei dispositivi di misura installati, nonché l’esecuzione a regola d’arte dei medesimi;
b) entro un anno, il certificato di regolare funzionamento e taratura degli strumenti di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ove previsto dal disciplinare di cui all’articolo 54.
3. Il settore competente, acquisiti gli elaborati di cui al comma 2, e previa visita di sopralluogo ove ritenuta necessaria, emette il provvedimento di presa d’atto.
4. Il provvedimento di cui al comma 2 è trasmesso al concessionario.
Art. 59 bis
1. Il concessionario può far uso dell’acqua a far data dal ricevimento del provvedimento di concessione, nel caso di prelievo da acque sotterranee, e a far data del ricevimento del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3, nel caso di prelievo di acque superficiali.
2. In caso di accertata e urgente necessità derivante da ragioni di interesse pubblico generale o per consentire la verifica della regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, il settore competente, può autorizzare per un periodo transitorio e per quantativi limitati di risorsa:
a) il prelievo di acque sotterranee, in pendenza del provvedimento di concessione, a condizione che sia presentata la relazione tecnica di cui all’articolo 51, comma, 5;
b) il prelievo di acqua superficiale in pendenza del provvedimento di presa d’atto di cui all’articolo 59, comma 3 a condizione che sia stata presentata la relazione di regolare esecuzione di cui al medesimo articolo 59, comma 2, lettera a).
CAPO III
Garanzie
Art. 60
1. All'atto della firma del disciplinare di cui all'articolo 54, il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, di una cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione.
2. Su richiesta del proponente, la garanzia di cui al comma 1, se superiore all’importo di 20.000,00 euro, può essere costituita mediante la stipula di polizza fideiussoria in luogo del deposito cauzionale.
3. La cauzione non è richiesta per le licenze d’uso e di attingimento di cui, rispettivamente, all’articolo 10, comma 4 e all’articolo 79.
4. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è determinato in misura non inferiore ad un’annualità e non superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione.
5. In caso di rinnovo, l'importo di cui al comma 2 è adeguato al canone eventualmente rideterminato.
6. Alla scadenza della concessione senza rinnovo la cauzione è restituita al concessionario.
7. In caso di rinuncia o decadenza della concessione l'intero importo della cauzione è incamerato dalla Regione.
Art. 61
Garanzie per la fase di esecuzione delle opere
1. Nel caso di opere fisse in alveo di valore superiore a 10.000 euro, il concessionario della derivazione d’acqua è obbligato, prima della firma del disciplinare, a costituire idonea garanzia, mediante la stipula di una polizza di assicurazione che copra:
a) i danni subiti dalla Regione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubbliche o private, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
c) la responsabilità civile del concedente per i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. La somma assicurata è determinata secondo i seguenti criteri:
a) il massimale per l’assicurazione contro il danneggiamento o la distruzione totale o parziale di impianti ed opere pubblici e privati, di cui al comma 1, lettera a), è valutato in base ad una stima del costo delle opere preesistenti;
c) il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi di cui al comma 1, lettera c), è determinato nella misura non inferiore a € 2.000.000,00.
2 bis. Il concessionario è altresì tenuto alla stipula di apposita polizza fideiussoria a copertura dei costi di demolizione delle opere, in caso di definitiva interruzione dei lavori e mancato completamento delle opere di cui al comma 1, il cui importo è valutato in base ad una stima del costo delle opere dei lavori in progetto. (45)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.

3. Le garanzie di cui ai commi 1, 2 e 2 bis decorrono dalla data di inizio dei lavori e cessano alla data di deposito della certificato di regolare esecuzione delle opere da parte del concessionario. (46)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 29.

Art. 62
Garanzie per la di rimozione delle opere e ripristino dei luoghi
1. Il concessionario provvede a costituire idonea garanzia, in forma di fideiussione rilasciata con le modalità di cui all'articolo 63, a favore della Regione Toscana, a copertura degli obblighi di cui all'articolo 78, ove la concessione:
a) sia finalizzata alla realizzazione di impianti idroelettrici soggetti ad autorizzazione unica di cui all'articolo 50;
b) preveda opere ricadenti nelle seguenti tipologie:
1) opere di sbarramento presa e restituzione di valore superiore a 10.000 euro;
2) opere che incidono sul regime idraulico;
3) opere realizzate in contesti ambientali di pregio naturalistico;
4) opere che incidono sulla funzionalità di opere idrauliche preesistenti.
2. La garanzia di cui al comma 1 non è richiesta nei casi in cui le disposizioni di legge o il disciplinare di concessione prevedano il trasferimento delle opere al demanio idrico alla cessazione dell’utenza ai sensi dell'articolo 78, comma 4.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è costituita per una durata pari a quella della concessione, incrementata di un anno ed è inoltrata al settore competente contestualmente alla comunicazione di inizio lavori. L'accettazione della garanzia da parte del settore è subordinata agli esiti positivi delle verifiche di cui all'articolo 63.
4. L'importo della garanzia è pari alla stima della spesa occorrente per la demolizione delle opere di derivazione (47)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 30.

e per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle opere idrauliche esistenti. L'importo è rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmato.
5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 nei termini stabiliti comporta la decadenza della concessione, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo.
Art. 63
Verifica e monitoraggio delle garanzie
1. Le garanzie di cui agli articoli 61 e 62 sono rilasciate dai soggetti di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
2. Entro dieci giorni dall'acquisizione delle garanzie di cui agli articoli 61 e 62 e, successivamente, con cadenza annuale, i settori competenti verificano, con il supporto dei settori regionali competenti in materia di controlli e verifiche finanziarie, il possesso in capo alle imprese bancarie ed assicurative nonché agli intermediatori finanziari che hanno rilasciato tali garanzie, dei requisiti di solvibilità di cui all'Sito esternoarticolo 93, comma 3, del d.lgs. 50/2016 .
3. Ove sia accertata l' assenza o la successiva perdita dei requisiti di solvibilità dei soggetti di cui al comma 2, il settore competente, assegna un termine al concessionario per la costituzione di una nuova ed idonea garanzia fideiussoria. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva l'eventuale proroga accordata dal settore competente per giustificato motivo, la concessione decade.
CAPO IV
Procedimenti connessi
Art. 64
1. Il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA), è subordinato all'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA o del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale positivo. Fatti salvi i casi di coordinamento procedurale di cui agli articoli 65 e 66, le domande di concessione per le quali non sia stato ottenuto il provvedimento di esclusione della VIA o la pronuncia di compatibilità ambientale positiva sono improcedibili. In tal caso i termini del procedimento di rilascio della concessione, ove avviato, sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure.
2. I disciplinari delle concessioni sottoposte alle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA recepiscono le prescrizioni contenute nei relativi provvedimenti.
Art. 65
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di verifica di assoggettabilità (49)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32.

1. In caso di concessione di derivazione soggetta a verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48 della l.r. 10/2010, il proponente che intenda avvalersi dell'avvio coordinato e contestuale delle procedure di verifica di assoggettabilità e per il rilascio del titolo concessorio, presenta al settore competente la domanda di concessione, comprensiva anche degli elementi richiesti per la procedura di cui all'articolo 20 del d.lgs. 152/2006. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1 e la verifica di assoggettabilità a VIA si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
3. Il settore competente e la struttura operativa VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, competente all’espletamento della procedura di verifica di assoggettbilità, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato.
4. Qualora la domanda del proponente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della fase di concorrenza, non sia sottoposta a VIA o sia esclusa da tale procedura in esito alla verifica di assoggettabilità, il settore competente adotta il provvedimento di concessione o, nei casi previsti, la determinazione conclusiva positiva della conferenza di cui all'articolo 49, previa acquisizione del disciplinare sottoscritto e contestuale verifica degli adempimenti connessi da parte del richiedente.
5. Qualora la domanda del richiedente, o quella ritenuta preferibile a conclusione della concorrenza, sia da assoggettare alla procedura di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, il procedimento per il rilascio della concessione si interrompe per consentire al proponente l'attivazione del procedimento coordinato di cui all’articolo 14, comma 4 della l. 241/1990, mediante l’integrazione della domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA. A tal fine il settore competente, con proprio atto motivato, assegna al proponente prescelto, un termine non superiore a centottanta giorni per l’integrazione.
6. Alla domanda, integrata con l’istanza e la documentazione di VIA nei termini di cui al comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 4 e seguenti. In tal caso il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato.
7. Qualora il proponente non integri la domanda di concessione con l’istanza e la documentazione di VIA entro il termine di cui al comma 5, salvo motivata richiesta di proroga, la domanda di concessione è rigettata e, in caso di domande concorrenti, il settore competente:
a) assegna il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se assoggettata a VIA, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
b) procede all'istruttoria della domanda in concorrenza utilmente collocata in graduatoria se non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
Art. 66
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e valutazione di impatto ambientale (50)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33.

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della l. 241/1990 tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti di derivazione e delle opere connesse soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 52 della l.r. 10/2010, sono acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006. A tal fine il proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 presenta al settore competente la domanda di concessione comprensiva anche degli elementi richiesti per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio degli altri atti di assenso. La documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di VIA di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006 è presentata solo a conclusione della fase relativa alla concorrenza.
2. In caso di derivazione per uso idroelettrico, la domanda di cui al comma 1 è presentata con le modalità di cui all'articolo 50, comma 1.
3. Ai fini del coordinamento procedimentale di cui ai commi 1 e 2 il settore competente:
a) verifica ai sensi degli articoli da 42 a 48 la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle concessione valutando gli elementi di preferenza in caso di domande concorrenti, previa eventuale consultazione nell'ambito della visita locale della conferenza istruttoria diversamente indetta, delle amministrazioni a cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso necessari per la realizzazione del progetto e per l’esercizio della derivazione;
b) qualora la domanda del richiedente o quella risultata preferibile non sia soggetta a VIA o sia stata esclusa da tale procedura, svolge ai sensi dell’articolo 49 l’istruttoria per il rilascio della concessione;
c) qualora la domanda sia soggetta a VIA, direttamente od in esito alla verifica di assoggettabilità, assegna al richiedente o, in caso di concorrenza, al proponente della domanda ritenuta preferibile un termine non superiore a centottanta giorni, per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs. 152/2006;
d) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c), salvo motivata richiesta di proroga, rigetta la domanda di concessione di derivazione procedendo, in caso di domande concorrenti:
1) ad assegnare il medesimo termine alla domanda utilmente collocata in graduatoria, se soggetta a VIA direttamente o in esito alla verifica di assoggettabilità, fino all’eventuale esaurimento della graduatoria stessa;
2) all'istruttoria della domanda utilmente collocata in graduatoria, non sottoposta o esclusa dalla procedura di VIA.
4. Nel casi di cui al comma 3, lettera c), il settore competente e la struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r 10/2010, di seguito denominata “struttura operativa”, a seguito della presentazione da parte del proponente della documentazione di cui all’articolo 23 del d.lgs 152/2006, svolgono le attività di rispettiva competenza coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento coordinato di VIA. In particolare, fermo restando l'espletamento, da parte della struttura operativa dell'istruttoria interdisciplinare per la VIA, il settore competente:
a) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento di concessione;
b) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 4 della l. 241/1990 la conferenza di servizi per il rilascio coordinato e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione della derivazione.
5. In caso di derivazione ad uso idroelettrico la valutazione della compatibilità ambientale si estende ai profili ambientali relativi all'impianto di produzione energetica anche ai fini dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 della l.r. 39/2005.
6. La conferenza di cui al comma 4, lettera b), può articolarsi :
a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede, in particolare alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali, all'esame contestuale delle problematiche connesse alla realizzazione del progetto, nonché alla verifica delle condizioni per la pronuncia di compatibilità ambientale e per il rilascio della concessione e degli altri atti di assenso richiesti;
b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati la concessione e tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.
7. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale:
a) esprime, nell’esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale;
b) sulla base degli esiti della conferenza di servizi, adotta contestualmente, ai sensi dell’articolo 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato della concessione e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.
8. In esito alla pronuncia di VIA negativa o, comunque, alla determinazione conclusiva della conferenza di VIA che accerti la sussistenza di motivi ostativi al rilascio della concessione, il settore competente procede all'individuazione di una nuova domanda ai sensi del comma 3, lettera d).
Art. 67
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione di derivazione e di valutazione di incidenza
1. Le derivazioni di acqua pubblica o i progetti delle opere di presa e accessorie non soggette a VIA ma comunque soggette a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), sono sottoposti al procedimento ivi disciplinato. A tal fine il proponente presenta apposito studio d'incidenza corredato della prescritta documentazione, all’autorità competente per la VINCA ai sensi dell'articolo 88 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010). In tal caso i termini del procedimento sono sospesi per consentire lo svolgimento di tale procedura e, ove ne sussistano le condizioni, la VINCA è acquisita nell’ambito della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990. (51)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.

2. In caso di VINCA di competenza regionale, lo studio può essere presentato contestualmente alla domanda di concessione.
3. Ai sensi dell'articolo 88, comma 2, della l.r. 30/2015 , il settore competente, nel caso di concessione di derivazione ubicata all’esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica, con il supporto delle autorità competente, individuata ai sensi del medesimo articolo, la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell’attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell’attivazione di dette procedure, l’ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.
4. I disciplinari delle concessioni e le autorizzazioni alla realizzazione delle opere di presa e accessorie recepiscono le prescrizioni e le misure del provvedimento di VINCA. (52)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 34.

Art. 68
Coordinamento delle procedure di rilascio della concessione per utilizzo idroelettrico dell'acqua, di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale (74)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 69
1. E’ fatto divieto al concessionario di apportare alle opere di derivazione delle acque oggetto di concessione varianti, aggiunte, modifiche, innovazioni ed altro, senza autorizzazione da parte del settore competente, fatto salvo quanto disposto al comma 10.
2. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, il settore competente procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.
3. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria, che renda necessaria una nuova valutazione dei diritti o degli interessi di terzi, del contesto ambientale, dell'assetto idraulico o idrogeologico nonché della qualità delle acque dell’area in esame, con riferimento in particolare a:
a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;
b) variazione in aumento del prelievo o in diminuzione della restituzione; è sempre considerata variante non sostanziale la modifica quando determini esclusivamente la richiesta in diminuzione del prelievo;
c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione;
d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere o degli impianti o di entrambe a servizio delle derivazioni.
4. E' sempre considerata variante sostanziale la modifica quando determina:
a) l’estensione della durata della concessione;
b) l'assoggettamento della concessione e delle relative opere alle procedure di VIA.
5. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese tra quelle indicate ai commi 3 e 4, fatte salve diverse disposizioni della pianificazione di bacino. Il tal caso l’utente presenta istanza al settore competente, allegando:
a) l’attestazione del pagamento delle spese d’istruttoria;
b) la relazione descrittiva delle modifiche che si intendono effettuare.
6. Ai fini dell'approvazione della variante non sostanziale il settore competente, fatto salvo quanto previsto al comma 7, svolge un'istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati, per un periodo di quindici giorni consecutivi, e con acquisizione dei soli pareri necessari in relazione alla natura della variante. L'istruttoria prevede la visita locale, ove necessaria a tutela degli interessi dei terzi ed il relativo procedimento si conclude con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo di sessanta giorni, che è sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. La variante finalizzata esclusivamente alla diminuzione del prelievo può essere autorizzata, senza le formalità e gli adempimenti di cui al comma 6, a condizione che sia istallato idoneo dispositivo di misura delle portate e dei volumi prelevati, ove non già previsto nella concessione originaria . A tal fine, il concessionario trasmette al settore competente richiesta di riduzione del prelievo indicando altresì il nuovo fabbisogno, determinato ai sensi dell’articolo 7, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria. Per i casi di cui al presente comma non si applicano le prescrizioni previste all’articolo 4 e al secondo periodo del comma 8 del presente articolo.
8. Indipendentemente dalla natura della variante, il settore competente provvede, ove necessario, ad adeguare le condizioni ed il disciplinare di concessione alle prescrizioni di cui all’articolo 4, nonché agli obblighi di istallazione dei dispositivi di misurazione e di comunicazione di cui al d.p.g.r. 51/R/2015. A tal fine il richiedente indica nella richiesta di variante le misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, nei casi previsti all’articolo 4, nonché le caratteristiche del dispositivo di misura che intende installare, qualora non previsto dalla concessione originaria.
9. In caso di accertata urgenza, il settore competente può autorizzare in via transitoria, in pendenza del procedimento di approvazione delle variante sostanziali, l’attuazione delle modifiche necessarie, fermo restando l’obbligo del concessionario di conformarsi alle prescrizioni e condizioni stabilite oppure a demolire quanto costruito in caso di diniego della variante. Il rilascio dell'autorizzazione provvisoria è sempre subordinato alla preventiva costituzione della garanzia di cui all'articolo 63 di importo pari alle opere da ripristinare.
10. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria da eseguire sulle opere delle derivazioni e nei meccanismi destinati alla produzione, che potrebbero incidere temporaneamente sul buon regime delle acque, il concessionario è comunque tenuto a darne preventiva comunicazione al settore competente, che entro trenta giorni può impartire opportune prescrizioni. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria il concessionario non è tenuto ad alcuna comunicazione.
Art. 70
Sostituzione di pozzi
1. I lavori di manutenzione dei pozzi sono liberi purché non prevedano l’approfondimento del pozzo.
2. L'approfondimento di un pozzo costituisce variante sostanziale alla concessione.
3. La realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo obsolescente, precedentemente concessionato, costituisce variante sostanziale.
4. Le attività di cui al comma 3, costituiscono variante non sostanziale nei caso in cui il pozzo di nuova realizzazione sia ubicato nelle immediate vicinanze di quello da sostituire, prelevi dalla stessa falda in quantitativi non superiori a quelli già concessionati, e abbia una profondità uguale a quella precedente, con una tolleranza del 5 per cento.
5. I lavori di manutenzione di qualsiasi tipo sui pozzi ad uso domestico sono liberi. Il proprietario del pozzo domestico è tenuto a dare comunicazione delle nuove caratteristiche entro trenta giorni dalla fine dei lavori.
Art. 71
Sottensioni
1. La sottensione totale si ha in presenza di una domanda di concessione di acqua pubblica per la quale si verifichino contestualmente le seguenti condizioni:
a) incompatibilità tecnica con una o più utenze legittimamente concesse, intendendosi per incompatibilità sia la impossibilità di coesistenza fra le opere di presa o di restituzione sia la inconciliabilità di esercizio delle derivazioni in rapporto alla risorsa idrica disponibile;
b) valutazione di maggiore rispondenza della nuova domanda all'interesse pubblico e al miglior sfruttamento della risorsa.
2. La sottensione parziale si ha quando, valutato il rilevante interesse pubblico connesso alla nuova domanda di concessione nonché la possibilità di coesistenza della nuova concessione con le altre preesistenti, si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) necessità, per ragioni tecniche od economiche, di avvalersi delle opere di presa di utenze legittimamente concesse per attuare la nuova utenza;
b) possibilità di accordare parte della risorsa idrica spettante ad una preesistente concessione per consentire l'esercizio della nuova utenza.
3. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale per le utenze legittimamente costituite è accertata dal settore competente in fase di istruttoria.
4. L'utente sottendente è tenuto a garantire a quello sotteso una quantità di acqua o di energia corrispondente a quella utilizzata dallo stesso ovvero a corrispondere un indennizzo nei caso in cui la fornitura di acqua e di energia non sia, in tutto o in parte, possibile oppure risulti eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza.
5. Il settore competente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua e di energia o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta al settore competente.
6. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la quantificazione degli indennizzi di cui al comma 4, tenuto conto delle norme in materia di espropriazione.
7. Il nuovo concessionario provvede a proprie cura e spese alle trasformazioni tecniche necessarie al fine di non pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti.
8. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario:
a) il canone che dovevano alla pubblica amministrazione;
b) qualora per effetto delle trasformazioni effettuate dal nuovo concessionario, siano sollevati dall’obbligo di sostenere spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sostenute dal nuovo concessionario, in misura comunque non superiore agli esborsi che avrebbero altrimenti sostenuto in assenza della nuova concessione.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale revoca contestualmente la concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
Art. 72
Couso
1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, il settore competente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente è tenuto a corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere ed, in mancanza di accordo tra le parti, il couso è disciplinato d'ufficio.
2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 71, il settore competente può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente e la nuova concessione risponda al prevalente interesse pubblico e non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.
Art. 73
Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa domanda in data antecedente alla scadenza naturale del titolo originario ed è consentito:
a) qualora persistano le condizioni e le finalità della derivazione originaria;
b) qualora non siano intervenute ragioni di pubblico interesse che ostino al rilascio;
c) qualora siano accertate le condizioni di cui all’articolo 4;
d) nel caso di rinnovi di concessioni, qualora l'impatto cumulativo del prelievo in oggetto e degli altri prelievi che insistono sullo stesso corpo idrico, sulla base di quanto previsto dai piani di gestione dei distretti idrografici, non pregiudichi lo stato di qualità del corpo idrico oggetto di prelievo né il raggiungimento degli obiettivi di qualità per esso fissati. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

2. Ricevuta la domanda di rinnovo, il settore competente procede alla verifica dello stato dei luoghi, dandone preliminare avviso con pubblicazione sul sito internet della Regione e sull'albo pretorio telematico dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2 bis. Nel caso di richieste di rinnovo di concessioni ad uso idroelettrico, l’avviso è dato anche tramite pubblicazione sul BURT. (55)

Comma inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

3. L’avviso contiene anche modalità e termini per la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenziali.
4. Chiunque vi abbia interesse può partecipare alla visita locale e presentare memorie scritte ed osservazioni che il settore competente ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni del richiedente.
5. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dalla pianificazione di bacino, i rinnovi di concessioni di derivazione ubicate in corpi idrici in situazione di criticità, di cui all’articolo 2, comma 1, sono sempre sottoposti al parere dell’Autorità di bacino competente. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, il settore competente può acquisire il parere degli soggetti pubblici che sono chiamati ad esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
6. Effettuate le necessarie verifiche, il dirigente del settore competente assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento entro il termine massimo di centottanta giorni, che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
7. Il settore competente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
8. Qualora (56)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 36.

la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi degli articoli 69 e 70 il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento per rilascio di nuova concessione.
9. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanoni, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali del settore competente in ordine al rinnovo.
10. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, presentata oltre i termini previsti è istruita come una nuova concessione. Il settore competente ordina la sospensione della derivazione ed applica le sanzioni previste dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933. L’autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.
11. Ove non previsto in precedenza, il disciplinare di concessione è integrato, in adempimento agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, con:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione al settore competente, dei dati di cui alla lettera c).
12. Per il rinnovo delle concessioni ad uso idroelettrico di potenza nominale media superiore a tremila kilowatt si applica lo speciale procedimento previsto dall'Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
Art. 74
Trasferimento di utenza
1. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche, intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi prima che sia stata rilasciata la concessione, deve comunicarlo per iscritto al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra come previsto per la domanda di concessione. La comunicazione è firmata contestualmente dal soggetto che rinuncia e da quello che subentra.
2. La richiesta di variazione di titolarità della concessione già rilasciata, contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e all'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
3. Il settore competente, previa istruttoria dei requisiti del subentrante ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta, entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale e delle eventuali ulteriori garanzie intestati al nuovo concessionario. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso in pendenza degli eventuali termini stabiliti per gli adempimenti a carico del richiedente.
4. Il deposito di cui al comma 3 non è effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione al settore competente della variazione di titolarità della concessione.
6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanoni rimasti eventualmente insoluti.
Art. 74 bis
1. La concessione si estingue, al termine della durata concessa, in assenza di istanza di rinnovo oppure in caso di revoca, decadenza o rinuncia, con atto motivato del settore competente e secondo quanto indicato negli articoli da 75 a 77. I provvedimenti di cui al presente capo indicano le prescrizioni di cui all’articolo 78.
CAPO V
Estinzione della concessione
Art.75
Revoca
1. La concessione può essere revocata, previa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Le concessioni di derivazione relative alle categorie d’uso diverse da quello idroelettrico sono altresì revocate con particolare riferimento al venir meno dei presupposti e delle condizioni di cui all’articolo 4, commi 2 e 8. In tal caso il provvedimento di revoca stabilisce un congruo termine per consentire al concessionario la sostituzione dell’approvvigionamento idrico.
3. Nei casi di cui al comma 2 il concessionario, ove ne sussistano i presupposti, può richiedere il cambio di destinazione d'uso attraverso la procedura di cui all'articolo 69.
Art. 76
Decadenza
1. Il settore competente, ferme restando le altre sanzioni previste dalla legge, può dichiarare previa diffida la decadenza della concessione (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

nei di casi di cui all'articolo 55 del r.d. 1775/1933 ed in particolare per:
a) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
b) il mancato pagamento di due annualità del canone; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.

c) la subconcessione a terzi;
d) il non uso protratto per tre anni della concessione;
e) la mancata costituzione della garanzia, nei casi di cui agli articoli (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

62, comma 5, e 63, comma 3.
2. Costituisce altresì ipotesi di decadenza l'inosservanza degli elementi di cui agli articoli 4 e 5 (59)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 38.

del presente regolamento nonché degli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015, ove non ricadenti nella precedente casistica.
Art. 77
Rinuncia
1. La rinuncia alla concessione è comunicata in forma scritta al settore competente e contiene le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del titolare;
b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
c) la dichiarazione in merito allo stato delle opere di derivazione e al progetto di smantellamento delle opere di presa, al tombamento del pozzo e all'eventuale ripristino dei luoghi. (60)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.

2. L'obbligo di pagamento del canone cessa al termine dell'annualità a cui si riferisce la data di ricezione della comunicazione di rinuncia. (61)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 39.

3. La determinazione con la quale il settore competente prende atto della rinuncia contiene le prescrizioni relative alle modalità ed ai tempi per il ripristino dei luoghi, fermo restando quanto previsto al punto successivo.
Art. 78
Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, alla cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, il concessionario è tenuto ad eseguire interventi di rimozione delle opere, di ripristino dei luoghi nonché delle misure di recupero e reinserimento ambientale previa approvazione da parte del settore competente del relativo progetto fondato sulla conoscenza dettagliata dell’opera e, con riferimento alle utenze esercitate mediante pozzi, del contesto geologico ed idrogeologico ed antropico locale dell’area in cui essa è inserita.
2. Nel caso in cui il concessionario non provveda all’obbligo del ripristino dei luoghi, il settore competente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico del concessionario l'onere delle spese relative.
3. Nei casi previsti dall'articolo 62, i costi per il ripristino dei luoghi sono coperti dalla garanzia di cui al medesimo articolo, salvo eventuali conguagli.
4. Qualora il settore competente non ritenga opportuno per ragioni tecniche, idrauliche o di pubblico interesse, obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di derivazione realizzate in aree appartenenti al demanio idrico, trasmette parere motivato all’Agenzia del Demanio e, nei casi previsti, alla direzione regionale competente, ai fini della decisione relativa all’acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.
CAPO VI
Procedure semplificate
Art. 79
Licenze di attingimento
1. II settore competente può rilasciare licenze annuali per l'attingimento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, a condizione che:
a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri al secondo; (62)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.

b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua.
2. L’ istanza per il rilascio della licenza di attingimento è redatta secondo le specifiche dell'allegato D, parte IV.
3. Per gli attingimenti irrigui estivi, le domande devono pervenire al settore competente preferibilmente entro il 30 marzo di ciascun anno.
4. Qualora previsto dalla pianificazione di bacino, il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone elenchi delle domande procedibili, divisi per corpo idrico di prelievo, contenente gli elementi utili ad individuare l’attingimento quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo presunto espresso in metri cubi.
5. Gli elenchi di cui al comma 4 sono inviati all'Autorità di bacino competente per il relativo parere, se previsto dalla pianificazione di bacino.
6. Il decreto dirigenziale che rilascia la licenza di attingimento può essere redatto anche in forma cumulativa per elenchi di domande ed è trasmesso (63)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 40.

al richiedente per estratto.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione annuale per attingimento è di quarantacinque giorni.
8. Per gli attingimenti irrigui estivi, il termine per assolvere agli adempimenti di cui ai commi 5 e 6 decorre dal 30 marzo.
Art. 80
Concessione di derivazione di acqua pubblica per utilizzo sostitutivo
1. Il concessionario a cui è stata revocata la concessione ai sensi dell’articolo 75 o, per gli stessi motivi, è stato negato il rinnovo della stessa, può essere autorizzato, mediante apposita concessione per uso sostitutivo, a mantenere l’opera di captazione. Il rilascio della concessione per utilizzo sostitutivo è soggetto:
a) al pagamento del canone fisso nella misura stabilita per la categoria d’uso a cui è riferito l’utilizzo di soccorso;
b) alla predeterminazione dei quantitativi massimi giornalieri assentiti;
c) all’istallazione di idoneo dispositivo di misurazione dei prelievi in attuazione dell’articolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e del d.p.g.r. 51/R/2015. (64)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 41.

2. I prelievi di acqua per utilizzo sostitutivo possono essere attivati esclusivamente in caso di disservizi dell’acquedotto pubblico o consortile che influiscono sulla qualità e quantità delle acque erogate, tali da compromettere l’uso della risorsa. L’attivazione del prelievo non è consentita ove i disservizi siano imputabili a comportamento del concessionario.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il settore competente appone idonei sigilli all’opera di captazione, previa lettura del dispositivo di misurazione.
4. Nei casi di cui al comma 2, il concessionario provvede alla rottura dei sigilli dandone immediata e contestuale comunicazione al settore competente il quale, previa verifica dei presupposti, autorizza il prelievo per il tempo strettamente necessario al superamento dei disservizi. In tal caso il concessionario è tenuto al pagamento del canone, calcolato ai sensi dell’articolo 14, in misura proporzionale ai volumi annui assentiti.
5. Al termine dell’utilizzo,il settore competente provvede al ripristino dei sigilli di cui al comma 3. Ai sensi dell’articolo 17 del r.d. 1775/1933, è vietata la prosecuzione dei prelievi per utilizzo sostitutivo dopo la cessazione dei motivi che ne hanno determinato l’attivazione.
Art. 81
Concessioni preferenziali
1. La concessione preferenziale di cui all’articolo 4 del r.d. 1775/1933 ed all'Sito esternoarticolo 95, comma 6, del d.lgs. 152/2006 può essere assentita:
a) a colui che, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse) convertito, con modificazioni, con Sito esternolegge 26 febbraio 2007, n. 17 , ne abbia fatto espressa richiesta entro il 31 dicembre 2007, per il quantitativo di acqua effettivamente utilizzata al 10 agosto 1999 e prelevata da corpi idrici non compresi negli Elenchi delle acque pubbliche;
b) a colui che, ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), abbia presentato, entro il 31 dicembre 2007, la denuncia di pozzo realizzato in data anteriore al 10 agosto 1999; tale denuncia, ove riferita a pozzo per uso non domestico, è equiparata alla istanza di concessione preferenziale.
2. La concessione preferenziale è accordata con esclusione di qualunque concorrente.
3. Il settore competente, effettuate le verifiche di compatibilità, predispone un elenco delle domande procedibili, raggruppate per corpo idrico, contenente gli elementi utili ad individuare la derivazione, tra i quali i dati identificativi del richiedente, il luogo di presa e di eventuale restituzione, l'uso della risorsa, la portata massima e media richiesta, il volume annuo espresso in metri cubi, la portata media e massima coerente con la destinazione d'uso, da assentire in concessione.
4. Gli elenchi di cui al paragrafo precedente sono inviati all'Autorità di bacino distrettuale (65)

Parola inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.

competente e, nei casi previsti, agli enti gestori dei parchi e delle aree protette per il relativo parere.
5. Il settore competente procede contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio telematico del comune o dei comuni interessati, per un periodo di 15 giorni consecutivi degli elenchi ai fini della presentazione di eventuali osservazioni e opposizioni da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio.
6. Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati, nonché di portatori di interessi diffusi devono pervenire al settore competente entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi sugli albi pretori dei comuni interessati.
7. Il settore competente, acquisiti i pareri di cui al comma 4 e dato atto delle osservazioni ed opposizioni pervenute, rilascia i provvedimenti di concessione, impartendo le prescrizioni volte a garantire il DMV delle acque e ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico. A tal fine il provvedimento può, con riferimento alle categorie d’uso di cui all’articolo 3:
a) limitare i quantitativi dei prelievi assentiti in pendenza del procedimento di rilascio della concessione, secondo gli indirizzi derivanti dalla pianificazione di bacino;
b) prevedere le misure di risparmio dell’uso di acqua di cui all’articolo 4.
8. Le istanze di concessione preferenziale soggette a verifica di assoggettabilità oppure a VIA e VINCA seguono il procedimento di cui agli articoli 65, 66 e 67. (66)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.

9. I soggetti autorizzati al prelievo di acqua in pendenza del procedimento di rilascio della concessione preferenziale, sono tenuti agli obblighi di cui al d.p.g.r. 51/R/2015.
10. Nei casi di crisi idrica e idropotabile dichiarata ai sensi della l.r. 24/2012 , in attesa del rilascio della concessione preferenziale di cui al comma 1, il settore competente, con decreto dirigenziale, detta disposizioni limitative dei quantitativi in uso, ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge.
11. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 96 del d.lgs. 152/2006 , il pagamento del canone decorre dal 10 agosto 1999 anche in pendenza del procedimento ed è corrisposto in forma di canone provvisorio stabilito (66)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 42.

sulla base dei prelievi dichiarati. Il settore competente, a conclusione del procedimento, procede all'adeguamento del canone qualora i quantitativi di acqua assentiti dal provvedimento di concessione preferenziale siano minori di quelli richiesti.
12. Chiunque, dopo aver presentato domanda di concessione preferenziale intenda rinunciarvi motivatamente a favore di terzi, ne da comunicazione al settore competente, allegando i dati ed i documenti relativi al soggetto che subentra.
13. La richiesta di variazione di titolarità della istanza di concessione preferenziale contiene riferimenti alle ragioni del subingresso e dell'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.
14. Il settore competente, previa istruttoria sulla richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, notifica al richiedente il cambio di titolarità dell’istanza entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
CAPO VII
Disciplina dell'uso plurimo delle acque
Art. 82
Ambito di applicazione e autorità competente
1. I consorzi di bonifica e i consorzi di irrigazione titolari di concessioni di derivazioni a scopo agricolo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal settore competente, fermo restando che il consorzio richiedente è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.
3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato D, parte V e la documentazione comprovante il deposito delle spese istruttorie.
4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo idroelettrico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.
Art. 83
Procedimento
1. Il settore competente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio telematico dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate al settore competente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.
3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, il settore competente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 3, il settore competente non adotti il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stesso oppure non richieda integrazioni documentali, l'utilizzazione richiesta si intende assentita salvo che non sia intervenuto il diniego da parte dell'Autorità di bacino o dell'Ente preposto alla gestione delle aree protette e fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.
5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.
6. A seguito della comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, ovvero a decorrere dalla data in cui il consorzio richiedente ha acquisito il titolo d’uso ai sensi del comma 4 il settore competente comunica al competente settore regionale in materia di tributi l’importo del canone dovuto.
7. Il Settore competente dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 84
Domanda di autorizzazione per uso idroelettrico
1. Qualora la domanda di cui all'articolo 82 riguardi l'uso idroelettrico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 50.
2. In tal caso i termini di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, sono ridotti a quindici giorni.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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