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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO RAZIONALE DELLA RISORSA IDRICA
CAPO I
Condizioni e criteri per il rilascio di concessioni di derivazione
Art. 4
Criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni (13)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4.

1. Le concessioni di derivazione di acque pubbliche sono rilasciate e rinnovate secondo i principi del r.d. 1775/1933, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.152/2006 ed in coerenza:
a) con le prescrizioni e linee guida per la gestione delle risorse idriche contenute nella pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento agli approcci metodologici :
1) per l’effettuazione delle valutazioni ambientali preventive dell’impatto delle derivazioni sui corpi idrici, in relazione allo stato e agli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
2) per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale, al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti dalla direttiva 2000/60/CE;
b) con gli atti di intesa interregionale;
c) con le previsioni di riparto della risorsa idrica eventualmente contenute nel documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all’articolo 16 della l.r. 80/2015.
2. Le concessioni di cui al comma 1, per gli usi diversi da quello idroelettrico e potabile o comunque, da quelli che necessitano di acque destinate al consumo umano, possono essere rilasciate e rinnovate esclusivamente quando è accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare integralmente, in termini di qualità e quantità, il proprio fabbisogno idrico mediante l’impiego, anche cumulativo, di:
a) acqua proveniente da sistemi di raccolta di acque piovane;
b) acqua erogata da un acquedotto pubblico o consortile esistente dedicato ad usi diversi dal potabile, ivi compresi acquedotti che distribuiscono acqua reflua recuperata.
3. Ai fini del comma 2, l’eventuale non sostenibilità economica è dimostrata da un’autodichiarazione resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) a corredo della richiesta di concessione. L’autodichiarazione contiene il costo delle opere alternative di approvvigionamento idrico, i fatturati dell’impresa degli ultimi anni, gli investimenti programmati, le possibilità di ammortamento.
4. Con deliberazione della Giunta regionale:
a) sono dettagliati i contenuti delle autodichiarazioni necessarie ad attestare l'insostenibilità economica delle opere alternative di approvvigionamento;
b) sono definiti i parametri per la valutazione di insostenibilità economica;
c) nel caso di grandi imprese, sono individuati i casi per i quali, in relazione alla complessità della valutazione di cui alla lettera b), si rende necessaria la produzione, da parte del richiedente, di una perizia giurata, redatta da professionista abilitato ai sensi della normativa in materia di ordinamento professionale, in luogo dell’autodichiarazione;
d) sono descritte le modalità di controllo delle informazioni autodichiarate.
5. Ove sia accertata l’impossibilità di cui al comma 2, la concessione oppure il rinnovo della stessa sono comunque subordinati all’indicazione da parte del richiedente della messa in atto di misure idonee ad ottenere il maggiore risparmio idrico possibile, in relazione all’attività svolta, fra le quali, in particolare:
a) l’utilizzo anche parziale di impianti irrigui ad alta efficienza individuati sulla base delle indicazioni di cui all’allegato B al presente regolamento;
b) l’integrazione del prelievo con risorse provenienti da acque piovane raccolte in riserve oppure da un sistema di riciclo o di riuso di acque reflue recuperate;
c) nel caso in cui la concessione sia finalizzata al prelievo di acque superficiali, l’accumulo anche minimo in riserve dei quantitativi prelevati, al fine di una razionale modulazione dei prelievi nel corso dell'anno.
6. Sono comunque escluse dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 le nuove concessioni e i rinnovi di concessioni, che prevedono il prelievo di un quantitativo di acqua inferiore a 3.000 metri cubi annui.
7. Fatto salvo quanto disposto al comma 6, il settore competente, in relazione all’entità delle prescrizioni impartite, può disporre che le misure indicate ai sensi del comma 5 siano attuate entro un termine congruo, e comunque non superiore a due anni, a decorrere dalla data di rilascio della concessione o del rinnovo. Decorso inutilmente tale termine, il settore competente dichiara la decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 76.
8. Il rilascio di concessioni ad uso potabile o usi diversi che necessitano di acque destinate al consumo umano, tramite auto approvvigionamento, è subordinato all'impossibilità di avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio, attestata da idonea dichiarazione, da allegare alla domanda di concessione a cura del richiedente, rilasciata dal gestore del servizio idrico integrato (SII) competente.
Art. 5
Disposizioni particolari per il rilascio di concessioni per uso idroelettrico (14)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5.

1. Fatte salve le prescrizioni più restrittive derivanti dalla pianificazione di bacino, l'utilizzo delle opere idrauliche appartenenti al demanio idrico per la realizzazione di impianti idroelettrici può essere consentito al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) il concessionario sia individuato a seguito dell’espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica come descritta all’articolo 47;
b ) le opere di derivazione non inficino, in nessun modo, la funzionalità idraulica dell’opera idraulica esistente ancorché modificata;
c) il concessionario provveda, a proprie spese, al consolidamento dell’opera idraulica prima della realizzazione delle opere di derivazione, qualora ritenuto necessario dall’autorità idraulica o dall'ente cui competono le funzioni di manutenzione e gestione dell'opera;
d) la restituzione delle acque avvenga immediatamente a valle dell’opera di presa.
2. Le derivazioni ad uso idroelettrico garantiscono, nel tratto sotteso dalle stesse, il mantenimento dei livelli di soddisfacimento dei fabbisogni per gli altri usi. A tal fine il disciplinare di concessione indica il periodo di fermo impianto da rispettare stabilito dal settore competente, in base alla tipologia di usi in essere, nonché all'esposizione del territorio e delle colture prevalenti.
3. Le derivazioni di cui al comma 2 assicurano altresì il mantenimento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico oggetto della derivazione, con particolare riferimento alla qualità biotica e morfologica dell’ecosistema fluviale, così come presenti a monte del prelievo. Per assicurare tale mantenimento il settore competente può, anche avvalendosi del supporto tecnico scientifico di ARPAT, disporre che il concessionario effettui a proprie spese apposito monitoraggio delle acque.
4. Nel casi di cui al comma 3 il disciplinare di concessione prevede idonee misure mitigative o compensative qualora il monitoraggio rilevi indicatori di tendenza al peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato.
Art. 6
Disposizioni speciali per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione di acque nei corpi idrici in situazioni di criticità (74)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 7
Valutazione tecnica dei fabbisogni idrici
1. Nella domanda per il rilascio o rinnovo della concessione il richiedente indica, nell'ambito di ciascuna categoria di uso, i fabbisogni a cui è destinato il prelievo, secondo le specifiche utilizzazioni indicate nella tabella dell’allegato A al presente regolamento e al netto dei volumi ottenibili dalla messa in atto delle misure di risparmio idrico di cui all’articolo 4, comma 5.
2. In sede di rilascio o rinnovo della concessione, il settore competente, in coerenza con quanto riportato nel parere dell’Autorità di bacino, valuta in linea tecnica, anche ai fini dell’applicazione delle riduzioni del canone di cui all’articolo 16, l’ammissibilità dei quantitativi di risorsa idrica richiesta in rapporto alla disponibilità della stessa nonché alle previsioni di effettivo fabbisogno pluriennale determinato, per ogni utilizzazione specifica, sulla base delle consuetudini e delle norme tecniche di riferimento.
3. Ai fini del comma 2, la domanda di concessione o di rinnovo contiene la descrizione dettagliata del sistema di utilizzo e degli interventi di risparmio già in essere o proposti, riportando i calcoli giustificativi dei quantitativi di acqua richiesti.
4. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso agricolo, è effettuata tenendo conto:
a) dei criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti, con riferimento alle utilizzazioni specifiche diverse dall’uso irriguo;
b) dei criteri indicati nell’allegato C al presente regolamento, con riferimento all’utilizzazione specifica irrigua.
5. La valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso produzione beni e servizi, è effettuata tenendo conto di criteri di ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica secondo le migliori tecniche di cui agli articoli 5, comma 1, lettera I ter) e 29 bis Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , ove esistenti.
6. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, se riferita alla categoria d’uso potabile:
a) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento di acquedotto pubblico, si tiene conto dei valori di prelievo previsti dal piano d'ambito approvato dall'autorità idrica toscana;
b) nel caso di richieste di concessione per approvvigionamento privato, è preso a riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche) che indica in 150 litri al giorno/pro capite, il livello minimo di acqua potabile che deve essere garantita in ciascun ambito territoriale ottimale alle utenze domestiche.
Art. 8
Disposizioni finalizzate al risparmio idrico in agricoltura
1. Per le finalità di cui all'Sito esternoarticolo 98, comma 2, del d.lgs. 152/2006 , i settori competenti acquisiscono i dati sui volumi utilizzati, misurati annualmente al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli enti irrigui alla banca dati del sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura (SIGRIAN) di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali 31 luglio 2015.
2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in apposita sezione della banca dati di cui all'articolo 88.
Art. 9
Disposizioni relative alle situazioni di stato di emergenza idrica
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006 , nell’esercizio degli adempimenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998 ), in attuazione del piano straordinario, i settori competenti procedono secondo le modalità ivi indicate:
a) ad autorizzare i prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento ad uso potabile e agricolo-zootecnico per la sola durata dello stato di emergenza dichiarato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 24/2012 ; al cessare dello stato di emergenza il mantenimento dei prelievi dalle nuove fonti di approvvigionamento previste nel piano straordinario, è subordinato al rilascio di nuovo ed autonomo titolo concessorio o autorizzatorio dei prelievi stessi;
b) a sospendere il rilascio di nuove concessioni e autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello potabile e agricolo-zootecnico, nell’ambito delle aree e per la durata previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica e potabile, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque; con riferimento agli usi di cui all’articolo 3, comma 1, lett. c), a prevalente scopo irriguo, al fine di mitigare gli effetti lesivi derivanti dalla riduzione delle disponibilità irrigue, il settore competente tiene conto degli ordinamenti colturali in atto;
c) ad emanare provvedimenti limitativi sui prelievi in essere nei corpi idrici, sulla base di una valutazione che tenga conto della loro incidenza sul deficit idrico in atto e delle specificità presenti nel territorio interessato, nel rispetto delle priorità stabilite dall’Sito esternoarticolo 167 del d.lgs. 152/2006 e dal piano di tutela delle acque;
d) ad emanare provvedimenti in deroga al deflusso minimo vitale nei casi e con le modalità previste all’allegato 1, punto 7.5, del decreto ministeriale 28 luglio 2004 (Linee guida per predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all’Sito esternoarticolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 );
e) ad intensificare i controlli e le verifiche sulle fonti di approvvigionamento e sui prelievi abusivi.
CAPO II
Perforazioni ed estrazioni di acque finalizzate al controllo piezometrico e alle estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
Art. 10
Emungimento di acqua sotterranea finalizzata all’abbassamento del livello piezometrico
1. Salvo diverse disposizioni contenute all’interno della pianificazione di bacino, l'estrazione di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo del livello piezometrico, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, è subordinato ad una preventiva comunicazione al settore competente, con i contenuti di cui all'allegato D, parte I.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni e indagini sui terreni assicurando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
3. Il controllo del rispetto dei requisiti per i quali è dovuta la comunicazione in luogo della licenza di cui ai commi 4 e 5, nonché del rispetto delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato attraverso l'installazione di un contatore volumetrico.
4. L'estrazione di cui al comma 1 è soggetta, in luogo della comunicazione, al rilascio di specifica licenza d'uso di durata annuale ed al pagamento del relativo canone per uso civile, ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la portata di acqua estratta superi i cinque litri al secondo;
b) l’emungimento abbia una durata superiore a 30 giorni.
5. Nel caso in cui l'estrazione di cui comma 1 avvenga dai corpi idrici sotterranei in situazione di criticità, i parametri quantitativi e temporali di cui, rispettivamente, al comma 4, lettere a) e b), sono dimezzati.
6. L'istanza per la licenza d'uso inviata al settore competente, contiene gli elementi di cui all'allegato D, parte I.
7. La licenza è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e stabilisce le eventuali prescrizioni da adottarsi in relazione all'installazione di eventuali strumentazioni di controllo e per il riutilizzo, in fase di cantiere, delle acque prelevate oppure per la reimmissione in tutto o in parte in falda di parte dell'acqua estratta.
8. Nel caso in cui l'estrazione di acqua sotterranea per l'abbassamento del livello piezometrico assuma carattere permanente, il relativo prelievo è subordinato al rilascio di concessione per uso civile ed è condizionato alla realizzazione di un progetto di riutilizzo dell’acqua estratta, nella massima misura tecnicamente sostenibile. Il disciplinare di concessione contiene le prescrizioni necessarie ai fini della tutela della falda interessata e, in particolare:
a) le modalità di emungimento dell’acqua sotterranea;
b) le eventuali modalità di accumulo e successivo utilizzo dell’acqua estratta, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 4, ove pertinenti.
9. Nei casi di cui al presente articolo, i prelievi, se rispondenti ai requisiti di acqua di restituzione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 52 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).
10. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 non si applicano:
a) nel caso in cui l’acqua estratta sia messa a disposizione gratuitamente per finalità di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica;
b) nel caso in cui il prelievo di acqua sotterranea finalizzato all'abbassamento temporaneo o permanente del livello piezometrico, sia effettuato in ottemperanza a provvedimenti emanati dalle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.
Art. 11
Perforazioni per l'istallazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, senza prelievo di fluido geotermico
1. Le perforazioni finalizzate all'installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica di cui all'articolo 16, comma 3, lettera g), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono eseguite nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.
2. Entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16 della l.r. 39/2005 , il Comune interessato, trasmette al settore competente, la cartografia idonea ad individuare la localizzazione delle perforazioni.
Art. 12
Perforazioni per le estrazioni locali di acque calde a fini geotermici
1. Le piccole utilizzazioni locali di acque calde a fini geotermici, di cui all'articolo 15 della l.r. n. 39/2005 , sono oggetto di concessione ad uso civile, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è autorizzata anche la costruzione ed esercizio del connesso impianto per la produzione di calore o di energia elettrica con sistemi a ciclo binario ad emissione nulla.
3. In caso di impianti che prevedono la reimmissione di acqua nel sottosuolo, nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione di cui al comma 1, è convocata la conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14 e seguenti Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), ai fini della valutazione delle caratteristiche e degli effetti delle acque da reimmettere nonché del rilascio delle relative autorizzazioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, laddove necessarie.
Art. 13
Altre perforazioni finalizzate al controllo
1. I soggetti che, per proprie finalità od obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazioni, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua, ne comunicano al settore competente l'ubicazione e la stratigrafia dei terreni attraversati. Tali manufatti e le relative perforazioni sono eseguite nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 1.
CAPO III
Disposizioni per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque
Art. 14
Parametri di riferimento e formula del calcolo dei canoni di concessione (15)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6.

1. Sono parametri di riferimento per il calcolo del canone il canone fisso (CF) e il canone variabile (CV), come definiti all'articolo 2, comma 1, rispettivamente alle lettere c ter) e c quater) E’ altresì parametro di riferimento la portata media annua di concessione (PMA), come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c quinquies), espressa in litri secondo.
2. Il CF ed il CV sono determinati per ogni singola categoria d’uso, tenuto conto dei costi ambientali e della risorsa, come definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua) ed in conformità a quanto previsto all'articolo 12 della l.r. 80/2015, anche sulla base dell'analisi degli impatti e delle pressioni dei vari usi.
3. L’importo del canone di concessione è così definito:
Canone di concessione annuo = CF + CV X PMA.
4. Con riferimento alla categoria d’uso idroelettrico:
a) il CV è determinato in base alla potenza nominale media di concessione in luogo della PMA;
b) Il CF ed il CV assumono valori diversi, progressivi, in base a fasce di potenza nominale media richiesta.
5. Nel caso di usi promiscui, non assentiti singolarmente, è applicato il il CV di importo più elevato.
6. Nel caso di concessione per utilizzo sostitutivo di cui all’articolo 80, il canone variabile è commisurato al periodo di utilizzo.
Art. 14 bis
Contributo sulla prima annualità del canone ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933 (16)

Articolo inserito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 7.

1. Per le nuove concessioni l'importo della prima annualità è incrementato del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del r.d. 1775/1933 e di importo pari a un quarantesimo del canone annuo calcolato secondo la formula di cui all’articolo 14 per un importo minimo di 40,00 euro.
Art. 15
Casi di esenzione dalla corresponsione del canone
1. Sono esenti dalla corresponsione del canone, in quanto non subordinate al rilascio di concessione o licenza di uso annuale, oppure licenza di attingimento, gli usi e i prelievi di seguito indicati:
a) l’uso domestico, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera a), purché nei limiti di prelievo di cui all'articolo 20, comma 1;
b) l’uso di acqua piovana comunque raccolta in invasi o cisterne, indipendentemente dal volume e dall’uso che ne viene fatto;
c) il prelievo di acque sotterranee finalizzato agli interventi di bonifica di cui al Sito esternotitolo V del d.lgs.152/2006 , ove assentito nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del medesimo decreto;
d) il prelievo di acque sotterranee finalizzato all’abbassamento del livello piezometrico della falda, al di fuori dai casi previsti all’articolo 10, commi 1 e 10.
d bis) il prelievo di acque per usi a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale come definiti all'articolo 3, comma 1 lettera h bis); (17)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

d ter) il prelievo di acqua per l'uso pubblico riqualificativo come definito all'articolo 3, comma 1 , lettera h) ter); (17)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 8.

2. E' altresì esente dalla corresponsione del canone, ancorché subordinato al rilascio di concessione, l’uso di acqua finalizzato al riempimento degli invasi realizzati dai soggetti indicati all'articolo 70 quater, comma 2, della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 (Legge forestale della Toscana), a fini antincendio boschivo ed utilizzati esclusivamente per l'attività di cui al Capo II del Titolo V della l.r. 39/2000 .
Art. 16
Casi e modalità di determinazione delle riduzioni del canone (18)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9.

1. La misura del canone di concessione annualmente dovuto è ridotta, nella misura stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 80/2015:
a) con riferimento agli usi diversi da quello idroelettrico ed ittiogenico, qualora il concessionario dimostri, attraverso idonee analisi in continuo ai punti di prelievo e restituzione, di restituire l’acqua con le stesse caratteristiche chimiche e fisiche nello stesso corpo idrico di provenienza, in modo da non creare disequilibri quantitativi a livello locale del bilancio idrico complessivo;
b) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico utilizzi, ad integrazione, acque reflue recuperate o acque riciclate in misura pari almeno al 20 per cento dei fabbisogni complessivi;
c) qualora l’impianto a cui è destinato il prelievo idrico attui il risparmio idrico attraverso l’applicazione delle migliori tecniche o tecnologie in misura superiore a quanto previsto dalle Best available techniques reference document (BREFs) di cui alla direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/CE;
d) qualora il concessionario provveda alla realizzazione di riserve tramite accumulo di acque piovane in grado di consentire un risparmio su base annua di prelievo di risorsa idrica, pari almeno alla misura del 30 per cento rispetto ai fabbisogni;
e) quando il concessionario attui il risparmio idrico attraverso l’utilizzo di sistemi di irrigazione ad alta efficienza per almeno l’80 per cento delle superfici irrigue; ai fini della valutazione del valore di efficienza dei sistemi di irrigazione utilizzati, il settore competente prende come riferimento la tabella riportata nell’allegato B;
f) qualora il concessionario accumuli in riserve acqua superficiale prelevata esclusivamente nei periodi di maggiore disponibilità della risorsa, al fine di riutilizzarla per soddisfare integralmente i fabbisogni nei periodi di carenza ad eccezione dell’uso idroelettrico;
g) qualora il concessionario sia un gestore di un acquedotto consortile oppure un ente irriguo che attui la distribuzione dell’acqua promuovendo verso l’utenza buone pratiche finalizzate alla riduzione degli sprechi, ivi compresa l’adozione di protocolli per la turnazione dei singoli prelievi o per l’installazione di contatori volumetrici atti a misurare il consumo individuale;
h) qualora l’impresa concessionaria aderisca al sistema di registrazione EMAS oppure ISO 14001;
i) qualora il concessionario installi idonei dispositivi per la trasmissione in tempo reale, delle informazioni riguardanti la portata oppure i volumi prelevati, nei casi in cui il prelievo non sia soggetto agli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 5 del d.p.g.r. 51/R/2015;
l) qualora il concessionario aderisca ad un sistema di rilevamento centralizzato delle portate dei reflui conferiti o delle portate prelevate, che possa consentire il monitoraggio in continuo dei consumi;
m) qualora il concessionario installi idonei strumenti di misura delle portate e dei volumi prelevati:
1) nei casi dei prelievi non soggetti agli obblighi di istallazione dei dispositivi per la misurazione ai sensi dall’articolo 3, comma 3 del d.p.g.r. 51/R/2015;
2) entro il 31 dicembre 2017, nei casi di cui all'articolo 5, commi 1 e 1 bis del d.p.g.r. 51/R/2015;
2. Il cumulo delle riduzioni previste dal comma 1 non può superare la percentuale massima del 60 per cento del canone annuo. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettere d) e f) non sono cumulabili tra loro, come anche quelle previste per i casi al comma 1, lettere i), l) e m).
3. Le riduzioni previste per i casi di cui al comma 1, lettera m), numero 2):
a) non si applica se l'istallazione è prescritta dal settore competente ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.p.g.r 51/R/2015;
b) si applica limitatamente al periodo intercorrente tra la data di istallazione del dispositivo e lo spirare dei termini di cui all’articolo 5, commi 1 e 1bis del d.p.g.r. 51/R/2015.
4. Qualora nel corso dell’istruttoria siano rilevate più forme di risparmio o di accumulo tali da non raggiungere singolarmente le soglie di risparmio idrico previste al comma 1, lettere b), c) d) ed e), ma che comunque consentano, complessivamente, una riduzione del prelievo non inferiore al 30 per cento del fabbisogno, si applica la riduzione del canone di maggiore entità prevista.
5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettere da b) a g) siano riconducibili ai medesimi requisiti di risparmio idrico le riduzioni di canone non sono cumulabili tra loro e si applica la riduzione di canone maggiore.
6. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati altri casi di riduzione, per una misura massima non superiore all’ 80 per cento del canone, per usi igienico-potabile, annaffiamento orti e giardini, abbeveraggio animali, laddove l’utilizzo di acqua, sia superficiale che sotterranea, sia destinato esclusivamente al fabbisogno di attività di carattere sociale e solidaristico non esercitate a scopo di lucro, purché l’entità del prelievo rientri nei limiti annuali del prelievo per uso domestico di acque sotterranee.
Art. 17
Casi e modalità di determinazione delle maggiorazione del canone
1. In coerenza con quanto disposto all'articolo 14, comma 2, la misura del canone da corrispondere annualmente, a parità di uso, con esclusione dell'uso potabile:
a) è triplicata, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 4, del r.d. 1775/1933, nel caso di prelievi di risorsa idrica da sorgenti o falde o comunque risorsa riservata al consumo umano;
b) può essere(19)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 10.

aumentata di un'aliquota di percentuale, da definirsi nell'ambito della delibera di cui all'articolo 18, nel caso di prelievi di risorsa idrica da corpi idrici classificati in proroga o deroga a causa delle pressioni delle attività antropiche che vi insistono.
Art. 18
Definizione degli importi, decorrenza e modalità di corresponsione dei canoni (20)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11.

1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015, nel rispetto delle disposizioni di cui presente capo, stabilisce, con deliberazione:
a) l’ammontare del CF e del CV per ogni categoria di uso di cui all’articolo 3, ad eccezione dell’uso domestico, delle aliquote di riduzione e maggiorazione da applicare al canone annuo, nonché della percentuale da attribuire al cumulo delle riduzioni.
b) decorrenza e modalità di pagamento e riscossione dei canoni annui, determinati applicando i parametri di cui alla lettera a).
2. Se non diversamente stabilito con deliberazione di cui al comma 1, lettera b):
a) il concessionario o il titolare di licenza è tenuto a corrispondere la prima annualità di canone oltre all’onere del contributo di cui all’articolo 7 del r.d. 1775/1933, all'atto della firma del disciplinare o comunque prima del rilascio del relativo titolo, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero;
b) per le annualità successive alla prima i canoni sono dovuti per anno solare e sono corrisposti anticipatamente, nell'anno di riferimento;
c) per le concessioni in scadenza in corso d'anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento; la frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è considerata mese intero.
3. Il canone dovuto per una licenza annuale di cui agli articoli 10 e 79 non è frazionabile.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. La Giunta regionale provvede annualmente all'aggiornamento dei canoni di cui al comma 1 sulla base del tasso di inflazione programmato, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui all’articolo 19, nonché delle misure di incentivazione stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25.
6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
Art. 19
Valutazione dell’impatto sociale ed ambientale dei canoni di concessione
1. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati acquisiti ai sensi dell'articolo 88, provvede per l’anno 2017 e successivamente almeno con le cadenze previste dalla pianificazione distrettuale alla valutazione dell’impatto sociale, ambientale ed economico conseguente all’applicazione dei canoni di concessione e delle licenze di attingimento calcolati secondo i criteri di cui al presente regolamento, anche ai fini degli adempimenti di cui all’Sito esternoarticolo 119 del d.lgs. 152/2006 .
CAPO IV
Disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee
Art. 20
Disposizioni generali per il prelievo di acque sotterranee per uso domestico
1. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto della norma in materia di tutela ed uso del suolo può utilizzare liberamente per usi domestici le acque sotterranee comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso per un volume massimo di 700 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico-potabile e di 350 metri cubi all'anno, in caso di uso domestico non potabile. In caso di condominio o insediamento residenziale plurimo, tali limiti sono riferiti alla singola unità abitativa. Il prelievo superiore a tali limiti è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo canone in relazione alla destinazione d'uso.
2. Ferme restando le disposizioni in materia sanitaria, l’uso domestico-potabile è consentito solo ove non sia possibile avvalersi delle dotazioni idriche acquedottistiche esistenti sul territorio.
3. L’attività di ricerca, estrazione e utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico è regolata da apposito disciplinare generale di buona pratica, adottato con deliberazione di Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito web ufficiale della Regione Toscana. Il disciplinare contiene un insieme di indicazioni tecniche da rispettare nelle seguenti fasi di realizzazione ed esercizio di pozzi destinati a prelievi modesti:
a) scelta dell'area di sedime;
b) perforazione;
c) completamento e spurgo;
d) prove di portata;
e) manutenzione;
f) modalità di dismissione definitiva del pozzo.
4. Il disciplinare contiene altresì le informazioni necessarie per il rispetto degli obblighi di misurazione di cui al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .
5. Nel caso di estrazione ed utilizzo di acqua sotterranea attraverso opere di captazione da sorgente a regime perenne è garantita una portata di rilascio al sistema naturale pari ad almeno un terzo della portata naturale ai fini del miglioramento o del mantenimento del buono stato di qualità ambientale del corpo idrico che costituisce il recapito della sorgente stessa.
6. E' comunque vietata la perforazione di pozzi per l'estrazione di acqua ad uso domestico all'interno delle zone di rispetto dei punti di prelievo a scopo potabile, fatte salve le comprovate esigenze di approvvigionamento per consumo umano di cui all'Sito esternoarticolo 94, comma 4, Sito esternolettera g), del d.lgs. 152/2006 .
7. La realizzazione di un pozzo ad uso domestico, fatti salvi i casi in cui sia compreso anche l’uso potabile, non comporta l'acquisizione di un diritto ad uso esclusivo dell’acqua.
Art. 21
Denuncia di nuova captazione di acque sotterranee per usi domestici
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, l’estrazione di acque sotterranee per uso domestico è soggetta a sola comunicazione al settore competente mediante denuncia di nuova captazione entro trenta giorni dalla fine dei lavori diretti a realizzarla. Sono comunque fatte salve le eventuali specifiche misure vigenti previste dalla pianificazione di bacino.
2. La denuncia di cui al comma 1 è effettuata secondo le specifiche nell'allegato D, parte II.
3. Il settore competente valuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per sospensione delle opere e dei prelievi, la chiusura delle opere di captazione e l’emissione degli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ai sensi degli articoli 105 e 106 del r.d. 1775/1933 nei seguenti casi:
a) violazioni delle disposizioni del disciplinare di buona pratica di cui all'articolo 20, comma 3;
b) mancato rispetto delle indicazioni sui limiti del prelievo allegate alla denuncia;
c) con riferimento all'uso potabile, presenza di un nuovo acquedotto a servizio dell'area interessata, comunicata al settore competente stesso dal gestore del servizio idrico integrato.
Art. 22
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nei corpi idrici particolarmente critici e nei casi di couso
1. L’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione quando sono interessati corpi idrici sotterranei particolarmente critici, individuati ai sensi dell’articolo 24.
2. E' altresì soggetto all'autorizzazione di cui al comma 1 il prelievo ad uso domestico nei casi di couso di opere di captazione di sorgente in aree non servite da acquedotto pubblico ad uso potabile.
3. La domanda di autorizzazione è effettuata nelle modalità e secondo le specifiche riportate nell'allegato D, parte II.
4. Il settore competente trasmette la domanda corredata dalla documentazione di cui al comma 2 all’Autorità di bacino territorialmente competente, ai fini dell’acquisizione del parere secondo quanto previsto dalla pianificazione di bacino, e si esprime entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda medesima.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene, ad integrazione delle disposizioni contenute nel disciplinare di buona pratica:
a) la descrizione delle caratteristiche del dispositivo di misura, funzionali alla modalità di misurazione richiesta;
b) il termine entro cui il dispositivo di misura deve essere istallato con il divieto di effettuare i prelievi prima della regolare messa in funzione dello stesso;
c) le modalità di rilevazione dei dati risultanti dalle misurazioni;
d) il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione allo stesso settore competente, dei dati di cui al punto precedente, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 del d.p.g.r. 51/R/2015;
e) (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

eventuali prescrizioni e limitazioni all’uso dell’acqua.
6. Entro i trenta giorni successivi alla conclusione dei lavori, il richiedente comunica al settore competente l'avvenuta esecuzione delle opere in conformità al progetto e alle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 4 allegando lo schema stratigrafico e di completamento del pozzo, redatto da tecnico abilitato.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni del disciplinare di buona pratica nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui al comma 5, costituisce ipotesi di decadenza da accertare e dichiarare con le modalità di cui all’articolo 55 del r.d. 1775/1933.
8. L’autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata:
a) nel caso di uso domestico-potabile al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2;
b) in caso di uso domestico non potabile quando sia accertata l’impossibilità del richiedente, sotto il profilo della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica, di soddisfare il proprio fabbisogno mediante dispositivi che permettano la raccolta e l’utilizzo di acque meteoriche.
Art. 23
Autorizzazione per l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico nelle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 97 del d.lgs. 152/2006 , nelle aree perimetrate ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), l’estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta a preventiva autorizzazione nel rispetto di quanto stabilito dagli atti della dalla pianificazione territoriale o di settore ed eventuali provvedimenti e limitazioni adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della medesima legge regionale 38/2004 .
Art. 24
Individuazione dei corpi idrici sotterranei particolarmente critici e delimitazione delle aree interessate
1. Entro trecentosessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, sentita l’Autorità di bacino, individua con propria deliberazione, anche per stralci successivi, i corpi idrici sotterranei particolarmente critici come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera b) delimitando il perimetro georeferenziato delle aree interessate dagli stessi, nell’ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 22.
2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce integrazione ed aggiornamento del quadro conoscitivo del piano di tutela delle acque di cui all'Sito esternoarticolo 121 del d.lgs. 152/2006 .
3. I dati georeferenziati relativi alle aree di cui al comma 1 e le informazioni relative alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 sono resi pubblici nel sito web della Regione.
4. Nelle more della deliberazione di cui al comma 1, le aree interessate dai corpi idrici particolarmente critici, nell’ambito delle quali l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico e l’esecuzione delle relative opere è soggetta ad autorizzazione preventiva, sono limitate alle aree già definite dalle pianificazioni di bacino vigenti.
CAPO V
Misure incentivanti il riciclo e il riutilizzo
Art. 25
Misure di razionalizzazione dell'uso dell'acqua nei cicli del processi produttivi. Accordi e contratti di programma
1. La Regione promuove la stipula di specifici accordi o contratti di programma ai sensi dell’Sito esternoarticolo 101, comma 10, del d.lgs. 152/2006 , finalizzati a favorire, anche mediante la previsione di strumenti economici, l’uso nei settori agricolo e produttivo, di acqua reflua recuperata o riciclata, in alternativa al prelievo da corpi idrici sotterranei.
2. La deliberazione di cui all’articolo 13, comma 1, della l.r. 80/2015 è aggiornata con le misure di incentivazioni stabilite dagli accordi e contratti di programma di cui al comma 1, ove le stesse incidano sui canoni di concessione per l’uso della risorsa idrica.
CAPO VI
Disposizioni in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 (Regolamento di attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, lettere e) ed f) della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)
Art. 26
Modifiche al titolo del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Il titolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente: “
(Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f)
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni)”
.
Art. 27
Modifiche al preambolo del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il punto 17 dei visto del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 è aggiunto il seguente:
Vista la
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)
”.
2. Dopo il punto 6 dei considerato del preambolo del d.p.g.r. 51/R/2015 sono aggiunti i seguenti:
6 bis. dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la
l.r. 91/1998
, è stata abrogata e
sostituita dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri), che riserva alla Regione le funzioni amministrative in materia di tutela e gestione delle risorse idriche in precedenza
attribuite alle province e, all'articolo 11, comma 1, lettera e) ed f), rinvia a specifiche norme attuative la disciplina in materia di misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica, già contenuta
nel presente regolamento.
6 ter. si è reso pertanto necessario introdurre, con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015), puntuali modifiche al presente regolamento, sia per adeguarne formalmente le disposizioni alla
l.r. 80/2015
, sia per recepire alcune disposizioni attuative della legislazione nazionale nel frattempo intervenute
in materia di misurazioni dei prelievi ad uso irriguo, prevedendo anche la relativa disciplina transitoria.
”.
Art. 28
Definizioni. Modifiche all’Sito esternoarticolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 152/2006
;
3) i corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006
;
4) i corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione.
”.
Art. 29
Modifiche alla rubrica del Capo II del Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. La rubrica del Capo II del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di istallazione e manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Strumenti e modalità di rilevazione dei dati (
articolo 11, comma 1, lettera e), l.r. 80/2015
)
”.
Art. 30
Obblighi di misurazione dei prelievi e delle restituzioni. Ambito di applicazione. Modifiche all’Sito esternoarticolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 del d.p.g.r. 51/R/2015 dopo la parola : “
attingimento,
” sono aggiunte le seguenti: “
se superiori a 100 metri cubi all'anno e
”:
Art. 31
Disposizioni per i prelievi e le restituzioni esistenti. Modifiche all’Sito esternoarticolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del d.p.g.r 51/R/2015 è inserito il seguente:
1 bis. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a quattro anni nel caso di prelievi e restituzioni di portata superiore a 100 litri al secondo effettuati da enti irrigui.
”.
2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 5 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente:
b) nell'ambito della eventuale revisione delle utilizzazioni in atto effettuata in esito all’approvazione
del primo censimento di cui
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015
,
con priorità alla revisione e all’adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'articolo 6 del r.d. 1775/1933 nonché dei prelievi e restituzioni in corpi idrici in situazioni di criticità.
”.
Art. 32
Criteri per l'individuazione di strumenti e modalità di misurazione. Modifiche all’Sito esternoarticolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Il comma 5 dell'articolo 6 del d.p.g.r. 51/R/2015 è così modificato:
5. La Regione può predisporre, anche sulla base delle richieste dell'utenza, sistemi di telecontrollo per l’acquisizione in continuo e in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata oppure il volume di acqua derivato e restituito in riferimento ai prelievi e alle restituzioni maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche
ricorrenti. In tal caso, la Giunta regionale definisce gli standard tecnici che i titolari dei prelievi di cui all’articolo 3 sono tenuti a rispettare a garanzia della compatibilità degli strumenti di misura con il sistema di telecontrollo. Nel caso in cui il concessionario disponga già di un sistema di telecontrollo, il settore regionale competente richiede il trasferimento dei dati sui propri sistemi informatici senza costi aggiuntivi a carico del concessionario.
”.
Art. 33
Modifiche alla rubrica del Capo III del Sito esternod.p.g.r. 51 /R/2015
1. La rubrica del Capo III del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituita dalla seguente: “
Obblighi di comunicazione delle misurazioni. Gestione dei flussi informativi.
Articolo 11, comma 1, lettera f) della l.r. 80/2015 ”.
Art. 34
Gestione dei flussi informativi. Modifiche all’Sito esternoarticolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L’articolo 9 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini di garantire i flussi informativi di cui all’
Sito esternoarticolo 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006
, i dati misurati con le modalità di cui all’articolo 6 e le informazioni rilevate nel corso del censimento di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b), della l.r. 80/2015
sono raccolti in apposita sezione della banca dati georiferita, costituita e gestita ai sensi dell’articolo 88 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R.
2. I dati di cui al comma 1 sono resi disponibili, anche con modalità telematica, all’Autorità di bacino ed all’autorità idrica toscana e sono aggiornati annualmente in correlazione
con le scadenze della programmazione prevista dalla Direttiva 2000/60/CE. L’aggiornamento è effettuato dal settore competente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni.
3. In caso di situazioni di grave carenza idrica e idropotabile, la Giunta regionale anche su richiesta dell’Autorità di bacino, dispone l’anticipazione della cadenza temporale dell’aggiornamento della banca dati.
”.
Art. 35
Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN). Inserimento dell’Sito esternoarticolo 9 bis nel d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
Art. 9 bis - Modalità di trasmissione dati alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN)
1. Ai fini degli adempimenti di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee Guida relative alla Regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo) gli enti irrigui, previa validazione dei competenti uffici regionali, trasmettono annualmente alla banca dati del Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN):
a) nel caso di grandi derivazioni, il dato di volume prelevato con frequenza mensile durante la
stagione irrigua, entro il decimo giorno del mese successivo la data cui si riferiscono le
rilevazioni;
b) nel caso di piccole derivazioni, il dato di volume prelevato due volte durante la stagione irrigua;
c) in caso di prelievi ad uso plurimo, il dato relativo ai volumi prelevati nell'anno in corso per usi diversi da quello agricolo; il dato è trasmesso una volta all'anno alla data del 31 dicembre del medesimo anno.
2. La banca dati di cui al comma 1 è implementata altresì con i dati sui volumi utilizzati, misurati una volta l'anno al termine della stagione irrigua alla testa del distretto irriguo e trasmessi dagli Enti irrigui, secondo le modalità stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e
forestali del 31 luglio 2015.
3. La Giunta regionale definisce con deliberazione casi, tempi e modalità di trasmissione alla banca dati SIGRIAN, in conformità alle linee guida di cui al d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015, con riferimento:
a) ai dati sui volumi prelevati negli gli auto-approvvigionamenti ad uso agricolo, presenti nella relativa sezione della banca dati di cui all'articolo 9;
b) alle informazioni necessarie per la stima dei fabbisogni irrigui in caso di auto- approvvigionamenti non soggetti ad obblighi di misurazioni.
”.
Art. 36
Sanzioni. Modifiche all’Sito esternoarticolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L'articolo 10 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
1. In caso di violazione degli obblighi delle prescrizioni concernenti l'istallazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione dei prelievi e delle restituzioni oppure degli obblighi di comunicazione delle misurazioni previsti dal presente regolamento o dalle più restrittive previsioni della pianificazione di bacino, si applica la sanzione di cui all'
Sito esternoarticolo 133, comma 8, del d.lgs. 152/2006
(1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

.
2. La sanzione prevista dall’
articolo 15 della l.r. 80/2015
si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1:
a) omessa o ritardata comunicazione di cui all’articolo 5, comma 2;
b) mancata osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 7.
3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'
articolo 4, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
(Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per
l'esercizio della funzione di sanzionamento amministrativo e per l’applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'
Sito esternoarticolo 11 della medesima legge 81/2000
.
”.
Art. 37
Comitato regionale di coordinamento. Abrogazione dell'Sito esternoarticolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11 del d.p.g.r. 51/R/2015.
Art. 38
Disposizione transitoria per l’anno 2015. Modifiche dell'Sito esternoarticolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015
1. L'articolo 12 del d.p.g.r. 51/R/2015 è sostituito dal seguente:
Art. 12 - Disposizione transitoria per l’anno 2016
1. Entro il 31 dicembre 2016 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015-2021 di cui alla Direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attività necessarie al completamento della banca dati di cui all’articolo 9, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all’
articolo 11, comma 3, lettera b) della l.r. 80/2015
anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilità idriche per i vari settori di uso dell’acqua.
2. Per l’anno 2016 la banca dati di cui all’articolo 9 è implementata con le informazioni a disposizione della Regione ed è resa disponibile alle Autorità di bacino per gli adempimenti relativi all’aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all’articolo
13 della Direttiva 2000/60/CE e all’
Sito esternoarticolo 117 del d.lgs. n. 152/2006
.
”.
Art. 39
Disposizioni transitorie per gli enti irrigui. Inserimento dell’Sito esternoarticolo 12 bis del d.p.g.r. 51/R/2015
1. Dopo l'articolo 12 del d.p.g.r.51/R/2015 è inserito il seguente:
12 bis - Disposizioni transitorie per gli enti irrigui
1. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 5, gli enti irrigui trasmettono i dati di cui all’articolo 9 bis due volte durante la stagione irrigua sulla base di stime elaborate secondo le metodologie stabilite dal d.m. politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015.
”.
Art. 40
Disposizioni finali. Sostituzione di parole nel Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015
1. Nel d.p.g.r. 51/R/2015, come modificato al presente regolamento, in tutti gli articoli ove ricorrono, le parole “
ente concedente
” o “
enti concedenti
” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: “
settore regionale competente per territorio
” o “
settori regionali competenti per territorio
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.