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Regolamento 16 agosto 2016, n. 61/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al Sito esternod.p.g.r. 51/R/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 19 agosto 2016

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere a), b) c), d) ed h) della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), il presente regolamento in coerenza con il piano di tutela delle acque e con i criteri indicati negli atti di pianificazione di bacino, individua e definisce, con riferimento a tutti gli usi di acque pubbliche:
a) le condizioni e criteri per il rilascio di concessioni per il razionale utilizzo dell'acqua pubblica;
b) le disposizioni concernenti l'estrazione di acqua sotterranea finalizzata all'abbassamento del livello piezometrico, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli (1)

Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul B.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016.

17, comma 1, 105 e 106 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
c) i parametri di riferimento e la formula per il calcolo dei canoni secondo i criteri di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 80/2015 , nonché, per ogni categoria d'uso, casi e modalità di determinazione delle riduzioni e maggiorazioni da applicare ai canoni di concessione annualmente dovuti, al fine di favorire il risparmio e l'uso sostenibile della risorsa idrica, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 119, comma 2, e Sito esternoarticolo 154, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
d) la disciplina degli usi domestici delle acque sotterranee anche in ottemperanza a quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 ;
e) le misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 99, comma 2, del d.lgs. 152/2006 .
2. Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 11, lettere e) ed f), della l.r. 80/2015 contiene norme di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 aprile 2015, n. 51/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 12 bis, comma 4, lettera e) ed f), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 “Norme per la difesa del suolo”. Disciplina degli obblighi concernenti la misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. definizione degli obblighi e modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni), anche al fine di adeguarne i contenuti a quanto disposto dalle linee guida di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 luglio 2015 (Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo).
3. In attuazione dell’articolo 11, comma 2 della medesima l.r. 80/2015 il regolamento definisce altresì, nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico di cui all'Sito esternoarticolo 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 , la disciplina dei procedimenti per il rilascio dei titoli concessori e autorizzatori relativi al prelievo di acqua pubblica, ivi comprese le autorizzazioni alla ricerca di acqua, con particolare riferimento:
a) alla durata delle concessioni in relazione ai diversi usi;
b) all'entità delle garanzie finanziarie da presentare;
c) alle procedure semplificate, graduate in relazione ai volumi di prelievo, per il rilascio delle concessioni di piccola derivazione, anche preferenziali;
d) alle forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio, il rinnovo e la modifica del titolo concessorio o autorizzatorio, ivi compresi i pareri di cui all’articolo 164, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché nei casi di concessioni di derivazione o progetti di opere di presa ed accessorie assoggettati alle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA, e di valutazione d’incidenza;
e) alle modalità organizzative del rilascio, in contestualità alla concessione di derivazione di cui al presente capo, della autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 3, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) “corpi idrici in situazione di criticità”:
1) i corpi idrici sotterranei classificati in stato quantitativo scarso come individuati nel quadro conoscitivo dei piani di gestione dei distretti idrografici;
2) i corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 152/2006 ;
3) corpi idrici sotterranei ricadenti nelle zone di protezione istituite ai sensi dell’Sito esternoarticolo 94 del d.lgs. 152/2006 ;
4) corpi idrici superficiali in situazione di criticità elevata come risultante dal bilancio idrico, ove determinato dalla pianificazione di bacino oppure i corpi idrici in stato ecologico non buono per cause correlate agli aspetti quantitativi come individuati con delibera di Giunta regionale sulla base degli elementi di impatto e classificazione contenuti nei piani di gestione;
b) “corpi idrici sotterranei particolarmente critici”: corpi idrici sotterranei di cui al comma 1, lettera a), o loro porzioni, rispetto ai quali i prelievi ad uso domestico possono compromettere localmente l'equilibrio del bilancio idrico;
c) “acque destinate al consumo umano”: le acque destinate ad uso potabile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano nel rispetto dei requisiti di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 93/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);
c bis) “costo di prenotazione della risorsa”: costo delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dell’acquisizione del diritto di prelevare acqua; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c ter) “Canone fisso (CF)”: componente del canone a corrispettivo fisso, corrispondente al costo di prenotazione della risorsa e dimensionato in base al numero di punti di captazione e alla categoria d’uso, indipendentemente dai quantitativi d’acqua concessionati; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c quater) “canone variabile (CV)”: componente del canone a corrispettivo variabile proporzionale alla portata media annua di concessione, espressa in l/s, o, nel caso di concessione ad uso idroelettrico, alla potenza nominale media di concessione espressa in KW. La componente è comprensiva, in quota parte, del costo riconducibile agli impatti sul corpo idrico e sul territorio determinati dalla tipologia d’uso e dalle relative opere di captazione. (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c quinquies) “ portata media annua di concessione (PMA)”: portata media che l’utente può prelevare nell’anno solare e definita nel disciplinare di concessione oppure ricavabile dal volume annuo di risorsa idrica definito nel disciplinare di concessione; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

c sexies) “volume massimo di concessione (VMC)”: volume massimo che l’utente può prelevare nell’anno solare e definito nel disciplinare di concessione; (8)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

h) “riserva”: accumulo di acque meteoriche e superficiali o reflue depurate, attraverso serbatoi, cisterne, invasi, con finalità di immagazzinare e regimare le risorse idriche per un successivo utilizzo;
i) “riuso”: reimpiego di acqua già utilizzata, comunque effettuato, in particolare, rientrano nella definizione di riuso il riutilizzo come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 (Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’Sito esternoarticolo 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ) ed altresì il riciclo di acqua come definito alla lettera l);
l) “riciclo”: reimpiego di acqua reflua presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che l’ha prodotta;
m) “campo pozzi o campo sorgenti”: insieme di opere di captazione di acque sotterranee, a servizio di uno stesso utilizzatore e funzionali a sopperire al fabbisogno di acqua altrimenti non tecnicamente prelevabile attraverso una singola opera di captazione, quando tali opere prelevano da uno stesso corpo idrico e alimentano la stessa unità aziendale o recapitano mediante condotte di adduzione ad uno stesso punto di raccolta; (10)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2.

n) “acque di subalveo”: acque di falde direttamente in connessione con corpi idrici superficiali che ai fini del presente regolamento sono a tutti gli effetti considerate acque sotterranee;
o) “ente irriguo”: unità giuridica di base di organizzazione dell’irrigazione a livello territoriale in termini di gestione e manutenzione delle reti irrigue e di organizzazione della distribuzione della risorsa idrica a fini irrigui;
p) “stagione irrigua”: periodo dell’anno compreso tra una data di inizio corrispondente al primo adacquamento e una data di fine corrispondente all’ultimo adacquamento, per una specifica coltura;
q) “attingimenti irrigui estivi”: prelievi da autorizzare con licenza di attingimento relativi alla stagione irrigua compresa tra giugno a settembre;
r) “tratto sotteso”: tratto di alveo compreso tra il punto di derivazione ed il punto di restituzione della risorsa idrica;
s) “licenza d'uso”: autorizzazione al prelievo di acqua di durata inferiore all'anno, cui corrisponde il pagamento di un canone;
t) “analisi delle pressioni e degli impatti”: esame dell'impatto delle attività umane sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei effettuato nei piani di gestione dei Distretti idrografici ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e dell'Sito esternoarticolo 118 del d.lgs. 152/2006 ;
u) “corpi idrici in proroga o deroga”: corpi idrici che non hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale buono nell'anno 2015 e per i quali i piani di gestione dei distretti idrografici prevedono uno slittamento degli orizzonti temporali ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, oppure si prefiggono di conseguire un obiettivo ambientale meno rigoroso, ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 75, commi 6 e 7, Sito esternodel d.lgs. 152/2006 ;
v) “deflusso minimo vitale”: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati; da intendersi anche portata ecologica atta a supportare l'obiettivo assegnato al corpo idrico assegnato ai sensi della direttiva 2000/60/CE, secondo i criteri stabiliti nei piani di gestione dei distretti idrografici.
Art. 3
Modalità di classificazione degli usi delle acque pubbliche
1. Ai fini del presente regolamento, il settore Genio Civile competente per territorio, di seguito indicato come “settore competente”, classifica gli usi delle acque pubbliche, in una delle seguenti categorie:
a) “uso domestico”: l’utilizzazione dell’acqua pubblica sotterranea destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tale utilizzazione sia destinata esclusivamente al nucleo familiare dell’utilizzatore o comunque di insediamenti di tipo residenziale e non si configuri come attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
b) “uso potabile”: l’utilizzazione di acque destinate al consumo umano finalizzate all'approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
c) “uso agricolo”: qualora l’utilizzazione dell’acqua pubblica sia connessa allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2135 del codice civile; (11)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

d) “uso produzione di beni e servizi”: qualora l’uso dell'acqua pubblica sia funzionale e direttamente connesso con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
e) “uso civile”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzato al lavaggio delle strade e delle superfici impermeabilizzate, allo spurgo delle fognature, all'irrigazione di aree verdi pubbliche, agli impianti e attrezzature sportive, alle attività ricettive, alla costituzione di scorte antincendio, all’abbassamento dei livelli piezometrici della falda di cui all’articolo 10 nonché a qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
f) “uso idroelettrico/forza motrice”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzata alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
g) “uso ittiogenico”: qualora l’utilizzazione dell'acqua sia finalizzata all’allevamento di pesci, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c);
h) “uso privato da acque superficiali”: l’utilizzazione di acqua superficiale destinata all'innaffiamento di orti e giardini, purché' tali usi siano destinati al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità' di lucro.
h bis) “uso a scopi didattico-scientifici e di tutela ambientale”: l'utilizzo delle acque, nella misura massima di 350 metri cubi annui, per attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica nei settori disciplinari dell'idrogeologia, dell'idrologia e dell'idraulica fluviale ed a fini di educazione ambientale, nonché l'utilizzo di acque per attività di risanamento ambientale; (12)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

h ter) “uso pubblico riqualificativo”: utilizzo per l’alimentazione di fontanelli storici, sorgenti pubbliche, alpeggi, in gestione ai comuni. (12)

Lettera inserita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3.

2. Ciascuna categoria d’uso indicata al comma 1 comprende gli usi specifici indicati nella tabella dell’allegato A al presente regolamento.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica pubblicato sul Sito esternoB.U. n. 39, parte prima, del 9 settembre 2016 .

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 11 novembre 2016, n. 77 , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 2 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 3 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 4 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 5 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 6 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 9 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 11 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 13 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 14 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 15 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 16 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 18 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 19 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 22 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 26 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 28 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 31 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 32 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 33 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 35 .

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 43 .

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 agosto 2017, n. 46/R, art. 55 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.