Menù di navigazione

Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 37/94 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ed in particolare gli articoli 5 e 6;


Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 19/05/2016;


Visti i pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 17 comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio 2014, n. 4;


Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n.569 del 14 giugno 2016;


Visto il parere favorevole della Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente” espresso nella seduta del 12 luglio 2016 e di dover adeguare conseguentemente il testo alle osservazioni ivi formulate;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 12 luglio 2016;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2016, n. 812;


Considerato quanto segue :


1. Il presente regolamento recepisce, dandone attuazione, le finalità ed i contenuti dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della l.r. 80/2015 . In particolare disciplina, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, il procedimento di rilascio della concessione e le modalità di rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e regionale e delle relative aree, garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.


2. Tale disciplina si rende necessaria al fine di omogeneizzare l'esercizio delle funzioni nei vari ambiti territoriali, in conseguenza del trasferimento delle competenze in materia di demanio idrico dalle Province alla Regione attuata con Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22 .


3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al demanio idrico e alle aree appartenenti al demanio idrico, fluviale e lacuale e a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r.34/1994 ), alle opere idrauliche e di bonifica, nonché alle aree del demanio regionale su cui insistono le suddette opere.


4. Ai sensi dell'articolo 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (...) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...». Pertanto ai sensi della normativa statale di riferimento fanno parte del demanio idrico i fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano; i rivi, fossati e colatori; i terreni abbandonati dalle acque correnti; le isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti; le spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi; le proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale; tutti i canali demaniali.


5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88 , il presente regolamento si applica alle aree demaniali prospicienti le vie navigabili, pertanto rientra nelle funzioni della Regione rilasciare le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.


6. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 . Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ”, rientra nella competenza regionale il rilascio, ai sensi del presente regolamento, delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree demaniali, anche per quelle aree sulle quali insistono le opere di bonifica o per l’uso delle medesime e sulle quali sono rilasciati gli atti di cui al citato articolo 31 bis della l.r.79/2012 .


7. Fatta salva la possibilità della Regione di disporre direttamente delle aree demaniali per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.


8. Le concessioni del demanio idrico e regionale, nonché delle relative aree sono rilasciate e, ove previsto, rinnovate, previa valutazione della compatibilità dell’uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, di tutela e igiene ambientale, la conformità a particolari normative di tutela da contemperarsi con la funzionalità dell’alveo, nonchè nel rispetto dei principi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e delle ulteriori disposizioni nazionali e regionali in materia ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e di atti di pianificazione e programmazione regionale.


9. Le concessioni sono onerose e temporanee e sono rilasciate nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla l.r.241/1990 .


10. Non si procede al rilascio della concessione nei casi in cui l’uso del demanio e delle relative aree sia connesso e funzionale alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di soggetti pubblici istituzionalmente competenti. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall’occupazione dell'area finalizzata alla manutenzione.


11. Sono definite forme di coordinamento e di snellimento procedurale per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per il rilascio del titolo concessorio; in particolare si prevede che su richiesta dei concessionari di pubblici servizi proprietari di infrastrutture lineari che ricadono anche in aree non contigue, possono essere stipulate convenzioni con la competente Direzione, finalizzate alla semplificazione della procedura di rilascio delle concessioni e dell'applicazione degli oneri finanziari di cui agli articoli 28, 31 e 32 nonché all'individuazione del settore competente al rilascio della concessione. Resta fermo con riferimento all'applicazione del canone quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 4 e dall'articolo 29, comma 5.


12. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse non è ammissibile per le concessioni rilasciate previo esperimento delle procedura di evidenza pubblica di cui agli articoli 11 e 12, nonché per le concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 13, comma 1 lettere d), e), f). Le concessioni non possono essere concesse a terzi o sub concesse nemmeno da parte degli enti pubblici.


13. Le procedure inerenti il carattere “dominicale” del bene demaniale statale, la determinazione dei limiti, la delimitazione delle aree, la sdemanializzazione e l’ampliamento demaniale restano di competenza dello Stato, in qualità di soggetto proprietario dei beni del demanio idrico, previa acquisizione del parere dell'autorità idraulica ai sensi della Sito esternolegge n.37 del 1994 .


14. Per le sdemanializzazioni di aree appartenenti al demanio idrico statale occorre rifarsi alla Sito esternolegge n.37/1994 , in particolare ai criteri di cui all'articolo 5 comma 2 della medesima legge. In ordine alla procedura amministrativa si rinvia a quanto definito in sede di Conferenza Unificata del 20/06/2002, ai sensi della quale è stato previsto uno specifico parere delle regioni per la sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio idrico nell'ambito del territorio di riferimento.


15. Per il rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale non trovano applicazione le procedure per il rilascio delle concessioni di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R regolamento di attuazione della legge sopra citata; la l.r.77/2004 e il relativo regolamento si applicano con riferimento alle procedure di sdemanializzazione delle aree appartenenti al demanio regionale e con riferimento ai contratti di locazione delle unità immobiliari.


16. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento sottoscritto per accettazione dal solo concessionario. Al termine della concessione, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese e nel termine assegnato, i luoghi oggetto del provvedimento concessorio.


17. Il disciplinare di concessione, prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole cui è vincolato il concessionario e la sua sottoscrizione da parte del richiedente costituisce presupposto per il rilascio della concessione.


18. Viene prevista una disciplina di canoni ridotti e agevolati e viene introdotto, per casi eccezionali e limitati un canone ricognitorio. In particolare, il canone ricognitorio è previsto qualora il concessionario sia un ente pubblico e l’area sia utilizzata per le sue finalità istituzionali in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga un’attività di interesse pubblico e si assuma l’onere della valorizzazione del bene oltre che della manutenzione dello stesso. Il presente regolamento stabilisce un limite massimo e minimo del canone ricognitorio.


19. Al fine di garantire l’amministrazione concedente in merito al soddisfacimento del pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate in caso di inottemperanza del concessionario, viene introdotta la disciplina della cauzione. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi da parte del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell’alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, può essere richiesta una garanzia finanziaria;


20. Si introduce una disciplina transitoria, volta in particolare, a consentire una procedura più celere per il rilascio delle concessioni in favore dei i soggetti che hanno già presentato istanza di rilascio della concessione alla provincia competente, riconoscendo l'eventuale pagamento effettuato da parte degli stessi a titolo di indennizzo. Le concessioni rilasciate con la procedura di cui all'articolo 41 possono avere una durata massima di 24 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2016. Nei casi in cui la tipologia di uso del demanio e delle relative aree rientri nei casi previsti all'articolo 13, e pertanto comunque soggette alla procedura di rilascio con assegnazione diretta, la durata della concessione può essere stabilita ai sensi dell'articolo 5 e, pertanto, potrà essere superiore ai 24 mesi stabiliti in via eccezionale dall’articolo 41 per le concessioni conferite con una procedura straordinaria.


21. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 della l.r.81/2015 , sono definite le modalità di rideterminazione del canone per l’anno 2016.


22. Al di consentire una rapida attivazione delle procedure previste nel presente regolamento, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Si approva il presente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa, nel rispetto della legislazione statale concernente la tutela delle risorse idriche e la difesa del suolo, in particolare:
a) le modalità di rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree;
b) la durata delle concessioni in relazione ai diversi usi; ;
c) la specificazione dei criteri di cui all'articolo 5 comma 2 per la determinazione dei relativi canoni;
d) l'entità delle garanzie finanziarie e delle cauzioni da presentare per la salvaguardia del bene demaniale;
e) forme di coordinamento per l'acquisizione di più concessioni o autorizzazioni insistenti sulla medesima area o opera;
f) forme di coordinamento e semplificazione procedurale.
2. Il presente regolamento si applica al demanio idrico, fluviale e lacuale e alle relative aree demaniali, a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.69/2008 e alla l.r.91/1998 . Abrogazione della l.r.34/1994 ), nonché alle opere idrauliche, di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale.
3. Il presente regolamento si applica, in particolare, a :
a) fiumi, laghi e torrenti compresi gli alvei e le rive che li delimitano;
b) rivi, fossati e colatori;
c) terreni abbandonati dalle acque correnti;
d) isole e le unioni di terra che si trovano nel letto dei fiumi e dei torrenti;
e) spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) proiezioni aeree e sotterranee delle proprietà demaniale;
g) canali demaniali.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale del 1998 n.88 , la Regione, ai sensi del presente regolamento rilascia le concessioni nelle aree demaniali prospicienti le vie navigabili.
5. Fatta salva la competenza dei consorzi di bonifica di cui all’articolo 31 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998 . Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ”, sono rilasciate dalla Regione, ai sensi del presente regolamento, le concessioni relative all'occupazione del demanio idrico e delle relative aree demaniali.
Art. 2
Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla normativa statale e regionale di riferimento, provvede alla gestione del demanio idrico, dei relativi beni e delle aree demaniali garantendo la funzionalità idraulica, la salvaguardia ambientale e la finalità conservativa del bene.
2. Le concessioni di cui al presente regolamento sono rilasciate in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino e degli atti di pianificazione e programmazione regionale e di tutela dei corsi d’acqua, nel rispetto dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicità, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
3. Le concessioni sono rilasciate e, ove consentito ai sensi dell’articolo 25, rinnovate previa valutazione della compatibilità dell’uso richiesto con lo stato dei luoghi e con le finalità previste dalle norme per la corretta regimazione idraulica, la tutela dei corsi d’acqua, la tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, la tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti.
Art. 3
Concessione
1. Salvo disporne per opere di maggiore interesse pubblico o per esigenze di salvaguardia idraulico-ambientale, l'uso del demanio e delle relative aree di cui al presente regolamento è soggetto al rilascio di concessione amministrativa, temporanea ed onerosa.
2. La concessione è rilasciata con decreto del dirigente del settore regionale (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.

competente per territorio, d'ora in poi denominato dirigente del settore competente (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.

e, fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento, previo pagamento del canone annuo.
3. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 24, comma 6(3)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 1.

, al provvedimento di concessione è allegato, come parte integrante e sostanziale, il disciplinare di concessione sottoscritto dal soggetto interessato, nel quale sono indicati gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario.
4. Il provvedimento di concessione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5. Ai sensi del presente regolamento le concessioni si distinguono in:
a) concessioni di aree demaniali;
b) concessioni per l’utilizzo del demanio idrico.
6. Non è soggetto al rilascio di concessione l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree connesso e funzionale alla loro manutenzione, rientrante nei fini istituzionali degli enti pubblici ai sensi della normativa vigente. E' fatto salvo il rilascio delle concessioni per usi diversi dall’occupazione finalizzata alla manutenzione dell'area demaniale.
7. Le concessioni non sono prorogabili e il rinnovo delle stesse è ammesso esclusivamente nei casi di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) c) e g).
Art. 4
1. Qualora un soggetto sia titolare di più concessioni aventi ad oggetto aree limitrofe e contigue il settore regionale competente per territorio, d’ora in poi il settore competente, su richiesta dell’interessato e previa verifica da parte dello stesso del rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, può accorpare le stesse in un’unica concessione, ferma restando la durata di ciascuna singola concessione accorpata.
2. Il canone è calcolato sulla base dei singoli usi.
Art. 5
Durata della concessione
1. La durata della concessione non può essere superiore a nove anni.
2. Qualora la concessione è rilasciata ad enti pubblici o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione o per garantire l'esercizio di un pubblico servizio, la stessa può essere rilasciata (5)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

fino ad un massimo di diciannove anni.
3. La durata della concessione, nel rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, è determinata in relazione all’attività da svolgersi e alle finalità da perseguire, alle eventuali opere da eseguirsi e in base all’investimento previsto dell’area oggetto di concessione, anche in relazione all’ammortamento dei costi dello stesso. (6)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

4. Ai sensi del presente regolamento sono definite concessioni brevi (7)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

le concessioni con una durata pari o inferiore all'anno solare.
5. Le concessioni brevi di cui all'articolo 13, comma 1 lettere d), e) e f) non sono rinnovabili e possono essere rilasciate allo stesso soggetto una sola volta nell’arco temporale di un anno. (8)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

Art. 6
Compatibilità idraulica e titolo per la concessione
1. Per l’utilizzo dell’area demaniale oggetto di concessione, l’autorizzazione idraulica, i pareri, i nulla osta comunque denominati di natura idraulica di cui alla normativa statale e regionale di riferimento di competenza della Regione, sono acquisiti nell'ambito del medesimo procedimento di concessione.
2. Il settore competente adotta un unico decreto che sostituisce tutti gli atti di cui al comma 1 necessari e connessi al rilascio della concessione.
3. L'autorizzazione idraulica, i pareri, nulla osta, o atti di assenso comunque denominati di cui ai commi 1 e 2 sono condizione per il rilascio del provvedimento di concessione demaniale.
Art. 7
Concessione per l'utilizzo delle aree demaniali
1. Le concessioni di aree demaniali possono essere rilasciate per i seguenti usi: (9)

Inciso così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.

a) realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;
b) agricolo: seminativo, pascolo, pioppicoltura , ricovero bestiame, orto, ed altri usi agricoli;
c) non agricolo con sistemazione a verde quali parchi, parco fluviale, orti, (10)

Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 4.

giardini, verde pubblico attrezzato anche per attività ludiche;
d) transiti arginali, rampe di collegamento, accesso agli argini;
e) strumentale e finalizzato in via esclusiva al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
f) uso ricreativo tra cui, in particolare:
1) attività sportive;
2) appostamento fisso di caccia e pesca;
3) manifestazioni ed eventi collegati ad attività turistico –ricreative;
g) produttivo e commerciale: manifestazioni ed eventi collegati ad attività commerciali, aree, edifici e manufatti utilizzati o funzionali per attività di tipo commerciale e produttivo o comunque con finalità di lucro;
h) taglio legname;
i) uso viabilistico;
l) apposizione di cartelli,
n) uso cantieristico.
o) occupazione in proiezione di sbalzi o terrazze di edifici.
Art. 8
Concessione per l'utilizzo del demanio idrico
1. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico hanno ad oggetto l’occupazione in alveo, in subalveo o in proiezione di superfici demaniali dell'alveo o delle rive fluviali e lacuali di un corso d'acqua, per la realizzazione, in particolare, delle seguenti opere o manufatti:
a) attraversamenti o parallelismi aerei, in subalveo, alveo o utilizzando manufatti esistenti, quali condutture e linee di telecomunicazioni;
b) attraversamenti o parallelismi di corsi d'acqua con elettrodotti aerei, con o senza infissione di pali o sostegni;
c) opere di difesa spondale di corsi d'acqua realizzate ai sensi dell'articolo 12 del R.D. 523/1904;
d) occupazioni di corsi d'acqua (12)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 5.

, in particolare ponti, pontili fissi e galleggianti, manufatti assimilati e accessori;
e) attraversamenti di corsi d'acqua con elettrodotti di qualunque tensione in subalveo, cabine elettriche di trasformazione;
f) opere accessorie alla derivazione quali briglie, traverse, pennelli, derivazioni , vasche di carico e altre opere accessorie;
g) immissioni e convogliamento di acque reflue;
h) uso ittiogenico, impianti da pesca per la proiezione in alveo della rete da pesca;
i) aree ormeggio;
l) uso di opera idraulica esistente a fini idroelettrici.
Art. 9
Elenco aree demaniali da affidare in concessione
1. La Giunta regionale può, con proprio atto, individuare le aree demaniali da affidare in concessione, definendo gli usi a cui destinarle e i criteri prioritari per la selezione delle domande di concessione.
2. L’elenco delle aree di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) e sul sito internet della Regione, indicando per ciascuna di esse gli usi consentiti ed eventualmente stabilendo un ordine di priorità tra i medesimi.
Art. 10
Soggetto concessionario
1. La domanda di concessione è presentata da persone fisiche in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private, al settore competente.
2. Nei casi di domanda di concessione presentata da più soggetti, i richiedenti, alla presentazione della domanda, individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente.
TITOLO II
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art. 11
Assegnazione a seguito della pubblicazione delle aree
1. La concessione può essere rilasciata:
a) a seguito della pubblicazione di un avviso a cura del settore competente, previa individuazione delle aree di cui all'articolo 9 da parte della Giunta regionale;
b) su istanza di parte.
2. Nei casi di cui al comma 1 lettera a), l'avviso è pubblicato, almeno trenta giorni prima dell'espletamento della procedura di assegnazione, all’Albo Pretorio del Comune in cui si trova l'area, sul BURT, sul sito internet della Regione.
3. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) individuazione dell'area;
b) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
c) criteri per la selezione delle domande;
d) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 ;
e) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
f) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
g) termine per la presentazione delle domande nel rispetto del termine massimo di cui al comma 4.
4. Le domande devono pervenire al settore competente entro trenta (13)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 6.

giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso. Entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.
6. Sono inammissibili le domande presentate:
a) oltre la scadenza del termine indicato nell’avviso;
b) per aree e/o usi diversi da quelli previsti dall'avviso;
c) in assenza dei documenti di cui all’articolo 15, comma 2;
d) senza l'attestazione del pagamento degli oneri istruttori di cui all’articolo 34.
7. A conclusione della procedura di concorrenza, con decreto del dirigente del settore competente è approvata la graduatoria delle domande selezionate, individuando tra loro quella da preferire sulla base dei criteri indicati nell'avviso e di quelli di cui all'articolo 18 e 19.
Art. 12
Procedura di assegnazione su istanza di parte
1. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) il settore competente, verificata l’ammissibilità della domanda di concessione,rende di evidenza pubblica la medesima mediante pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sull’albo pretorio del comune o dei comuni interessati per territorio, nonché sui relativi siti istituzionali, ai fini della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza ovvero di opposizioni e osservazioni.(15)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

2. L’avviso di cui al comma 1 contiene, in particolare:
a) i dati identificativi del richiedente (16)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

;
b) l’individuazione del bene demaniale richiesto in concessione ed i suoi dati catastali identificativi;
c) la superficie e la destinazione dell’uso esclusivo del bene demaniale richiesto;
d) gli usi consentiti delle aree o immobili oggetto di concessione, eventuali priorità di uso consentiti;
e) durata della concessione;
f) utilizzi compatibili con il regime idraulico e con gli strumenti urbanistici;
g) canone posto a base della procedura di assegnazione determinato con riferimento ai criteri di cui agli articoli 18 e 19 e della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 ;
h) elencazione degli elaborati progettuali richiesti, di livello preliminare o definitivo;
i) schema di disciplinare, contenente le condizioni per il rilascio della concessione;
l) criteri per la selezione delle domande;
m) termine entro cui presentare le domande nel rispetto del termine massimo di cui all'articolo 11 comma 4.
3. Delle domande presentate nel termine massimo di cui all’articolo 11 comma 4 è dato pubblico avviso sul BURT. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.
3 bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 3, i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni degli interessati. (17)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 7.

4. Nel caso in cui siano o presentate più domande di concessione riferite allo stesso bene demaniale o parte di esso, nel lasso di tempo intercorrente tra la ricezione della prima domanda di concessione e la pubblicazione dell'avviso sul BURT, il settore competente pubblica l'avviso comprendendo anche queste ultime.
5. In presenza di più domande in concorrenza presentate ai sensi del comma 3, il primo istante, nei termini indicati nell'avviso di cui al comma 2, lettera m), ferma restando la domanda presentata, può integrare la medesima con un'offerta relativamente al canone a base della procedura di selezione.
Art. 13
Assegnazione diretta
1. La concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza nei seguenti casi:
a) istanza presentata da enti pubblici per uso diretto da parte degli stessi finalizzato al perseguimento del pubblico interesse o della pubblica utilità;
b) uso e occupazione strumentale e strettamente connessa e funzionale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, tra cui, in particolare l’accesso a fondi interclusi, scarichi, destinazione a verde;
c) istanza presentata da soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di impianti tecnici o di pertinenze di altre opere pubbliche principali ovvero di strutture ad esse funzionali; appartengono a tale fattispecie le condotte di gas, acqua, energia elettrica, le linee telefoniche, i ponti relativi alla viabilità pubblica, i guadi e le immissioni;
d) nei casi di occupazione occasionale quando il periodo continuativo di utilizzo è inferiore o uguale a sessanta giorni e la sua destinazione d’uso non prevede la realizzazione di opere o manufatti;
e) nei casi di transiti e occupazione occasionale, connessi ad eventi e manifestazioni di interesse culturale, sportivo, naturalistico e commerciale di durata non superiore a trenta giorni a condizione che la destinazione d’uso non comporti la realizzazione di opere o manufatti c tali da determinare la mutazione permanente dello stato dei luoghi; (18)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

f) sfalcio erba per un estensione fino a 5.000 metri quadri e/o taglio di piante per estensioni fino a 1.000 metri quadri per un periodo di utilizzo inferiore o uguale a sessanta giorni;
g) occupazione per motivi cantieristici per la durata indicata nella relativa autorizzazione. (18)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

g bis) istanza presentata dalle Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco per uso diretto da parte degli stessi finalizzato all’assolvimento delle attività istituzionali e quelle ad esse connesse; (19)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

2. Qualora nell'ambito di un provvedimento di concessione di derivazione rilasciato ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della l.r.80/2015 , sia richiesta l'occupazione di un'area demaniale ulteriore rispetto a quella oggetto della concessione di derivazione già rilasciata, il settore competente procede al rilascio della concessione per l'utilizzo dell'area demaniale, a condizione che non siano apportate modifiche progettuali alle opere oggetto della concessione di derivazione.
Art. 14
Domanda di concessione e trattamento dei dati personali
1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata al settore competente nel cui territorio insistono le aree o la parte prevalente di esse ed è redatta secondo la modulistica approvata con atto del Direttore competente per materia.
2. Fatti salvi i casi di cui all’articolo 13, il rilascio della concessione è subordinato all'espletamento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 11 e 12.
3. Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti richiedenti le concessioni, è finalizzato unicamente all’espletamento dei procedimenti previsti dal presente regolamento ed è a cura dei funzionari del settore competente, conformemente a quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 15
Oggetto e contenuto della domanda di concessione
1. I soggetti interessati presentano al settore competente una domanda nella quale sono indicate le generalità del richiedente, i dati identificativi dell’area o del bene richiesto in concessione, le finalità di utilizzo e la durata per la quale si richiede la concessione, secondo la modulistica predisposta ai sensi dell’articolo 14 comma 1.
2. Alla domanda sono allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere a), b) (20)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.

) del Sito esternoDecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) e successive modifiche;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del D.P.R. 445/2000 della comunicazione antimafia di cui all’Sito esternoarticolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge13 agosto 2010, n. 136). (20)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.

b bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (21)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 9.

c) attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34.
3. Alla domanda sono allegati altresì:
a) relazione tecnico-descrittiva dello stato dei luoghi, in cui sia riportato chiaramente lo stato di fatto dell’area richiesta ed in cui sia specificato se il bene demaniale richiesto ricada all’interno dei confini di aree sottoposte a particolari vincoli;
b) elaborati tecnici in scala adeguata del progetto delle eventuali nuove opere da realizzarsi, che comportino la mutazione dello stato dei luoghi;
c) relazione tecnica che descriva il progetto che verrà realizzato sull’area, specificando le superfici e le eventuali volumetrie e che illustri la destinazione d’uso del bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, precisando per ogni singola voce, se siano consentiti dalle previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale; per le opere puntuali, quali gli scarichi, le coordinate del punto di recapito;
d) documentazione fotografica nella quale sia raffigurato, all’attualità, il bene demaniale interessato e comprendente uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione del contesto;
e) corografia su carta tecnica regionale (CTR);
f) planimetria su base catastale che identifichi il bene demaniale richiesto in concessione in uso esclusivo, con la rispettiva perimetrazione dell’area di sedime dei manufatti esistenti e delle eventuali nuove opere che si intendono realizzare che comportino la variazione dello stato dei luoghi, e dalla quale si evinca in modo inequivocabile la compatibilità della destinazione d’uso ipotizzata dell’area richiesta, con le previsioni dei piani di bacino e le normative vigenti in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica, ambientale e di pianificazione territoriale;
g) stima dei costi a garanzia delle opere di rimessa in pristino da effettuarsi a carico del concessionario al termine della concessione ai sensi dell’articolo 23;
h) documentazione di cui all'articolo 29, comma 3 in caso di richiesta di riduzione del canone.
4. Qualora sia necessario, il settore competente procede alla perimetrazione delle aree demaniali oggetto di concessione.
5. Nei casi di assegnazione della concessione di cui all’articolo 11 comma 1 lettera a), alla domanda non sono allegati gli atti di cui al comma 3 lettere a), e) ed f).
6. Valutata l’ammissibilità della domanda di concessione ai sensi del comma 2, il settore competente ha, in ogni caso, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa qualora ciò si renda necessario ai fini della procedibilità dell’iter istruttorio, assegnando al richiedente un congruo termine per il relativo adempimento. In caso di inadempimento entro il termine richiesto, il settore competente dichiara la conclusione del procedimento per improcedibilità dell’istruttoria. Per quanto non disposto si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo di cui alla normativa statale e regionale di riferimento.
Art. 16
Domande di concessione soggette a valutazione di impatto ambientale
1. Le concessioni soggette alle procedure di verifica di assoggettabilità ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge regionale 12 febbraio 2010, n10 " Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) "sono procedibili solo a seguito dell'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura di assoggettabilità.
2. Alle concessioni soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
3. Nei casi di cui al comma 1 i termini del procedimento di rilascio della concessione sono sospesi fino alla conclusione dell’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità.
Art. 17
Termine di conclusione del procedimento
1. Il procedimento si conclude in:
a) centoventi giorni dalla presentazione della domanda nei casi (22)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 10.

di cui agli articoli 11 e 12;
b) sessanta giorni dalla presentazione della domanda nei casi di cui agli articoli 13, 25, 36 e 37.(23)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 10.

2. Nei casi di cui all’articolo 11, il termine di cui al comma 1 decorre dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui all’articolo 11, comma 3, lettera f).
Art. 18
Criteri per la selezione delle domande
1. Le aree demaniali di cui al presente regolamento possono essere affidate in concessione per i soli usi ammessi ai sensi della normativa vigente in materia idraulica, urbanistica, paesaggistica ed ambientale, e nel rispetto degli atti di programmazione e della pianificazione distrettuale e regionale.(24)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 11.

2. I criteri di cui all’articolo 11, comma 3, lettera c) e di cui all'articolo 12 comma 2 lettera l), sono individuati, in particolare, tra i seguenti:
a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell’area;
b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;
c) natura e standard degli eventuali servizi offerti;
d) incremento dei livelli occupazionali;
e) qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;
f) previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta.
g ) canone concessorio maggiormente remunerativo.
3. Il canone della concessione non costituisce l'unico criterio di valutazione dell'offerta; la sua valutazione è ammessa esclusivamente quando sia stata verificata un’equivalenza tra le domande presentate.
Art. 19
Criteri di priorità
1. Le domande in concorrenza sono selezionate sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
c) domanda presentate da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'Sito esternoarticolo 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'Sito esternoarticolo 4 bis della l.203/1982 ;
e) domanda finalizzate all’uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.
Art. 20
Modalità di trasmissione delle domande e altre comunicazioni
1. La trasmissione delle istanze per il rilascio dei titoli abilitativi e della relativa documentazione tecnica allegata, nonché di ogni altra comunicazione obbligatoria prevista dal presente regolamento è effettuata in modalità telematica.
Art. 21
Coordinamento tecnico
1. In conformità con quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo (25)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 12.

, qualora si renda necessario acquisire pareri, nulla osta, omologazione e atti di assenso comunque denominati da parte di altri settori regionali competenti nelle materie di riferimento, necessari al rilascio della concessione, il settore competente coordina, anche mediante un tavolo tecnico, l’acquisizione dei necessari atti.
Art. 22
Oneri del concessionario
1. La concessione è rilasciata previa corresponsione del canone annuale, della cauzione, delle spese istruttorie e dell’eventuale garanzia finanziaria.
2. Il concessionario è tenuto ad osservare le condizioni stabilite nel provvedimento di concessione e nel disciplinare allegato al provvedimento medesimo. In particolare il concessionario:
a) assume la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre ché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
b) consente l’accesso al personale di vigilanza incaricato dal settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione dell’area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
c) solleva la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;
d) rispetta le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
e) non muta la destinazione dell'area o del bene in concessione;
f) assume gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
g) non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
h) assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.
3. Le opere addizionali e di miglioramento autorizzate sono acquisite al demanio senza che il concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi; qualora il concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, fatte salve le sanzioni penali ai sensi della normativa vigente.
Art. 23
Obblighi del concessionario al termine della concessione
1. Alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine per (26)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 13.

, rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione.
2. Qualora il concessionario non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il settore competente provvede all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente.
3. Il settore competente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e, senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario.
Art. 24
Disciplinare di concessione
1. Il disciplinare di concessione prevede gli obblighi, le condizioni e le clausole, cui è vincolata la concessione, è redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale e contiene, in particolare, i seguenti elementi:
a) i dati identificativi del concessionario;
b) l'uso a cui l'area è destinata;
d) la localizzazione e la descrizione delle eventuali opere;
e) i termini entro i quali il concessionario dovrà iniziare ed ultimare i lavori;
f) le eventuali garanzie da mettere in atto durante l’esecuzione dei lavori;
g) eventuali condizioni speciali e/o prescrizioni cui è subordinata la concessione, ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di soggetti terzi;
h) le modalità ed i termini per la richiesta di rinnovo della concessione nei casi di cui all’articolo 34;
i) l'importo del canone annuo, la cauzione e l'eventuale garanzia finanziaria a copertura delle spese di ripristino dei luoghi;
l) l'eventuale(27)

Parola inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

obbligo di collocazione del cartello identificativo della concessione in prossimità dell'area secondo le modalità indicate dal settore competente;
m) gli obblighi del concessionario, anche in relazione alla rimozione delle opere ed al ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali, qualora le stesse non siano acquisite al demanio.
m bis) possibilità per il settore competente di revocare la concessione per sopravvenute o mutate esigenze di interesse pubblico, stabilendo l’eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento. (28)

Lettera inserita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

2. Il disciplinare di concessione è sottoscritto dal concessionario.
3. All'atto della firma del disciplinare il richiedente attesta l'avvenuto deposito, a favore della Regione Toscana, della cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione e della garanzia finanziaria, ove richiesta, nonché il pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 34, comma 1. (29)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 14.

4. La mancata sottoscrizione del disciplinare entro trenta giorni da parte del richiedente equivale a rinuncia della domanda di concessione.
5. L'efficacia del disciplinare decorre dalla data del decreto di concessione, di cui il disciplinare costituisce presupposto.
6. Nelle ipotesi di cui all’articolo 13, previa valutazione del settore competente, la concessione è rilasciata senza il disciplinare di cui al presente articolo. In tal caso il decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario, in particolare con riferimento a quanto indicato al presente articolo e agli articoli 22 e 23.
Art. 25
Rinnovo
1. Il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all’articolo 13, comma 1 lettere a) , b), c) e g). La concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.
2. La domanda di rinnovo è presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14.(30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.

3. Il settore competente nel valutare i presupposti per il rinnovo della concessione, verifica, in particolare, i criteri di cui agli articoli 18 e 19.
4. Nelle ipotesi di rinnovo di cui al comma 1, il settore competente adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell’assetto idrogeologico del territorio di riferimento oggetto della domanda di rinnovo della concessione, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore.
5. Con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante la sottoscrizione da parte del richiedente di un nuovo disciplinare.
6. Fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentata domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione.(30)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 15.

Art. 26
Diniego di rinnovo
1. Il rinnovo della concessione non è ammesso, nei seguenti casi (31)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 16.

:
a) ragioni di tutela idraulica, ambientale e/o altri motivi di pubblico interesse;
b) sopraggiunte difformità tra la tipologia d’uso richiesta e i vincoli posti dalle specifiche normative di settore;
c) mancato rispetto degli obblighi previsti nel decreto di concessione e/o nel disciplinare allegato;
d) richiesta dell’area da parte di enti pubblici territoriali per uso diretto da parte di essi per fini di interesse pubblico;
e) mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
2. Il diniego del rinnovo è comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'articolo 10 bis della legge 7 agosto del 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 27
Registrazioni a fini fiscali e pubblicazioni
1. A seguito della sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 (32)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.

, il settore competente provvede:
a) nei casi previsti dall'Sito esternoarticolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 recante “Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”, alla registrazione fiscale del provvedimento di concessione (33)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.

presso il competente ufficio finanziario;
b) ad avvenuta registrazione, a comunicare al concessionario il rilascio del provvedimento di concessione , data a decorrere dalla quale è legittima l'utilizzazione dell'area demaniale;
c) a trasmettere per via telematica il provvedimento al competente settore regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva. (34)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 17.

TITOLO III
CANONI E GARANZIE FINANZIARIE
Art. 28
Canoni di concessione
1. Il primo canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione. L’imposta regionale è versata ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione). (63)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19febbraio 2020, n.9/R, art. 1.

2. Per ogni anno successivo al primo, la decorrenza della scadenza dei pagamenti, le modalità di pagamento nonché l’eventuale rateizzazione del canone sono stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 .
3. I canoni sono dovuti per anno solare.
4. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento.
5. Per le concessioni in scadenza o rilasciate nel corso dell’anno, ad eccezione di quelle brevi di durata pari o inferiore all'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni e' considerata mese intero. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.

5bis Per le concessioni brevi di durata pari o inferiore all'anno, rilasciate o in scadenza nel corso dell'anno, il canone dovuto non può essere calcolato in ragione dei ratei mensili. (37)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 18.

6. Il controllo delle riscossioni è effettuato dal settore regionale competente in materia di tributi.
7. Nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. (64)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19febbraio 2020, n.9/R, art. 1.

8. In caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia.
Art. 29
Canoni ridotti ed agevolati
1. Le associazioni onlus, gli istituti culturali, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni di promozione sociale non a scopo di lucro, possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% qualora l’area richiesta sia utilizzata esclusivamente per finalità sociali, assistenziali dei propri associati, previste nello statuto.
2. La riduzione del canone di cui al comma 1 non può essere concessa per l’utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.
3. L’istanza di concessione deve contenere, anche copia dello statuto dell’associazione.
4. Agli enti pubblici territoriali il canone è ridotto nella misura del 20%.
5. I concessionari di pubblici servizi proprietari o gestori (39)

Parole inserite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 19.

di infrastrutture lineari possono richiedere la riduzione del canone concessorio nella misura del massima del 20%.
Art. 30
Canone ricognitorio
1. La concessione può essere rilasciata dietro corresponsione di un canone ricognitorio nei seguenti casi:
a) il concessionario è un ente pubblico e l'area è utilizzata per sue esclusive finalità istituzionali;
b) in casi eccezionali, debitamente motivati, allorché il concessionario non persegua finalità di lucro, svolga una attività di interesse pubblico, e si assuma l'onere della valorizzazione del bene, oltre che della manutenzione dello stesso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il canone ricognitorio annuo è determinato nella deliberazione di cui all'articolo 6 della l.r.80/2015 . Il canone ricognitorio non può essere superiore ad euro 300. (40)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 20.

Art. 31
Cauzione
1. La cauzione è rilasciata dal concessionario, al fine di garantire l'amministrazione concedente in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate.
2. L'importo della cauzione è determinato in base al grado di rilievo degli obblighi assunti dal concessionario, al valore del bene demaniale concesso ed alla particolare tipologia della concessione rilasciata e, comunque non può essere inferiore a una annualità e superiore a tre annualità del canone oggetto di concessione. Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all’anno, la cauzione non è dovuta. (41)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

3. La cauzione è costituita mediante (42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

previo versamento su conto corrente bancario indicato dal settore competente o mediante garanzie rilasciate da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'Sito esternoarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Sito esternoarticolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La restituzione della cauzione e lo svincolo della garanzia è effettuata con decreto del dirigente del settore competente (42)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

, successivamente alla scadenza della concessione e previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri di cui agli articoli 22, 23 nonché di quelli definiti nell’atto di concessione. Le somme a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.
4 bis. Nel caso di enti pubblici territoriali il pagamento della cauzione non è dovuto.(43)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 21.

Art. 32
Garanzie finanziarie
1. A copertura delle spese di ripristino dei luoghi, dell'alveo, delle sponde e delle pertinenze demaniali oggetto della concessione, anche ai fini della rimozione delle opere realizzate ,nonché a copertura delle spese per l'esecuzione di lavori necessari la costituzione di una garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 31 comma 3 può essere prevista quale condizione per il rilascio del provvedimento di concessione. (44)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 22.

2. Dall'atto di garanzia deve risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta del settore competente ed entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della medesima, a versare la somma dovuta, con esclusione quindi in ogni caso del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 c.c. e della decadenza di cui all'articolo 1957 c.c.
3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo, sono dovute anche nei confronti dei soggetti esonerati dal pagamento del canone ai sensi della normativa statale di riferimento, ad esclusione degli enti pubblici.
Art. 33
Soggetti e attività esonerati dal pagamento del canone
1. La Regione Toscana e i propri enti strumentali, sono esonerati dal pagamento del canone.
2. Gli enti pubblici territoriali sono esonerati dal pagamento del canone con riferimento alle seguenti attività:
a) transiti in alveo, sulle sommità arginali e attraversamenti di corsi d’acqua quali i corridoi ambientali, le ciclo vie e i sentieri pedonali;(45)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 23.

b) attività didattiche e pulizia dei corsi d'acqua.
3. Le Forze Armate, i corpi di polizia, i vigili del fuoco sono esenti dal pagamento del canone quando la concessione è rilasciata in relazione allo svolgimento di attività istituzionali.
4. L'esenzione del canone non può essere concessa per l’utilizzo delle aree a fini economico commerciali ed è esclusa per i manufatti pertinenziali adibiti ad attività economico commerciali.
Art. 34
Oneri istruttori
1. Gli oneri (46)

Parola cassata con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.

per l’espletamento di istruttorie tecnico amministrative, rilievi sopralluoghi e accertamenti relativi alle domande di concessione sono a carico del richiedente l'importo è determinato in base alle (47)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 24.

tipologie di istruttorie e in proporzione al canone richiesto con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3 della l.r.80/2015 .
2. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 1, può determinare le ulteriori categorie di utenti o tipologie di utilizzo esenti dal pagamento degli oneri istruttori. Il pagamento dell’eventuale integrazione degli oneri istruttori richiesto dal settore competente in relazione alla maggiore complessità dell’istruttoria e nel rispetto dei limiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 1, è effettuato prima della sottoscrizione del disciplinare.
3. Gli enti pubblici territoriali, compresa la Regione e i propri enti strumentali, sono esonerati dal versamento degli oneri istruttori.
Art. 35
Criteri per la determinazione dei canoni di concessione
a) valore al metro quadro o lineare per tipologia di utilizzo di cui all'articolo 7;
b) valore al metro lineare per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere a), c), d) ed e);
c) valore in base alla potenza della linea per gli elettrodotti;
d) valore al metro quadro per gli usi di cui all’articolo 8, comma 1 lettere f), h) ed i);
e) stima di mercato per la definizione del valore del legname;
f) costo ad unità per pali/sostegni degli elettrodotti;
g) valore ad unità per gli scarichi;
h) valore al chilometro per uso viabilistico;
i) valore ad unità, differenziato anche per estensione di superficie per la cartellonistica;
l) valore di mercato per superfici superiori a 5.000 metri quadri;
n) nel nel caso di uso idroelettrico delle opere idrauliche esistenti appartenenti al demanio idrico il valore del canone è rapportato al beneficio dell’utilizzo dell’opera idraulica stessa. (50)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

4. In casi particolari, la Giunta Regionale con la deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r.80/2015 può determinare il canone di concessione utilizzando anche i seguenti parametri:
a) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell’area oggetto della concessione e della zona interessata;
b) tipo di utilizzo connesso ad eventi e manifestazioni di particolare interesse storico o economico commerciale;
c) estensione del bene occupato e valore di mercato delle superficie interessate (52)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

;
d) importanza e caratteri della concessione;
e) funzione produttiva o turistica delle aree;
f) redditività presunta del bene concesso e dell’attività svolta;
g) aggravi di manutenzione dell’area demaniale.
5. Ai contratti di locazione di unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui alla (53)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 25.

legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana") e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.
6. I canoni e la durata dei contratti di locazione di unità immobiliari adibiti ad uso di civile abitazione sono determinati sulla base di quanto disposto dall'articolo 53 del D.P.G.R. n. 61/R/2005.
7. I canoni dei contratti di locazione delle unità immobiliari adibite ad uso diverso dalla civile abitazione sono determinati sulla base del valore di mercato secondo le modalità di cui al comma 5.
TITOLO IV
ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
Art. 36
Subentro nella titolarità della concessione
1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. E' ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) morte del concessionario;
b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area;
c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l’uso e l’occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa.
4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.
5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante. (54)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 26.

6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.
6 bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario. (55)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 26.

Art. 37
Rinuncia
1. Il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione, previa presentazione di istanza al settore competente.
2. La mancata sottoscrizione del disciplinare ai sensi dell'articolo 24 commi 2 e 3 equivale a rinuncia della concessione da parte del richiedente, il quale non è legittimato ad utilizzare le aree oggetto dell'istanza.
3. Il settore competente autorizza la cessazione anticipata con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e in particolare la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.
Art. 38
1. Il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento (57)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse.
1 bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione. (59)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
b) mancato pagamento di due annualità del canone; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.
Art. 39
Sdemanializzazioni
1. Ai fini del rilascio del provvedimento finale di sdemanializzazione del demanio idrico e delle relative aree ai sensi delle disposizioni vigenti, il settore competente rilascia all'agenzia del demanio competente un parere, tenuto conto degli indirizzi di cui agli atti di pianificazione distrettuale e regionale e nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 5 comma 2 della l. 37/94 .
2. Per le opere e le aree di cui al presente regolamento appartenenti al demanio regionale, ai fini del provvedimento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”)”.
TITOLO V
SANZIONI
Art. 40
Sanzione per utilizzazione senza titolo
1. Fatte salve le sanzioni penali, gli utilizzatori delle aree di cui al presente regolamento senza titolo concessorio sono tenuti al pagamento di una sanzione, nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 9 della l.r.80/2015 , pari al doppio del canone per ogni anno di occupazione, comprensive degli interessi legali maturati fino alla data di ripristino dello stato dei luoghi accertato con provvedimento dal dirigente del settore competente, ovvero fino al rilascio della concessione nei casi di cui al comma 1bis, oltre all'indennizzo per ciascun anno di occupazione senza titolo pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35. (60)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 28.

1 bis. Qualora il soggetto di cui al comma 1, nelle more del procedimento sanzionatorio presenti istanza di rilascio di concessione, può chiedere la sospensione del procedimento del ripristino dello stato dei luoghi. Verificata la compatibilità idraulica, in sede di rilascio del provvedimento di concessione il soggetto di cui al comma 1 può essere autorizzato al mantenimento dello stato dei luoghi in conformità alle prescrizioni indicate nel provvedimento medesimo. (61)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 28.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il settore competente provvede ad inviare ai soggetti occupanti le aree del demanio senza titolo alla data del 01 gennaio 2016, per le quali sia stata presentata domanda alla provincia competente per territorio, una comunicazione al fine di confermare i dati acquisiti agli atti. La comunicazione deve essere rinviata al settore competente nel termine perentorio di trenta giorni, decorsi i quali si applica quanto disposto al comma 8.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, anche indipendentemente dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 1, possono confermare al settore competente i dati acquisiti agli atti. I dati oggetto di comunicazione di cui al presente comma, compresa l'attestazione dei versamenti di cui al comma 6, sono individuati in un avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
3. Il settore competente procede al rilascio della concessione mediante la procedura di cui all'articolo 13.
Art. 42
Rideterminazione dei canoni per l'anno 2016
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro quindici giorni dal rilascio delle concessioni di cui all'articolo 41, i settori competenti provvedono a fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi alla rideterminazione del canone per l'anno 2016 delle concessioni in atto, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento e dalla deliberazione di cui all’articolo 6 della l.r.80/2015 .
2. Per le concessioni in atto rilasciate anteriormente al 1 gennaio 2016, la Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, può rideterminare la scadenza dei canoni al fine di riallineare gli stessi all'anno solare.
Art. 43
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica la vigente normativa di settore e le disposizioni statali e regionali in materia di procedimento amministrativo.
2. Per le opere idrauliche, di bonifica e le relative aree appartenenti al demanio regionale per quanto compatibile con il presente regolamento e non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale legge regionale 27 dicembre 2004, n.77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) e al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. 23/11/2005, n. 61/R.
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.