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Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R

Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016

Art. 38
1. Il settore competente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento (57)

Parole cassate con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse.
1 bis. Il settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 e, in particolare, la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data indicata nel provvedimento di concessione. (59)

Comma inserito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

2. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:
a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
b) mancato pagamento di due annualità del canone; (58)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 27.

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 2.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 8 agosto 2017, n.45/R, art. 8.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 19 febbraio 20 20 , n. 9 /R, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.