Regolamento 12 agosto 2016, n. 60/R
Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 17 agosto 2016
Art. 36
Subentro nella titolarità della concessione
1. La concessione ha carattere personale e non può essere trasferita, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. E' ammesso il subentro di un nuovo concessionario nei seguenti casi:
a) morte del concessionario;
b) cessione d'azienda o trasferimento dell'attività in relazione alle quali è stata concessa l'area;
c) trasferimento di proprietà o di altro diritto reale, qualora la concessione demaniale abbia come oggetto l’uso e l’occupazione strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
3. Salvo il caso di cui al comma 2 lettera a), in cui l'adempimento è posto a carico degli eredi, la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa.
4. Il subentrante è obbligato nei modi e nei termini del concessionario a cui subentra.
5. Il concessionario rimane obbligato nei confronti della amministrazione concedente fino al rilascio del provvedimento di concessione a favore del subentrante. (54)
6. Il settore competente autorizza il subentro dopo aver accertato l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 22, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico fino alla data di presentazione della relativa richiesta.
6 bis. Qualora l'area oggetto di concessione sia stata data in affitto dal concessionario, l'affittuario rimane obbligato insieme al concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo. L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario. (55)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.